Ordinanza n. 2880/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti di approvazione, rettifica e integrazione della graduatoria di merito del concorso per la classe AS12, verbali e schede di valutazione dei titoli, nella parte relativa al punteggio attribuito per il superamento di precedenti concorsi riferiti a classi diverse
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria di merito della classe AS12, approvata il 26 giugno 2026, la sua prima rettifica dell’8 luglio 2026 e la successiva integrazione del 10 settembre 2026, oltre ai verbali e alle schede di valutazione dei titoli. Contesta l’attribuzione, ai candidati che avevano superato precedenti concorsi ordinari per classi di concorso diverse dalla AS12, del punteggio previsto dalla voce B.4.1 dell’Allegato B al D.M. n. 205/2023; censura in particolare il punteggio riconosciuto alla controinteressata collocata al posto n. 80 e gli atti con cui la Commissione ha definito e applicato i criteri di valutazione. Chiede l’annullamento degli atti nella parte lesiva e la sospensione cautelare della loro efficacia. Il testo non specifica ulteriori articolazioni dei motivi di legittimità.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito né ha svolto una sommaria delibazione delle censure: ha ritenuto che le questioni richiedano l’approfondimento della fase di merito e che la graduatoria non produca effetti irreversibili per il ricorrente. Ha quindi fissato l’udienza pubblica del 13 maggio 2027. Considerato che un eventuale accoglimento potrebbe pregiudicare numerosi candidati, ha ordinato al ricorrente di notificare il ricorso introduttivo e l’ordinanza ai candidati inseriti in graduatoria non ancora intimati, entro trenta giorni dalla comunicazione, e di depositare la prova delle notifiche entro i successivi quindici giorni dal loro perfezionamento, a pena di improcedibilità. Ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale dell’USR Sicilia, prescrivendo la pubblicazione del ricorso, dell’ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati, con collegamento in home page e permanenza online fino alla pubblicazione della sentenza; l’USR dovrà attestare l’avvenuta pubblicazione e la relativa data. Ha inoltre richiesto all’USR di dichiarare, nei termini e nelle forme indicati, quali amministrazioni siano legittimate passivamente. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite e dichiarate irripetibili nei confronti di quelle non costituite. Ogni pronuncia sul rito, sul merito e sulle spese definitive è impregiudicata.
Norme richiamate
art. 49 c.p.a.
Considerato, però, che l’eventuale accoglimento del gravame potrebbe recare diretto pregiudizio ad un numero elevato di candidati inseriti nella graduatoria del concorso per cui è causa;
La possibile incidenza della decisione su numerosi candidati giustifica l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati non intimati.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Ritenuto che l’approvazione della graduatoria impugnata (relativa alla classe di concorso AS12), come successivamente rettificata, non determina effetti irreversibili per il ricorrente e che le questioni prospettate, non si prestano ad una sommaria delibazione propria della sede cautelare, ma necessitano dell’approfondimento proprio della fase di merito, sicché va fissata l’udienza indicata in dispositivo ai sensi dell’art. 55, c. 10, del codice del processo amministrativo;
Quando le questioni cautelari non sono suscettibili di sommaria delibazione e richiedono un approfondimento di merito, e l’atto non produce effetti irreversibili per il ricorrente, il giudice può fissare l’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, senza definire in quella sede le censure.
art. 57 c.p.a.
Ritenuto infine che gli specifici profili della presente fase di giudizio consentano la compensazione delle relative spese tra le parti costituite (art. 57 c.p.a.) e la declaratoria di irripetibilità delle stesse nei confronti delle parti non costituite;
In relazione agli specifici profili della fase cautelare, le spese possono essere compensate tra le parti costituite e dichiarate irripetibili nei confronti delle parti non costituite.
art. 12-bis, comma 3, d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022
Ritenuto, infine, che l’Ufficio scolastico regionale dovrà dichiarare ai sensi dell’art. 12 bis, c.3, d.l. n. 68/2022, conv. in l., n. 108/2022 (nelle forme del PAT e nel rispetto dei termini ex art. 73 c.p.a.) a quali amministrazioni spetti la legittimazione passiva nel presente ricorso.
L’amministrazione scolastica regionale è tenuta a dichiarare, nelle forme del processo amministrativo telematico e nel rispetto dei termini richiamati, quali amministrazioni siano legittimate passivamente nel giudizio.
art. 73 c.p.a.
Ritenuto, infine, che l’Ufficio scolastico regionale dovrà dichiarare ai sensi dell’art. 12 bis, c.3, d.l. n. 68/2022, conv. in l., n. 108/2022 (nelle forme del PAT e nel rispetto dei termini ex art. 73 c.p.a.) a quali amministrazioni spetti la legittimazione passiva nel presente ricorso.
La dichiarazione dell’USR sull’individuazione delle amministrazioni legittimate passive deve essere resa nel rispetto dei termini previsti dall’art. 73 c.p.a.
Massime di principio
- Quando una domanda cautelare riguarda questioni che non consentono una sommaria delibazione e richiedono un approfondimento in sede di merito, il giudice può fissare l’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.; nel caso esaminato ha rilevato anche che la graduatoria non determinava effetti irreversibili per il ricorrente.
- Se l’eventuale accoglimento del ricorso può pregiudicare direttamente un numero elevato di candidati inseriti in una graduatoria, il giudice può ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati non intimati, autorizzando la notificazione per pubblici proclami e specificandone le modalità di pubblicazione.
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