Cassazione Penale, Sentenza n. 10561/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che confermava l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (2 anni e 6 mesi) e la confisca di beni e due unità immobiliari. Il ricorrente contestava la sussistenza della pericolosità sociale attuale, sostenendo che i precedenti penali si erano arrestati al 2013 e non avevano prodotto profitti, che i procedimenti pendenti non erano specificati, e che gli immobili erano formalmente intestati alle figlie, acquistati in larga parte tramite mutui e con fondi leciti non collegabili temporalmente alle pendenze.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse motivato adeguatamente la sussistenza della pericolosità sociale (periodo indicato 1990-2019) sulla base dei numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, delle pendenze giudiziarie attuali e della sproporzione fra redditi leciti e beni nella disponibilità del ricorrente. Ha inoltre ritenuto che il ricorrente non avesse interesse a impugnare la confisca degli immobili intestati alle figlie (tecnica della fittizia intestazione), per cui il motivo relativo alla confisca era privo di interesse. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 1, comma 1, lett. b)
Applicata per definire la categoria di delitti che legittimano la misura basata sulla pericolosità sociale generica; la Corte ha richiamato i requisiti (commissione abituale, generazione di profitti, rilevanza quale fonte di reddito) che devono essere ancorati a precisi elementi di fatto.
Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4
Richiamata per delimitare il sindacato in Cassazione nel procedimento di prevenzione: il ricorso è ammesso soltanto per violazione di legge, con la possibilità di censurare motivazione inesistente o meramente apparente.
Legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 3-ter, comma 2
Richiamata insieme alla legge 1423/56 per confermare il regime di ammissibilità del ricorso per cassazione nei procedimenti di prevenzione.
D.lgs. n. 159 del 2011, art. 10, comma 3
Richiamato come ulteriore conferma dei limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione nei procedimenti di misure di prevenzione.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Menzionato per precisare che l'illogicità manifesta della motivazione non rientra tra i vizi deducibili in Cassazione nel procedimento di prevenzione, salvo che si configuri come motivazione inesistente o meramente apparente.
Giurisprudenza costituzionale e di legittimità (es. Corte cost. sent. n. 24/2019; Sez. 5 n. 182/2020 e altre)
Richiamata per i principi che fissano i tre requisiti per la pericolosità generica e per la possibilità di valutare anche elementi emergenti da procedimenti penali pendenti quando non escludono la responsabilità del proposto.
Massime di principio
- Nel procedimento sulle misure di prevenzione la Cassazione è limitata al sindacato di legittimità: sono ammissibili i ricorsi solo per violazione di legge e per motivazione inesistente o meramente apparente, non per mero apprezzamento logico-fattuale.
- Per applicare una misura fondata sulla pericolosità sociale generica bisogna dimostrare, con elementi precisi e motivati, che i reati sono stati commessi abitualmente in un arco temporale significativo, che hanno generato profitti per il proposto e che hanno costituito una fonte rilevante di reddito.
- Gli elementi valutabili non sono solo le sentenze di condanna, ma anche elementi emergenti da procedimenti penali pendenti quando da essi risultino indizi o comportamenti non escludenti la responsabilità.
- Se i beni sono formalmente intestati a terzi che hanno assunto una posizione processuale propria (non meramente adesiva), il proposto può risultare privo di interesse a impugnare la confisca: in presenza di fittizia intestazione l'azione restitutoria spetta all'intestatario formale.
- Chi propone ricorso infondato o manifestamente privo di interesse può essere condannato alle spese e ad una sanzione (es. ammenda) commisurata al grado di colpa; è quindi importante valutare preliminarmente l'effettivo interesse e la fondatezza giuridica dell'impugnazione.
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