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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4157/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che li ha condannati per plurime ipotesi di detenzione e cessione di stupefacenti (marijuana e hashish). Le censure principali sono: vizio motivazionale per mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui all'art.73 co.5 D.P.R. 309/90 ("fatto di lieve entità") in ragione dei quantitativi trattati, della natura prevalentemente "da strada" delle cessioni e della limitatezza di alcuni episodi; contestazione della valutazione probatoria basata su intercettazioni telefoniche e sulle dichiarazioni dei tossicodipendenti acquirenti (riluttanza o interesse a favore della propria posizione), nonché richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena per AZZOUZ.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha ritenuto che il giudice di merito abbia fornito motivazione logica e sufficiente nella valutazione delle intercettazioni (interpretazione conforme ai criteri di esperienza e non manifestamente illogica) e nel riscontro con le sommarie informazioni dei consumatori. Ha escluso l'applicabilità dell'art.73 co.5 D.P.R. 309/90 avendo il giudice di merito valutato negativamente almeno uno degli indici richiesti (quantità, qualità, modalità, organizzazione, ricorrenza e giro d'affari), dimostrando la presenza di scorte, ricorrenza temporale e profili organizzativi anche se rudimentali. Ha inoltre ritenuto corretta la motivazione relativa al diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale per assenza di elementi di meritevolezza e carattere non episodico dell'attività. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 73 co.5 D.P.R. 309/90

    La circostanza attenuante speciale (fatto di lieve entità) può essere riconosciuta solo quando dalla valutazione complessiva e dai parametri indicati (peso e qualità della sostanza, modalità, mezzi, circostanze, ricorrenza, organizzazione) risulti una offensività minima; se anche uno solo degli indici porta a escludere la lieve entità, la attenuante non si applica.

  • Principi giurisprudenziali sulle intercettazioni (Cass. Sez.1 n.37588/2014; Sez.U. n.22471/2015 e altre)

    Le intercettazioni possono costituire fonte diretta di prova se gli indizi risultano gravi, precisi e concordanti; l'interpretazione di linguaggio criptico è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità.

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento della attenuante speciale di cui all'art.73 co.5 DPR 309/90 è necessario che, valutando congiuntamente parametri quantitativi e qualitativi, modalità e contesto, emerga una offensività realmente minima: la presenza di uno solo degli indici contrari (es. consistenti scorte, ricorrenza o organizzazione) è sufficiente per escludere il beneficio.
  • Le intercettazioni, anche se criptiche, possono sorreggere una condanna quando l'interpretazione data dal giudice di merito sia logica, aderente alle massime di esperienza e i conteuti risultino gravi, precisi e concordanti; tali valutazioni di fatto sono difficilmente ribaltabili in Cassazione se non per manifesta illogicità.
  • Le dichiarazioni degli acquirenti/tossicodipendenti, se raccolte e verificate (es. accertamento che non risultino indagati per traffico), possono integrare riscontri indiziari validi; la mera possibilità di interesse difensivo degli stessi non annulla automaticamente il valore probatorio, salvo specifiche censure sull'attendibilità.
  • Il diniego delle attenuanti generiche o della sospensione condizionale non richiede una ponderazione esaustiva di tutti gli elementi favorevoli: è sufficiente che il giudice motivi rispetto agli elementi ritenuti decisivi (es. natura abituale e stabile dell'attività di spaccio, mancanza di segni di ravvedimento o meritevolezza).
  • In sede di impugnazione è strategico contestare non solo l'interpretazione delle intercettazioni, ma dimostrare specifiche incongruenze o illogicità nella motivazione del giudice di merito per superare il limite del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto.

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