Sentenza n. 12371/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento (ric.) della deliberazione della Giunta del Comune di Fiumicino 8.7.2024, n. 115 e dei relativi allegati nn. 1 e 2, pubblicata sull’albo pretorio di detta Amministrazione dal 23.7.2024 al 7.8.2024, e di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché incognito, ivi inclusa la deliberazione 31.7.2024, n. 127, con cui la Giunta ha riapprovato lo schema di disciplinare di gara di cui alla delibera n. 115/2024, emendandolo degli errori materiali rilevati; (I mm.aa.) della deliberazione della Giunta del Comune di Fiumicino 31.10.2024, n. 166, pubblicata sull’albo pretorio dall’8.11.2024 al 23.11.2024 e avente ad oggetto l’“Attuazione delle direttive ex DL 131 del 16/09/2024 a parziale modifica della L. n. 118/2022” e degli atti ivi richiamati, ove lesivi; (II mm.aa.) della deliberazione della Giunta del Comune di Fiumicino 27.11.2025, n. 234, pubblicata sull’albo pretorio dal 28.11.2025 al 13.12.2025, avente ad oggetto l’“Attuazione delle direttive ex DL 131 del 16/09/2024 a parziale modifica della L. n. 118/2022” e degli atti ivi richiamati, ove lesivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni della Giunta del Comune di Fiumicino che individuavano il 31 dicembre 2024 e, successivamente, il 30 settembre 2027 quale termine ultimo di conservazione delle concessioni demaniali marittime, includendo anche la concessione della ricorrente con scadenza al 31 dicembre 2033
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima con scadenza al 31 dicembre 2033, rilasciata nel 2021 all’esito di una procedura basata sugli artt. 37 del codice della navigazione e 18 del relativo regolamento esecutivo, ha impugnato le deliberazioni comunali che, nelle more delle procedure competitive, fissavano dapprima al 31 dicembre 2024 e poi al 30 settembre 2027 il termine di conservazione dello stato attuale delle concessioni demaniali marittime, includendo anche i titoli già oggetto di estensione durante la vigenza della l. 145/2018. La ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 36 e 37 cod. nav. e degli artt. 6 e 18 del regolamento esecutivo, nonché della direttiva 2006/123/CE e degli artt. 49 ss. TFUE; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e manifesta irragionevolezza; erronea estensione dei principi affermati dalle sentenze dell’Adunanza plenaria nn. 17 e 18 del 2021 alle concessioni rilasciate o rinnovate all’esito di una procedura selettiva, anziché alle sole concessioni prorogate automaticamente per legge; violazione dell’art. 3 della l. 118/2022, che prevede la conservazione sino alla scadenza del titolo delle concessioni affidate o rinnovate mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità, trasparenza e pubblicità; violazione delle garanzie procedimentali e sostanziali dell’autotutela, poiché gli atti comunali avrebbero prodotto l’effetto implicito di annullare o revocare la concessione senza il rispetto degli artt. 7, 10, 21-quinquies e 21-nonies della l. 241/1990. Nei motivi aggiunti sono stati impugnati anche gli atti successivi, reiterando le censure e chiedendo subordinatamente un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi dell’art. 267 TFUE.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha rilevato che la determinazione dirigenziale n. 123 del 31 ottobre 2024, con la quale il Comune aveva dichiarato l’inesistenza delle concessioni con scadenza al 31 dicembre 2033, era stata annullata dalla stessa Sezione con una precedente sentenza. Poiché il titolo della ricorrente, rilasciato all’esito di una procedura evidenziale, indica quale scadenza il 31 dicembre 2033, le deliberazioni impugnate sono illegittime nella parte in cui hanno incluso tale concessione tra quelle da considerarsi in scadenza al 30 settembre 2027 e da riassegnare mediante nuove procedure competitive. Gli atti sono stati pertanto annullati in parte qua. Il TAR ha richiamato, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., le argomentazioni della precedente sentenza n. 6719 del 2026. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
artt. 36 e 37 r.d. 30 marzo 1942, n. 327, codice della navigazione
Le disposizioni disciplinano il rilascio delle concessioni demaniali marittime e il concorso tra più domande di concessione; sono richiamate con riferimento alla procedura evidenziale che ha condotto al rilascio del titolo della ricorrente.
artt. 6 e 18 d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328
Le disposizioni del regolamento esecutivo del codice della navigazione sono richiamate quale base procedurale della selezione pubblica per il rilascio della concessione.
art. 3 l. n. 118/2022
conservazione “sino al termine previsto dal relativo titolo” dei titoli concessori “affidati o rinnovati mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità”
La disposizione è richiamata a sostegno della conservazione della concessione sino alla scadenza indicata nel titolo quando questo sia stato affidato o rinnovato mediante procedura selettiva adeguatamente imparziale, trasparente e pubblicizzata.
artt. 21-nonies e 21-quinquies l. n. 241/1990
Le norme disciplinano, rispettivamente, l’annullamento d’ufficio e la revoca; la ricorrente ha contestato che il Comune potesse incidere implicitamente sulla concessione senza rispettarne presupposti e garanzie.
artt. 7 e 10 l. n. 241/1990
Le disposizioni sono richiamate in relazione alle garanzie partecipative che avrebbero dovuto assistere un eventuale procedimento di autotutela.
art. 12 direttiva 2006/123/CE
La disposizione è richiamata nel quadro della disciplina unionale sulle concessioni soggette a selezione e della relativa compatibilità delle procedure nazionali.
artt. 49 ss. TFUE
Le disposizioni sono richiamate in relazione alle libertà fondamentali e agli obblighi di concorrenza applicabili alle concessioni demaniali.
art. 267 TFUE
La norma è stata invocata per chiedere, in via subordinata, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, richiesta non esaminata in quanto il ricorso è stato definito mediante accoglimento.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base per il rinvio alle argomentazioni contenute nella precedente sentenza della stessa Sezione.
Massime di principio
- Una concessione demaniale marittima rilasciata o rinnovata all’esito di una procedura evidenziale con adeguate garanzie di imparzialità, trasparenza e pubblicità deve essere conservata sino alla scadenza indicata nel relativo titolo, ai sensi dell’art. 3 della l. n. 118/2022.
- È illegittima, nella parte in cui vi ricomprende concessioni rilasciate all’esito di una procedura selettiva e con scadenza successiva, una deliberazione comunale che fissi un termine anticipato di conservazione delle sole concessioni oggetto di proroghe automatiche per legge e disponga il loro riaffidamento mediante nuove procedure competitive.
- L’amministrazione non può incidere sostanzialmente sulla durata di una concessione demaniale mediante un atto generale o ricognitivo privo delle garanzie e dei presupposti propri dell’annullamento d’ufficio o della revoca, quando l’effetto concreto sia quello di anticipare la scadenza del titolo concessorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1492/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1493/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1494/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1495/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1496/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1497/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →