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Sentenza

Sentenza n. 2961/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento in via principale degli atti con cui Regione Lombardia ed ATS Milano hanno determinato gli importi da riconoscere a Multimedica S.p.A. per l’attività di ricovero erogata nel corso del 2023, come comunicati con nota della ATS Milano del 21 maggio 2024; - di tutti gli atti preordinati, consequenziali, connessi ed applicativi; in via incidentale, per quanto occorrer possa, della disposizione di cui al paragrafo 3.5.2.8 dell’Allegato 3 della D.G.R. Lombardia n. XII/1827 in data 31 gennaio 2024.

Giustizia amministrativa202401928

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di determinazione e comunicazione del finanziamento riconosciuto per l’attività di ricovero e cura erogata nel 2023, con abbattimento della produzione relativa ai pazienti lombardi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato gli atti con cui Regione Lombardia e ATS Milano hanno determinato il finanziamento dell’attività di ricovero e cura svolta nel 2023, lamentando un abbattimento di oltre tre milioni di euro rispetto alla produzione resa a favore dei pazienti lombardi. Ha dedotto, in primo luogo, difetto di motivazione e carenza dei presupposti della decurtazione. Con le ulteriori censure ha sostenuto che la disciplina regionale e il contratto prevedessero due distinti tetti di struttura, uno per i pazienti lombardi e uno per i pazienti fuori regione, con riconoscimento integrale della produzione entro ciascun tetto; secondo tale prospettazione, non sarebbe stato legittimo applicare un abbattimento proporzionale sull'intera produzione in ragione del superamento del tetto relativo ai pazienti extraregionali. La Regione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della D.G.R. presupposta e per acquiescenza ai vincoli contrattuali, chiedendone comunque il rigetto nel merito.

La decisione

Il TAR ha prescisso dalle eccezioni preliminari, ritenendo il ricorso infondato nel merito. Ha interpretato la D.G.R. Lombardia n. XI/7758/2022 e la disciplina contrattuale nel senso che il sistema prevede un budget unico di struttura, all'interno del quale sono individuati due sottotetti per il monitoraggio e la gestione separata dei flussi relativi ai pazienti lombardi e a quelli fuori regione. La previsione dei sottotetti non determina quindi due budget autonomi né attribuisce il diritto al riconoscimento integrale della produzione entro ciascun limite. Il limite rilevante resta quello complessivo assegnato alla struttura; in caso di iperproduzione, è legittimo applicare un abbattimento uniforme e proporzionale sulla produzione complessiva, così da evitare l'elusione del tetto di spesa globale e assicurare l'equilibrio del Servizio sanitario regionale. Il criterio è stato ritenuto razionale e non discriminatorio. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente al pagamento di € 3.000,00 oltre oneri di legge a favore della Regione Lombardia.

Norme richiamate

  • D.G.R. Lombardia n. XI/7758/2022

    Il sistema di negoziazione con gli erogatori di diritto privato prevede per tutti i ricoveri un budget complessivo di struttura a prescindere dalla residenza dei cittadini e due tetti di struttura per le attività erogate a favore di residenti lombardi e residenti fuori regione.

    La deliberazione istituisce un budget unico di struttura; i due tetti interni servono al monitoraggio dei flussi e non costituiscono budget autonomi. In caso di iperproduzione complessiva è legittimo l'abbattimento proporzionale della produzione.

  • Allegato 5 alla D.G.R. Lombardia n. XI/7758/2022

    La somma dei valori dei singoli tetti di struttura, per cittadini lombardi e per cittadini fuori regione, rappresentano, separatamente, i tetti di spesa complessivi di sistema.

    La disposizione va letta insieme alla previsione del budget unico: i sottotetti individuano articolazioni interne del budget e non garantiscono autonomamente il finanziamento integrale della produzione entro ciascun sottotetto.

  • art. 15 d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135

    È richiamato quale vincolo di contenimento della spesa sanitaria rilevante nella struttura del sistema regionale di budget e nella previsione degli abbattimenti.

  • art. 4 del contratto 2023

    In relazione alle risorse finanziarie programmate dal SSR per le prestazioni del presente contratto i valori di produzione annui sono quelli assegnati nella scheda di budget.

    Il contratto recepisce il limite finanziario complessivo risultante dalla scheda di budget, comprensivo delle prestazioni rese a favore di cittadini lombardi e fuori regione.

Massime di principio

  • Quando la programmazione sanitaria regionale assegna a una struttura privata accreditata un budget complessivo e individua al suo interno distinti sottotetti per categorie di utenti, la suddivisione interna non determina, salvo un'espressa previsione contraria, la nascita di budget autonomi né garantisce il finanziamento integrale della produzione entro ciascun sottotetto.
  • In presenza di un budget unico di struttura, il superamento del limite complessivo può giustificare l'applicazione di un abbattimento proporzionale sulla produzione complessiva, anche quando la produzione relativa a una delle categorie di utenti non abbia superato il sottotetto ad essa riferito.
  • L'interpretazione della disciplina di finanziamento sanitario deve considerare la finalità di contenimento della spesa e di equilibrio del Servizio sanitario regionale; è quindi legittima una lettura che impedisca l'elusione del limite globale mediante lo spostamento della produzione tra diverse categorie di utenti.
  • Un criterio uniforme di abbattimento applicato alla produzione complessiva è legittimo quando risulta coerente con il budget unico, razionale, non discriminatorio e funzionale a evitare il superamento delle risorse complessivamente stanziate.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamento
RamiSanità
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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