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Sentenza

Sentenza n. 943/2026 - Milano, Sezione 3

Per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 2504/2024, depositata il 16.05.2024

Giustizia amministrativa202502803

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che riconosceva il beneficio della Carta del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 2504/2024, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale era stato riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta del docente, pari a 500 euro annui per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 1.000 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge. Il Ministero era stato condannato a riconoscere il beneficio e ad accreditare il relativo importo. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del titolo giudiziale. Il TAR ha rilevato che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche e che il Ministero non aveva effettuato neppure pagamenti parziali. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato l'esistenza o l'ammontare del credito né ha fornito indicazioni sull'andamento della procedura. La domanda non comprendeva le spese di lite liquidate nella sentenza del Tribunale di Milano, essendo state distratte in favore del difensore e non essendo stata proposta, per esse, l'azione di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e accertato l'inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano. Ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti dovuti, entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, stabilendo che il commissario provveda entro 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza effettuata dalla ricorrente, a spese dell'amministrazione inadempiente. Il TAR ha qualificato l'incarico come adempimento connesso ai doveri d'istituto. È stata invece respinta la richiesta di penalità di mora, ritenuta manifestamente iniqua in considerazione del tempo trascorso dalla notificazione e dal passaggio in giudicato della sentenza, nonché dell'entità delle somme dovute. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 800 euro, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento

    Il decorso del termine dilatorio per il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche consente di accertare l'inottemperanza quando, nonostante il passaggio in giudicato e la rituale notificazione del titolo, l'amministrazione non abbia eseguito la condanna.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994

    Il titolo esecutivo comprendeva interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti previsti dalla disposizione.

Massime di principio

  • In sede di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria passata in giudicato e ritualmente notificata, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 consente di accertare l'inottemperanza dell'amministrazione che non abbia effettuato il pagamento, neppure parziale.
  • Quando l'amministrazione resistente non contesta l'esistenza o l'ammontare del credito e non fornisce indicazioni sull'esecuzione del titolo, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento integrale entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.
  • La nomina del commissario ad acta può prevedere che il commissario provveda entro un termine decorrente dalla comunicazione dell'inottemperanza effettuata dalla parte ricorrente e che gli oneri dell'intervento siano posti a carico dell'amministrazione inadempiente.
  • La penalità di mora può essere negata quando, in rapporto al tempo trascorso e all'entità delle somme dovute, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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