Ordinanza n. 2051/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, l’Autorizzazione con prescrizioni prot. MIC|MIC_SS-ABAP-RM|02/01/2026|0000117-P del 3 gennaio 2026, emessa dalla Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma ai sensi dell’art. 21, comma 4, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nonché ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nella parte in cui impone, tra le altre, le seguenti prescrizioni: (i) sostituzione degli infissi esterni in PVC con infissi in legno; (ii) sostituzione delle persiane in alluminio con persiane in legno; (iii) uniformazione della grata del bagno; (iv) obbligo di pavimentazione in graniglia (marmette) formato 20×20 cm, con esclusione del materiale proposto; (v) elevazione della quota minima del controsoffitto ad almeno 270 cm; (vi) realizzazione di soglia lapidea e veletta post-demolizione per “lettura” della tipologia distributiva originaria; (vii) prescrizione di affidamento dell’esecuzione delle opere a imprese in possesso di qualificazione OG2.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Autorizzazione con prescrizioni della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, nella parte relativa alle prescrizioni sulle caratteristiche dei materiali e degli elementi edilizi, sull'altezza del controsoffitto, sulla conservazione della leggibilità della tipologia distributiva originaria e sulla qualificazione dell'impresa esecutrice
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'autorizzazione con prescrizioni rilasciata dalla Soprintendenza ai sensi dell'art. 21, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004. Sono state contestate specifiche prescrizioni concernenti: la sostituzione degli infissi esterni in PVC con infissi in legno; la sostituzione delle persiane in alluminio con persiane in legno; l'uniformazione della grata del bagno; l'obbligo di utilizzare pavimentazione in graniglia formato 20×20 cm, con esclusione del materiale proposto; l'elevazione della quota minima del controsoffitto ad almeno 270 cm; la realizzazione di una soglia lapidea e di una veletta post-demolizione per rendere leggibile la tipologia distributiva originaria; l'affidamento dei lavori a imprese in possesso della qualificazione OG2. Il testo dell'ordinanza non riporta l'articolazione dei motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma dà atto della domanda cautelare e del pregiudizio lamentato.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti di legge per la sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione. La motivazione si fonda sulla natura prettamente economica del pregiudizio prospettato, considerato pertanto ristorabile mediante equivalente monetario. L'ordinanza non definisce il merito della controversia né formula una valutazione specifica sulla legittimità delle singole prescrizioni. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 21, comma 4, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
La Soprintendenza ha adottato l'autorizzazione con prescrizioni ai sensi di tale disposizione; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto sostanziale.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare; la misura è stata negata in ragione della ritenuta natura economica e ristorabile del pregiudizio.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo può essere negata quando il pregiudizio allegato dal ricorrente abbia natura esclusivamente economica e sia ritenuto integralmente ristorabile mediante risarcimento o equivalente monetario.
- La ritenuta natura economica e ristorabile del pregiudizio è sufficiente, in assenza di ulteriori presupposti cautelari, a escludere la concessione della misura di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.
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