Cassazione Penale, Sentenza n. 7621/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il PM aveva chiesto l'archiviazione nei confronti di Cristian Denis Ginevra per il reato previsto dall'art. 590 c.p.; il Giudice di pace di Caltanissetta, invece di decidere sulla richiesta di archiviazione, aveva ordinato la restituzione degli atti al PM per assumere informazioni in ordine all'eventuale rinunzia della persona offesa al diritto di proporre querela. Il PM ha impugnato sostenendo che l'ordinanza era "abnorme": (i) creava una stasi procedimentale impossibile da eseguire, essendo l'indagato coincidente con il soggetto leso (si sarebbe dovuto chiedere all'indagato se voleva querelare se stesso); (ii) il giudice del controllo non può sollecitare indagini volte a rimuovere o confermare la condizione di improcedibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, dichiarandolo fondato. Ha ritenuto che l'ordine del Giudice di pace di assumere informazioni circa una eventuale rinunzia della persona offesa fosse estraneo all'ordinamento e costituisse un atto abnorme, determinando una stasi non consentita del procedimento. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Giudice di pace di Caltanissetta perché provveda sulla richiesta di archiviazione formulata dal PM.
Norme richiamate
Costituzione - art. 112
Impone il controllo giurisdizionale sull'inazione del pubblico ministero; tuttavia tale controllo deve svolgersi nei limiti e nei casi tipizzati dall'ordinamento, senza permettere al giudice di esercitare poteri che invadono la sfera di attribuzioni del PM.
Codice di procedura penale - art. 411
Disciplina i casi tipizzati di archiviazione per difetto di condizioni di procedibilità; il controllo giudiziale sulla richiesta di archiviazione per improcedibilità è circoscritto al perimetro e agli elementi previsti da questa norma.
Codice di procedura penale - art. 409
Riguarda l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato; la Corte distingue espressamente questo caso da quello di improcedibilità regolato dall'art. 411.
Codice di procedura penale - art. 345, comma 1
Consente al PM di chiedere l'archiviazione anche prima della scadenza del termine per proporre querela; se successivamente sopravviene la condizione di procedibilità, il PM può esercitare l'azione penale senza dover necessariamente richiedere al giudice la riapertura delle indagini.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 2, n. 48194/2012 e Sez. 4, n. 12801/2007)
Richiamate per affermare che il giudice investito della richiesta di archiviazione può verificare la sussistenza della condizione di improcedibilità ma non può promuovere o sollecitare atti pre-processuali (come la rinunzia alla querela) che sono nella disponibilità delle parti o del PM.
Massime di principio
- Il controllo giudiziale sulla richiesta di archiviazione per difetto di condizioni di procedibilità è limitato ai casi e agli elementi previsti dall'art. 411 c.p.p.; il giudice non può svolgere indagini o disporre attività volte a rimuovere la condizione di improcedibilità.
- Non costituiscono atti legittimi gli ordini del giudice volti a sollecitare la rinunzia della persona offesa alla querela o comunque a spingere la parte offesa a compiere atti pre-processuali: tali ordini possono essere considerati abnormi e essere annullati.
- La previsione contenuta nell'art. 345, comma 1 c.p.p. permette al PM di chiedere l'archiviazione anche prima della scadenza del termine per la querela; ciò non impedisce al PM di esercitare l'azione penale successivamente qualora venga meno la condizione di improcedibilità.
- Il concetto di "abnormità" opera quando il giudice adotta un provvedimento per il quale non ha il potere o lo utilizza al di fuori della sua funzione: tali atti sono illegittimi e soggetti a rimozione (annullamento) senza rinvio quando invasivi della sfera attribuzionale di altro organo.
- In situazioni analoghe, la parte che ritiene che il giudice abbia ecceduto i propri poteri può impugnare il provvedimento per abnormità; il giudice di legittimità valuta se l'ordine rientrava nel perimetro delle attribuzioni e, in caso contrario, annulla il provvedimento e rimette gli atti all'organo competente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7584/2023 del 22/02/2023
- Sentenza penale · 22 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7585/2023 del 22/02/2023
- Sentenza penale · 22 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7586/2023 del 22/02/2023
- Sentenza penale · 22 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7587/2023 del 22/02/2023
- Sentenza penale · 22 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7588/2023 del 22/02/2023
- Sentenza penale · 22 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7590/2023 del 22/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →