Cassazione Penale, Sentenza n. 15809/2025 del 23/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Carrozzo era imputato per due capi: capo A) truffa aggravata (art. 640, comma 2, n.1 c.p.) per aver attestato falsamente visite fiscali e percepito indebito indennita'; capo B) falsita' in atti pubblici (artt. 479 in relazione all'art. 476, comma 2 c.p.) per i referti medici rilasciati. In appello la Corte d'appello di Lecce ha dichiarato il reato del capo A estinto per prescrizione ma ha valutato gli effetti civili applicando il criterio della probabilita' prevalente, e ha confermato la condanna per il capo B (assolvendo pero' per un episodio). Il ricorrente ha impugnato sostenendo che ampia documentazione provasse l'insussistenza delle contestazioni (attivita' istituzionali svolte nelle giornate contestate; corrispondenza tra richieste di visite e referti; errori nei pedinamenti) e che la Corte territoriale non avesse valutato e motivato le ragioni per le quali ritenere infondate tali censure. Denuncia inoltre travisamento della prova e omissione di valutazione documentale sul capo B.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce per nuovo giudizio. Ha ritenuto che: 1) in relazione al capo A la Corte d'appello, pur avendo dichiarato la prescrizione, non ha adeguatamente valutato e motivato sulle argomentazioni e sulla documentazione difensiva che prospettavano l'evidente insussistenza del fatto; donde la necessita' di un riesame in sede penale (non era sufficiente il mero richiamo alla sentenza di primo grado); 2) in relazione al capo B la Corte territoriale ha travisato la prova, ritenendo inattendibili le testimonianze senza motivare e omettendo del tutto di esaminare la documentazione prodotta dall'imputato che, secondo la difesa, attestava l'effettivo svolgimento delle visite fiscali.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
riferito al reato di truffa aggravata; la Cassazione sottolinea che, pur dichiarata la prescrizione in appello, occorre valutare le obiezioni difensive rilevanti ai fini dell'assoluzione nel merito quando la parte civile e' presente
art. 479 cod. pen.
riguarda la falsita' in atti pubblici; la Corte ha rilevato un travisamento della prova da parte del giudice di merito per omissione di valutazione della documentazione difensiva
art. 476 cod. pen.
norma collegata alla falsita' in atti pubblici; utilizzata per qualificare il reato dei referti
art. 81 cod. pen.
concernente il concorso di persone nel reato; richiamato nel capo B
art. 578 cod. proc. pen.
disciplinante la decisione sugli effetti civili dopo la declaratoria di estinzione del reato; la Corte d'appello aveva applicato criteri civilistici di probabilita' prevalente per i profili risarcitori
art. 129 cod. proc. pen.
richiama l'esigenza di speditezza e la declaratoria immediata delle cause di non punibilita' quando la prova e' carente; principio rilevante nel confronto tra necessita' di decisione penale e valutazione civile
art. 530 cod. proc. pen.
regola la sentenza di non luogo a procedere e l'assoluzione nel merito; la giurisprudenza richiamata afferma che, in appello con parte civile, il giudice deve comunque valutare l'eventuale assoluzione nel merito anche se e' intervenuta la prescrizione
dispos. att. cod. proc. pen.
richiama i limiti di enunciazione dei motivi di ricorso in cassazione; il ricorso e' stato articolato nei limiti richiesti
Sentenza Corte Costituzionale
stabilisce che, dopo la prescrizione, il giudice che decide sugli effetti civili deve accertare il fatto illecito con criterio civilistico della probabilita' prevalente, ma non impedisce al giudice d'appello, in presenza di parte civile, di esaminare le ragioni per un'eventuale assoluzione penale nel merito
Giurisprudenza di legittimita' citata
Sez. U. n. 35490/2009 Tettannanti; Sez. U. n. 36208/28/03/2024 Calpitano; Sez. 5 n. 3525/15/10/2013 Miano; Sez. 5 n. 5764/07/12/2012 Pesce
richiamate per i principi secondo cui: il giudice d'appello, in presenza di parte civile e di sopravvenuta causa estintiva, deve valutare anche l'opportunita' di assolvere nel merito; l'omessa motivazione su questioni prospettate come evidenti comporta annullamento; e il bilanciamento tra speditezza processuale e diritto di difesa
Massime di principio
- Se in appello sopravviene una causa estintiva (es. prescrizione) e e' presente una parte civile, il giudice d'appello non puo' limitarsi a prendere atto della causa estintiva: deve valutare le censure difensive e, se le prove sono insufficienti o contraddittorie, valutare l'opportunita' di una assoluzione nel merito.
- Il giudice di merito e' obbligato a motivare specificamente il rigetto delle censure difensive e l'eventuale esclusione di documentazione probatoria prodotta dall'imputato; il mero rinvio alla sentenza di primo grado e le affermazioni apodittiche determinano vizio di motivazione.
- La valutazione della prova testimoniale deve essere congruamente motivata, soprattutto quando il tempo trascorso puo' incidere sull'attendibilita'; non e' sufficiente affermare genericamente che una testimonianza potrebbe riferirsi a un giorno diverso senza confrontarla con prove documentali positive.
- Documenti che attestano la corrispondenza tra richieste di visita e referti possono costituire elemento decisivo e non possono essere omessi dall'analisi motivazionale del giudice; l'omissione puo' condurre all'annullamento della decisione.
- In presenza di decisione annullata per carenze di motivazione o travisamento della prova, la Corte di Cassazione puo' disporre il rinvio per nuovo esame anziche' pronunciare direttamente l'assoluzione, quando e' necessario che il giudice di merito riconsideri integralmente il compendio probatorio.
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