Cassazione Penale, Sentenza n. 21856/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che aveva confermato le condanne per plurimi furti in abitazione. Hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 244 e 247 c.p.p. e vizio di motivazione per l'utilizzo dei dati di localizzazione satellitare (GPS) rilevati sull'auto di Genny Massa, lamentando mancata adozione di misure tecniche di conservazione e possibile alterazione dei dati; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis), contestando anche la determinazione della pena (art. 133 c.p.) e, per Massa e De Glaudi, la mancata applicazione dell'art. 114 c.p. (contributo minimo); 3) per De Glaudi, censura specifica sull'affermazione della responsabilità fondata, a loro avviso, su un unico elemento probatorio (rinvenimento di una moneta argentina nella sua auto).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto legittima l'acquisizione e l'utilizzo dei dati di localizzazione satellitare, richiamando la consolidata giurisprudenza che considera il tracciamento GPS un mezzo atipico di ricerca della prova utilizzabile senza autorizzazione preventiva e che i dati trasfusi nelle annotazioni di polizia giudiziaria mantengono valenza probatoria anche in assenza del supporto informatico originale. Ha inoltre ritenuto che la valutazione del merito circa il riconoscimento delle attenuanti generiche e la determinazione della pena costituisce giudizio di fatto insindacabile in Cassazione se non manifestamente illogico o contraddittorio: la Corte d'appello aveva motivato il diniego con i precedenti penali e la gravità dei fatti e quant'altro, e aveva motivato adeguatamente anche la mancata concessione dell'art. 114 per Massa e De Glaudi (contributo non minimo, messa a disposizione di autovetture e strumenti). Il motivo relativo a De Glaudi è stato considerato inammissibile perché mirava a una rivalutazione alternativa delle prove già esaminate dal giudice di merito. In aggiunta i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e a €3000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 244 cod. proc. pen.
Riferita dalla Corte per chiarire che le prescrizioni sulla conservazione di dati informatici in sede di ispezione/perquisizione non si applicano al tracciamento GPS 'da remoto' che documenta spostamenti e viene trasfuso nelle annotazioni di polizia giudiziaria
art. 247 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto delle misure tecniche di conservazione dei dati informatici; la Corte ha escluso che la disciplina sia applicabile al caso del monitoraggio GPS non originato da perquisizione di sistemi informatici
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ricordato che la loro riconoscibilità è valutazione di merito che spetta al giudice e il sindacato in Cassazione è limitato salvo motivazione illogica o contraddittoria
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione di merito che richiama la gravità del fatto, l'intensità del dolo e i precedenti, soprattutto quando la pena è determinata vicino ai minimi edittali
art. 114 cod. pen.
Circostanza attenuante per chi ha contributo minimo al reato: la Corte ha ritenuto che il fornire l'auto e altri elementi rilevati non costituiscano necessariamente un contributo minimo e che il giudice d'appello abbia motivato adeguatamente il diniego
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato implicitamente nella valutazione di ammissibilità del motivo che mira a una rivalutazione delle prove; la Corte segnala che non è consentito chiedere una diversa valutazione del materiale probatorio in sede di legittimità
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese processuali per ricorsi inammissibili; applicata per condannare gli odierni ricorrenti al pagamento delle spese e alla somma per la Cassa delle ammende
art. 23 comma 8 decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 (conv. con mod.)
Richiamato in relazione alla memoria del Procuratore generale depositata ai sensi della normativa emergenziale; non incide sul merito ma sul rito procedurale
Massime di principio
- I dati di localizzazione satellitare (GPS) acquisiti 'da remoto' possono essere utilizzati come mezzo atipico di ricerca della prova senza autorizzazione preventiva e mantengono valore probatorio anche se l'originale informatico non è prodotto, purché il dato sia trasfuso e reso conoscibile tramite annotazioni o relazione di servizio
- Le disposizioni sugli obblighi tecnici di conservazione dei dati informatici connesse a perquisizioni/ispezioni (art. 244 e 247 c.p.p.) non sono automaticamente applicabili al tracciamento GPS esterno operato dalla polizia giudiziaria per documentare spostamenti
- Le contestazioni sulla mancata conservazione tecnica dei dati devono essere esperite tempestivamente nel corso delle indagini e del dibattimento; novità dedotte per la prima volta in Cassazione sono inammissibili se non corredate da specifiche allegazioni
- La valutazione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena costituiscono giudizio di merito: la Cassazione interviene solo in caso di motivazione manifesta illogica, contraddittoria o incompleta
- Per la circostanza attenuante dell'art. 114 c.p. (contributo minimo) il giudice non è obbligato a concederla se dal quadro probatorio emerge un contributo rilevante o non surrogabile; la mancanza di una motivazione specifica sul diniego è giustificata se la gravità del fatto è stata adeguatamente valorizzata rispetto a tutti gli imputati
- Contestazioni che chiedono una rinnovata valutazione delle prove (valutazione alternativa) sono inammissibili in Cassazione; il ricorso deve focalizzarsi su vizi di diritto o su mancanza/contraddittorietà della motivazione
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