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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04653/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza del 10 luglio 2024 il GIP del Tribunale di Macerata ha applicato all'imputato, ex artt. 444 e ss. c.p.p., la pena di tre anni e otto mesi di reclusione, ridotta per il rito, in relazione a una contestazione comprendente i reati di minaccia aggravata, tentato omicidio e porto di armi. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite difensore deducendo un unico motivo: vizio di motivazione per asserita erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte rileva che, nel patteggiamento, il ricorso ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. è ammesso solo per motivi tassativi, tra cui l'erronea qualificazione giuridica del fatto, ma limitatamente all'ipotesi di errore manifesto; nel caso concreto non è stata allegata né emerge una palese eccentricità della qualificazione rispetto al capo di imputazione, sicché il motivo è ritenuto non consentito e il ricorso dichiarato inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sull'erronea qualificazione giuridica del fatto, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, non superasse il filtro dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché non evidenziava un errore manifesto e immediatamente percepibile dalla contestazione e dalla motivazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

    Richiamato come base normativa del rito di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza

    Individua i soli motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento; l'erronea qualificazione giuridica è deducibile solo se manifestamente erronea.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende

    Prevede le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, inclusa la condanna alla Cassa delle ammende in assenza di assenza di colpa del ricorrente.

  • art. 81, comma secondo, c.p.

    Richiamato nella contestazione per la continuazione.

  • art. 612, comma secondo, c.p.

    Norma incriminatrice richiamata nella sentenza di patteggiamento, relativa alla minaccia aggravata.

  • art. 56 c.p.

    Richiamato quale norma sul tentativo, in relazione a uno dei fatti contestati.

  • art. 575 c.p.

    Norma richiamata nella contestazione per il delitto di omicidio volontario, in forma tentata per il combinato disposto con l'art. 56 c.p.

  • art. 4 legge n. 110 del 1975

    Richiamato nella contestazione quale disposizione in materia di armi.

Massime di principio

  • Nel rito di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza estranea a tali limiti è inammissibile.
  • La censura sull'erronea qualificazione giuridica del fatto è scrutinabile solo se l'errore è manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità rispetto al capo di imputazione e alla motivazione.
  • Non è ammissibile un ricorso che deduca in modo generico o non autosufficiente una violazione di legge senza evidenziare la palese eccentricità della qualificazione giuridica rispetto alla contestazione originaria.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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