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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29379/2025 del 08/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare dell'obbligo di dimora nei confronti dell'indagato, ritenuto concorrente esterno di un clan di "Cosa Nostra" (mandamento Tommaso Natale). L'accusa era che il ricorrente avesse assicurato canali riservati di comunicazione e contribuito a organizzare riunioni segrete dei sodali. Il ricorso articolava tre motivi: (1) carenza e vizio di motivazione sulla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, con critica della valenza indiziaria di sei eventi ritenuti probatori e contestazione di specifiche attribuzioni di fatti (24/03/2023 e 17/04/2023); (2) illegittima utilizzazione della chiamata in correità di Filippo Raneri senza adeguata verifica della credibilità soggettiva e della attendibilità intrinseca e senza riscontro esterno individualizzante; (3) mancata sussistenza delle esigenze cautelari, invocando il breve arco temporale dei fatti, l'interruzione dei rapporti con la cosca nell'estate 2023 e il trasferimento del ricorrente a Cologno Monzese con regolare attività lavorativa e nuovo nucleo familiare.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha respinto nel merito. Ha ritenuto che la motivazione del tribunale del riesame fosse logica e completa, integrabile con quella del provvedimento originario, e che dai risultati delle indagini (intercettazioni telefoniche e ambientali, osservazioni, videosorveglianza, servizi) emergessero gravi indizi circa il contributo esterno dell'indagato all'associazione mafiosa. Quanto alla chiamata in correità di Raneri, la Corte ha giudicato la censura inedita e infondata perché nelle valutazioni era presente riscontro esterno; la contestazione sulle esigenze cautelari è stata considerata generica e il tribunale aveva adeguatamente valutato il pericolo di reiterazione, anche alla luce di precedenti penali specifici e recenti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la competenza del tribunale del riesame a decidere sull'impugnazione delle misure cautelari; nella sentenza serve a inquadrare l'oggetto del riesame.

  • artt. 110 e 416-bis cod. pen.

    Art. 110 (concorso di persone nel reato) e art. 416-bis (associazione di tipo mafioso): la Corte ha ritenuto che gli elementi investigativi fossero idonei a delineare la partecipazione esterna del ricorrente alle dinamiche associative mafiose.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Regola sui "gravi indizi di colpevolezza": la Corte ha richiamato il criterio secondo cui gli indizi devono formare una qualificata probabilità di responsabilità e ha verificato che la motivazione del tribunale del riesame abbia adeguatamente esposto le ragioni della valutazione indiziaria.

  • artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione al rapporto motivazionale tra il provvedimento che applica la misura e quello che decide sul riesame: la motivazione del riesame integra/completa quella del primo giudice e viceversa, purché nel complesso emergano le ragioni logico-giuridiche dell'emissione della misura.

  • art. 192, comma 3 e art. 273, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Norme richiamate rispetto all'uso delle dichiarazioni eteroaccusatorie: la Corte ha ritenuto che la chiamata in correità sia stata utilizzata come elemento confermativo unitamente a riscontri esterni, evitando così la violazione della regola valutativa sulla credibilità e sull'attendibilità delle dichiarazioni altrui.

Massime di principio

  • La Corte di legittimità esercita un sindacato limitato sulla valutazione degli indizi: non è consentito ribaltare la valutazione di merito con la sola prospettazione di una diversa interpretazione dei fatti.
  • La motivazione del tribunale del riesame e quella del primo giudice sono tra loro integrative: valutare la coerenza complessiva dei due provvedimenti è essenziale per verificare la legittimità della misura cautelare.
  • Per ritenere sussistenti i "gravi indizi" occorre una ricostruzione logica e coerente degli elementi investigativi che, pur non provando oltre ogni ragionevole dubbio, dessero una qualificata probabilità di responsabilità.
  • Le dichiarazioni di terzi (chiamata in correità, eteroaccuse) possono essere utilizzate se la loro credibilità soggettiva è valutata e/o se esistono riscontri esterni che ne confermino i contenuti; la mancata discussione di tali profili nel merito può rendere inammissibile o infondata la censura in Cassazione.
  • Le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento probatorio, fuga) richiedono una valutazione concreta e motivata; circostanze personali del ricorrente (breve arco temporale dei fatti, trasferimento, lavoro) devono essere specificamente confrontate dal giudice con elementi negativi come precedenti penali recenti e specifici.
  • In cassazione sono improprie censure che introducono nuovi fatti o circostanze non prospettate davanti al giudice del riesame: l'ineditività di argomenti non sollevati in precedenza può portare al rigetto per difetto di specificità.

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