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Sentenza

Sentenza n. 11883/2026 - Roma, Sezione 1B

Giustizia amministrativa202604379

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso ai documenti relativi alla procedura comparativa per l'assegnazione di impieghi militari all'estero per l'anno 2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (ministero)

La controversia

Il ricorrente, partecipante alla procedura selettiva per l'assegnazione di impieghi presso le sedi di Bruxelles, Northwood e Philadelphia, aveva chiesto ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 l'accesso ai provvedimenti finali di nomina o designazione, agli atti istruttori, agli atti applicativi della circolare di indizione, alla documentazione relativa al ruolo delle proprie note caratteristiche e agli atti dai quali risultassero il peso e la rilevanza comparativa dei fattori di valutazione. L'Amministrazione aveva negato l'accesso ritenendo insussistente un interesse diretto, concreto e attuale, non ravvisando collegamento tra la situazione giuridica del militare e i documenti richiesti. Il ricorrente ha dedotto la strumentalità dell'accesso alla tutela dei propri interessi, anche alla luce dell'esito di un precedente giudizio relativo alla scheda valutativa, conclusosi con l'attribuzione della qualifica di eccellente, e della circostanza che la procedura si era conclusa con la preferenza accordata ad altri candidati.

La decisione

Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha trasmesso tutta la documentazione richiesta, in occasione del riscontro a una successiva istanza di accesso. Il Collegio ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa sostanziale del ricorrente e venute meno le ragioni di contrasto tra le parti. Il giudice ha tuttavia regolato le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. Ha ritenuto virtualmente soccombente il Ministero, poiché deteneva la documentazione e l'aveva esibita solo tardivamente, e perché l'interesse all'accesso era qualificato e concretamente collegato alla partecipazione del ricorrente alla procedura comparativa, alla conoscenza dei candidati preferiti e delle ragioni della mancata selezione. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    L'accesso documentale è strumentale alla tutela di una situazione giuridica e richiede un interesse diretto, concreto e attuale; nel caso concreto tale interesse è stato ritenuto qualificato perché collegato alla partecipazione del richiedente a una procedura comparativa e alla possibile tutela delle proprie ragioni.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, sopravvengono fatti che soddisfano integralmente la pretesa sostanziale e rendono inutile la prosecuzione del processo.

Massime di principio

  • La sopravvenuta ostensione integrale dei documenti richiesti determina la cessazione della materia del contendere quando realizza pienamente il bene della vita perseguito con l'azione di accesso e fa venir meno l'utilità della decisione sul diniego originario.
  • Ai fini dell'accesso documentale, l'interesse diretto, concreto e attuale può sussistere quando il richiedente abbia partecipato a una procedura comparativa e chieda gli atti relativi ai candidati preferiti, ai criteri applicati e alle ragioni della propria mancata selezione, in funzione della possibile tutela della propria posizione.
  • La cessazione della materia del contendere non esclude la pronuncia sulle spese, che devono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte sarebbe risultata vittoriosa se il giudizio fosse proseguito.
  • L'amministrazione che detiene la documentazione e la ostende soltanto dopo la proposizione del ricorso può essere considerata virtualmente soccombente e condannata alle spese, anche se il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicità

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