Sentenza n. 1260/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento in data 3 giugno 2025, notificato il 28 luglio 2025, con il quale la Questura di Venezia ha respinto l’istanza presentata dal ricorrente in data 16 maggio 2024, rivolta ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Venezia aveva respinto l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il diniego rilevava che lo straniero era entrato in Italia in forza di un nulla osta rilasciato per un rapporto di lavoro con uno specifico datore, rapporto che non risultava concretizzato, mentre risultavano comunicazioni Unilav relative ad altri datori di lavoro. L'Amministrazione aveva inoltre affermato che, nonostante la comunicazione di avvio del procedimento, non erano state presentate memorie difensive e che lo straniero non disponeva di un valido requisito per la permanenza in Italia. Il ricorrente ha dedotto l'omessa valutazione delle osservazioni procedimentali presentate il 25 gennaio 2025 e ha documentato di avere rappresentato ragioni a sé non imputabili per la mancata instaurazione del rapporto di lavoro originario, nonché di avere lavorato regolarmente alle dipendenze di diversi datori di lavoro.
La decisione
Nel corso del giudizio il TAR aveva già accolto la domanda cautelare, disponendo il riesame della posizione del ricorrente. All'udienza pubblica del 3 giugno 2026 il difensore ha dichiarato che, nelle more, la Questura di Venezia aveva rilasciato il permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Poiché tale rilascio ha integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, conformemente alla richiesta del ricorrente.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, viene meno l'interesse alla decisione perché la pretesa sostanziale del ricorrente è stata integralmente soddisfatta.
articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento delle generalità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione, nel corso del giudizio, di un provvedimento amministrativo che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale fatta valere dal ricorrente determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- Quando la cessazione della materia del contendere deriva dal rilascio, nelle more del giudizio, del titolo amministrativo richiesto, il giudice può compensare le spese di lite se sussistono specifiche ragioni e tale regolazione è richiesta dalla parte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 10 giu 2026Sentenza n. 1251/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 10 giu 2026Sentenza n. 1252/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 10 giu 2026Sentenza n. 1253/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 10 giu 2026Sentenza n. 1254/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 10 giu 2026Sentenza n. 1255/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 10 giu 2026Sentenza n. 1256/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →