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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07497/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un appalto pubblico per la fornitura di frutta e verdura alle scuole in un anno scolastico. La stazione appaltante aveva trattenuto somme a titolo di penale per presunti inadempimenti o difformità nell'esecuzione delle forniture; l'appaltatrice aveva ottenuto in primo grado la condanna dell'ente alla restituzione di quanto trattenuto, mentre in appello entrambe le parti avevano visto respinti i rispettivi gravami salvo una minima correzione sulle spese. In cassazione l'appaltatrice ha proposto dieci motivi, tutti concentrati su: interpretazione delle clausole contrattuali e del manuale sanzioni; pretesa illegittimità dell'estensione delle verifiche a campione all'intero lotto; riparto dell'onere della prova sull'esatto adempimento; illegittimità delle sanzioni basate su segnalazioni delle scuole senza contraddittorio; specificità delle allegazioni sull'insussistenza degli inadempimenti; riduzione equitativa delle penali; danni economici e reputazionali da segnalazioni ad ANAC e AVCPass, nonché danno da rinnovo della cauzione. La resistente, con ricorso incidentale, ha censurato la declaratoria di inammissibilità di un motivo di appello concernente due sanzioni specifiche e ha dedotto motivazione apparente sui motivi d'appello incidentali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'appaltatrice, ritenendo che tutti i motivi mirassero in sostanza a una rivalutazione del merito o a una diversa interpretazione del contratto, senza dimostrare una reale violazione dei canoni ermeneutici o dei limiti del sindacato di legittimità. Ha inoltre respinto il ricorso incidentale della stazione appaltante, osservando che le censure non coglievano le rationes decidendi della sentenza impugnata e che la motivazione della Corte territoriale non era apparente. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate; è stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente principale, non applicabile alla pubblica amministrazione resistente.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato insieme agli altri criteri ermeneutici per affermare che l'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito e può essere censurata solo per effettiva violazione delle regole legali di interpretazione.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato come criterio di interpretazione sistematica del contratto, la cui violazione non è stata dimostrata dalla ricorrente.

  • art. 1364 c.c.

    Richiamato tra i canoni ermeneutici invocati, senza che la censura dimostrasse uno specifico scostamento della Corte d'appello.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato tra i canoni di interpretazione del contratto; la Corte ha ritenuto che la decisione di merito fosse comunque una delle possibili interpretazioni plausibili.

  • art. 1367 c.c.

    La Corte d'appello, richiamata dalla Cassazione, lo aveva usato come criterio di interpretazione conservativa/logica; la Cassazione ha ritenuto tale operazione non censurabile perché inserita in una delle interpretazioni plausibili del testo contrattuale.

  • art. 1372 c.c.

    Invocato per sostenere la forza di legge del contratto tra le parti; la Corte ha però ritenuto che il ricorso si risolvesse in una contestazione di merito sull'interpretazione delle clausole.

  • artt. 64 ss. d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

    Richiamati quale lex specialis del contratto di appalto pubblico; la Corte ha reputato le censure meramente fattuali e non idonee a fondare una violazione di legge.

  • art. 1490 c.c.

    Richiamato in via subordinata dalla ricorrente, ma senza un effettivo confronto con la ratio della sentenza impugnata.

  • artt. 1665 c.c. e 1667 c.c.

    Richiamati in via subordinata per sostenere una diversa disciplina dell'esecuzione dell'appalto; la censura è stata ritenuta apodittica e versata in fatto.

  • art. 1321 c.c. e ss.

    Richiamati per escludere una integrazione unilaterale del contratto da parte della stazione appaltante; la Corte ha tuttavia qualificato la doglianza come richiesta di nuova valutazione del merito.

  • art. 1382 c.c.

    Richiamato con riferimento alla clausola penale e alla sua applicazione nel caso di inadempimento o ritardo.

  • art. 1384 c.c.

    Richiamato per la riduzione equitativa della penale; la Corte ha ribadito che la valutazione di eccessività e di riduzione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.

  • art. 164, comma 4, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la pretesa genericità della domanda; la Cassazione ha rilevato che la sentenza d'appello non si fondava su una nullità dell'atto ma sulla non verificabilità delle allegazioni.

  • art. 163, comma 3, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Richiamato in tema di specificità dell'atto introduttivo; la censura è stata ritenuta non pertinente alla ratio decidendi.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato in appello e in cassazione per l'inammissibilità di un motivo di gravame privo di specifica critica alla decisione di primo grado.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale, ma la Corte ha osservato che non vi era omessa pronuncia, essendo il motivo di appello stato esaminato e respinto.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per dedurre la violazione del principio di valutazione della prova; la Corte ha precisato che la censura è ammissibile solo se il giudice abbia posto a base prove non introdotte dalle parti, non quando si contesti la valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato implicitamente nel chiarire che la diversa forza persuasiva attribuita alle prove attiene al giudizio di merito e non integra violazione dell'art. 115 c.p.c.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale nel quadro delle doglianze sull'ammissibilità dell'appello.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale con riferimento alla devoluzione delle questioni in appello.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato per escludere la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme, non essendo state indicate ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte ha ribadito che la violazione di legge va dedotta con specifiche argomentazioni e il confronto tra norma e affermazioni della sentenza; non basta contrapporre una diversa lettura dei fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per i motivi di ricorso incidentale e per le doglianze di omessa pronuncia o nullità della motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte ha ricordato i limiti del nuovo vizio motivazionale, ridotto al minimo costituzionale, e ne ha escluso l'utilizzo per ottenere una rivalutazione del merito.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per affermare che il motivo per violazione di legge deve indicare la norma, spiegarne il contenuto precettivo e confrontarlo con la sentenza impugnata.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il rito camerale della trattazione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente principale, precisando che non si applica alle amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento materiale.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L'interpretazione del contratto è attività di accertamento riservata al giudice di merito: in cassazione è censurabile solo se si dimostra una concreta violazione dei canoni legali di ermeneutica, non bastando contrapporre una lettura alternativa del testo.
  • Quando una clausola contrattuale consente più letture plausibili, la scelta del giudice di merito tra tali interpretazioni non è sindacabile in cassazione, salvo che risulti manifestamente illogica o frutto di violazione delle regole interpretative.
  • La deduzione della violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. richiede un confronto puntuale tra norma invocata e affermazione contenuta nella sentenza impugnata; il motivo è inammissibile se si limita a una critica generica o fattuale.
  • Non è consentito trasformare in vizio di violazione di legge o di motivazione una richiesta di nuova valutazione dei fatti, delle prove o dell'interpretazione delle clausole contrattuali.
  • Nel rapporto contrattuale di appalto, una volta allegato l'inadempimento, il debitore/appaltatore deve provare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte; il giudice di merito può fare corretta applicazione di tale regola anche in presenza di contestazioni sulle modalità di controllo previste dal contratto.
  • La censura relativa al vizio motivazionale è ammissibile solo nei limiti dell'anomalia costituzionalmente rilevante; non è sufficiente lamentare una motivazione sintetica o non condivisibile.
  • La valutazione sull'eccessività della clausola penale e sulla sua eventuale riduzione equitativa rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
  • La deduzione di omessa pronuncia o violazione dell'art. 112 c.p.c. richiede la totale mancanza di decisione su una domanda o eccezione; non ricorre quando il motivo sia stato esaminato e respinto, anche sinteticamente.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoMoraImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contrattoNullitàGiudicato

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