Sentenza n. 450/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso che aveva ordinato l’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di € 1.500,00 per gli anni scolastici compresi tra il 2019 e il 2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, docente a tempo determinato, ha agito per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e ad accreditarvi la somma complessiva di € 1.500,00 per gli anni scolastici dal 2019 al 2023. La domanda è stata proposta perché l’Amministrazione non aveva spontaneamente eseguito il giudicato. La ricorrente ha chiesto anche l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo soddisfatte le condizioni processuali previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, nonché accertati il passaggio in giudicato della sentenza azionata, la sua notificazione all’Amministrazione e l’inadempimento dell’obbligo conformativo. Il Ministero è stato condannato a dare esecuzione alla sentenza mediante costituzione della Carta elettronica e accredito della somma di € 1.500,00 entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, il giudice ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di subdelega e con un ulteriore termine di sessanta giorni. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora richiede una valutazione concreta delle condizioni del debitore pubblico e delle eventuali ragioni ostative. Nel caso di specie, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico sono stati ritenuti sufficienti a escludere la misura. L’Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare, nei presupposti previsti, una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione inadempiente, ma la sua concreta irrogazione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice dell’ottemperanza, che deve considerare le condizioni del debitore pubblico e le ragioni ostative, comprese quelle collegate a vincoli normativi, di bilancio e alla finanza pubblica.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
È richiamato quale presupposto processuale del giudizio di ottemperanza per l’esecuzione della sentenza passata in giudicato.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
È richiamato tra le condizioni ritenute soddisfatte per procedere all’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto dell’obbligo di esecuzione imposto all’Amministrazione.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016
Individuano, secondo il titolo esecutivo azionato, modalità e funzionalità della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.
art. 115 c.p.c.
È richiamato per riconoscere rilievo a fatti notori, quali la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico, ai fini della valutazione delle ragioni ostative all’astreinte.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’accertamento del passaggio in giudicato della decisione, della sua notificazione all’amministrazione e dell’inadempimento dell’obbligo imposto legittima il giudice a ordinare l’esecuzione entro un termine e, contestualmente, a nominare un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario già appartenente all’amministrazione debitrice; quando svolge le funzioni commissariali in tale qualità, il giudice può escludere la liquidazione di un compenso specifico.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche nei confronti della pubblica amministrazione, ma non consegue automaticamente all’inadempimento. Il giudice dell’ottemperanza deve verificare in concreto la sussistenza dei presupposti e delle ragioni ostative, considerando le peculiarità del debitore pubblico e il rischio di una sanzione eccessivamente afflittiva o di locupletazioni.
- La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico possono costituire, se valutati concretamente dal giudice, ragioni ostative all’applicazione dell’astreinte nei confronti della pubblica amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 433/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 434/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 435/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 436/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 437/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 438/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →