Sentenza n. 244/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento - della nota della Direzione Urbanistica del Comune di Catania di “avvio del procedimento di ripristino dello stato dei luoghi in seguito all'esecuzione di opere edilizie abusive. D.P.R. 380/01, recepito con L.R. 16/16 e ss.mm.ii., L. 64/74, L. 1086/71, D. Lgs. n. 42/2004” del 14 febbraio 2025; - della nota della Direzione Urbanistica del Comune di Catania del 26 marzo 2025, avente ad oggetto: “riscontro alla nota prot. 106933 del 04/03/2025”; - della Determina Dirigenziale, n. di protocollo A07/URB/35, adottata dalla Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio - URBAMET del Comune di Catania, notificata in data 4 aprile 2025, con la quale è stata disposta “l'irrogazione della sanzione pecuniaria per l'esecuzione di opere edilizie non autorizzate ai sensi dell'art. 169 del d. lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, relative all'immobile sito in Catania, P.-OMISSIS-”; - di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche solo potenzialmente lesivo della posizione dell'odierna parte ricorrente; e per il riconoscimento del diritto del ricorrente a regolarizzare le opere edilizie eseguite mediante l'istanza di CILA tardiva n. 3630/21.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avvio del procedimento di ripristino, nota di riscontro alle osservazioni e determina di irrogazione della sanzione pecuniaria di 5.164 euro per opere edilizie non autorizzate su immobile vincolato
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti con cui il Comune di Catania ha contestato l’esecuzione, nel proprio appartamento, di opere edilizie non assistite da titolo adeguato e ha irrogato una sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 33, comma 3, del d.P.R. 380/2001, chiedendo anche il riconoscimento del diritto a regolarizzare gli interventi mediante CILA tardiva. Ha dedotto, anzitutto, il difetto di competenza del Comune, sostenendo che, trattandosi di immobile sottoposto a vincolo storico-monumentale, la sanzione avrebbe dovuto essere irrogata dalla Soprintendenza. Ha inoltre sostenuto che le opere consistessero prevalentemente in manutenzione straordinaria eseguibile mediante CILA e non in ristrutturazione edilizia o demolizione e ricostruzione; che la Soprintendenza aveva rilasciato un’autorizzazione, seppur condizionata; che non vi era stato alcun mutamento rilevante della destinazione d’uso, essendo l’uso come appartamento turistico compatibile con la destinazione residenziale; che le modifiche ai servizi igienici, agli impianti e a una finestra interna fossero compatibili con la CILA e non imponessero una nuova autorizzazione allo scarico; che il soppalco, il solaio e la finestra fossero stati realizzati nell’ambito di precedenti lavori autorizzati o comunque fossero legittimi; che il Comune avesse illegittimamente esteso il sopralluogo a opere ulteriori rispetto a quelle indicate nella CILA, senza adeguato contraddittorio; e che non fossero opponibili le nuove prescrizioni dello Studio di dettaglio del Centro storico, successivo alla presentazione della CILA. Il Comune ha sostenuto la legittimità della riclassificazione delle opere, la necessità di verifiche statiche e di un diverso titolo edilizio, nonché l’esistenza di un mutamento di destinazione d’uso e di opere abusive, in particolare il solaio e il ballatoio.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il TAR ha ritenuto fondato il motivo relativo al difetto di competenza: l’art. 33, comma 3, del d.P.R. 380/2001 attribuisce all’amministrazione competente alla vigilanza sul vincolo, individuata nella fattispecie nella Soprintendenza, il potere di ordinare il ripristino e di irrogare la sanzione pecuniaria per interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti senza permesso o in totale difformità su immobili vincolati. Il Comune, pertanto, non poteva adottare direttamente la sanzione, anche ammettendo la correttezza della qualificazione edilizia operata. Il Collegio ha inoltre ritenuto fondate le censure relative alla prevalente qualificazione degli interventi come manutenzione straordinaria eseguibile mediante CILA: tramezzi, infissi interni, impianti idrici, spostamento o realizzazione di servizi igienici e pavimentazione non alteravano, in linea generale, volumetria, sagoma, forma o destinazione d’uso. È stata esclusa anche la configurabilità di un mutamento rilevante di destinazione d’uso, poiché l’uso parziale dell’appartamento come casa vacanze o appartamento turistico, secondo il regolamento edilizio comunale e le caratteristiche dell’utilizzo non professionale, non risultava incompatibile con la destinazione residenziale né comportava, per quanto accertato, un rilevante mutamento del carico urbanistico. Le modifiche ai servizi igienici sono state ritenute riconducibili alla manutenzione straordinaria; non era necessaria una nuova autorizzazione allo scarico, non essendo emerse variazioni qualitative o quantitative rilevanti dei reflui ai sensi dell’art. 124, comma 12, del d.lgs. 152/2006. È stata ritenuta ininfluente la modesta modifica della finestra affacciata sul cortile interno, non incidente su fronti prospicienti pubbliche strade o piazze. Il TAR ha invece respinto le censure relative alla realizzazione o ricostruzione del solaio e del ballatoio: tali opere avevano carattere strutturale, incidevano sui carichi dell’edificio e richiedevano il previo deposito del progetto e dei calcoli presso il Genio civile; il collaudo statico finale non poteva sostituire il titolo edilizio né le verifiche preventive. Non è stata ritenuta decisiva la dedotta realizzazione delle opere da parte di precedenti proprietari o nell’ambito di lavori anteriori, poiché l’attuale proprietario risponde degli abusi presenti sull’immobile. Il TAR ha inoltre escluso che l’estensione dell’accertamento e l’attenuazione del contraddittorio in materia repressiva potessero determinare l’illegittimità, richiamando l’art. 21-octies della l. 241/1990. La sentenza ha annullato gli atti impugnati per quanto di ragione, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione in ordine alla complessiva valutazione dell’intervento. Le spese sono state compensate per la parziale soccombenza.
Norme richiamate
art. 33, comma 3, d.P.R. 380/2001
qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 euro a 5164 euro
La competenza a irrogare la sanzione pecuniaria per interventi di ristrutturazione edilizia abusivi su immobile vincolato spetta all’amministrazione competente alla vigilanza sul vincolo, individuata nella fattispecie nella Soprintendenza, e non al Comune.
art. 6-bis d.P.R. 380/2001
La CILA costituisce il titolo residuale per gli interventi edilizi non soggetti a SCIA o permesso di costruire e non rientranti nell’attività edilizia libera; gli interventi di manutenzione straordinaria leggera non incidenti su volumetria, sagoma, destinazione d’uso o prospetti possono esservi ricondotti.
art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001
interventi di manutenzione straordinaria (...) per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici
La realizzazione o integrazione di servizi igienico-sanitari, compresa la formazione di un nuovo bagno e la diversa distribuzione interna mediante tramezzi, rientra nella manutenzione straordinaria.
art. 23 d.P.R. 380/2001
Il mutamento di destinazione d’uso è rilevante quando comporta il passaggio a una diversa categoria funzionale; negli usi promiscui deve essere valutata anche la prevalenza della superficie utile e l’effettiva incidenza sul carico urbanistico.
art. 124, comma 12, d.lgs. 152/2006
è necessaria una nuova autorizzazione allo scarico solo “per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente”
La nuova autorizzazione allo scarico è necessaria soltanto quando la diversa destinazione, l’ampliamento o la ristrutturazione producano uno scarico qualitativamente o quantitativamente diverso da quello preesistente.
art. 9 l.r. Sicilia 37/1985
non sono soggette a concessioni né ad autorizzazioni le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei fronti prospicienti pubbliche strade o piazze, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d' uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell' immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lett. a dell' art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 16 aprile 1968, rispettino le originarie caratteristiche costruttive
Le opere interne prive di incidenza su sagoma, fronti pubblici, superfici utili, numero delle unità, destinazione d’uso e statica dell’immobile non sono soggette ai titoli autorizzatori previsti dalla disposizione.
art. 21-octies l. 241/1990
Le irregolarità procedimentali, incluso l’attenuato contraddittorio nella repressione degli abusi edilizi, non determinano l’annullamento quando sia dimostrato che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
Massime di principio
- Per gli interventi edilizi abusivi eseguiti su immobili vincolati, quando venga applicata la sanzione prevista dall’art. 33, comma 3, del d.P.R. 380/2001, la competenza sanzionatoria spetta all’amministrazione competente alla vigilanza sul vincolo e non al Comune, anche se il Comune ha proceduto alla qualificazione edilizia delle opere.
- La CILA è il titolo residuale per gli interventi edilizi che non richiedono SCIA o permesso di costruire e non rientrano nell’attività edilizia libera; vi rientrano, in particolare, gli interventi di manutenzione straordinaria leggera che non alterano volumetria, sagoma, forma, destinazione d’uso o prospetti dell’edificio.
- La realizzazione o integrazione di servizi igienico-sanitari, anche mediante formazione di un nuovo bagno e modifica della distribuzione interna tramite tramezzi, può rientrare nella manutenzione straordinaria eseguibile mediante CILA, purché non siano alterati gli elementi urbanisticamente rilevanti dell’immobile.
- L’utilizzo non professionale di una parte di un’abitazione come casa vacanze o appartamento turistico non determina necessariamente un mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d’uso residenziale; la rilevanza va verificata considerando la categoria funzionale effettivamente incisa, la prevalenza della superficie e l’eventuale alterazione del carico urbanistico.
- Una nuova autorizzazione allo scarico è necessaria solo quando le opere o il mutamento di destinazione producano scarichi qualitativamente o quantitativamente diversi da quelli preesistenti; la mera modifica o integrazione degli impianti igienici, senza tale effetto, non è sufficiente.
- Le opere edilizie aventi carattere strutturale e idonee a determinare carichi aggiuntivi richiedono il previo deposito del progetto e dei calcoli presso il Genio civile; il successivo collaudo statico non sostituisce il titolo edilizio né le verifiche preventive.
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