Sentenza n. 1750/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 1023/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Toscana n. 1023/2023, che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza di demolizione prot. n. 42245/23 e gli atti collegati
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I proprietari avevano impugnato l’ordinanza di demolizione di una villa monofamiliare a due piani, con sistemazioni esterne, parcheggio, vialetto e porticato, realizzata in zona rurale del Comune di Lucca. I precedenti proprietari avevano ottenuto una concessione edilizia in sanatoria n. 2487/2004 per manufatti ad uso rimessa-ripostiglio, deposito attrezzi e tettoia, subordinata all’esecuzione di lavori di restauro e consolidamento mai realizzati. Era stata inoltre presentata un’istanza per il rilascio di un permesso di costruire, mai esitata, e una DIA del 23 novembre 2006 relativa ai lavori di restauro e consolidamento. Gli appellanti hanno dedotto: error in procedendo e in iudicando, omessa pronuncia, travisamento dei fatti e irragionevolezza della motivazione; illegittimo arresto non comunicato del procedimento relativo al permesso di costruire; necessità di un previo annullamento o accertamento dell’inefficacia della concessione edilizia in sanatoria; omessa considerazione delle vicende relative alla DIA; sproporzione dell’ordine demolitorio per il rilascio di un’autorizzazione paesaggistica relativa al progetto di ristrutturazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello e confermato la sentenza del TAR. I primi tre motivi sono stati esaminati congiuntamente e respinti perché la concessione in sanatoria riguardava manufatti diversi e, comunque, era subordinata a lavori di restauro e consolidamento mai eseguiti. La villa a due piani e le opere accessorie accertate dalla polizia municipale costituivano interventi nuovi, per natura, tipologia e consistenza volumetrica, privi di collegamento con quelli oggetto della sanatoria e realizzati in assenza di un autonomo titolo edilizio: l’istanza di permesso di costruire non era mai stata accolta e la DIA non risultava conclusa con la documentazione attestante i lavori prescritti. Pertanto l’amministrazione aveva il dovere di ordinare la demolizione, senza dover previamente annullare o dichiarare inefficace la precedente sanatoria, né ricostruire lo stato del procedimento relativo al permesso o alla DIA, trattandosi di vicende irrilevanti rispetto alle opere concretamente realizzate. È stato respinto anche il quarto motivo: l’autorizzazione paesaggistica e il permesso di costruire operano su piani distinti e il rilascio della prima non implica il rilascio del secondo, poiché i due atti considerano assetti di interessi diversi. Gli appellanti sono stati condannati solidalmente al pagamento di € 4.000, oltre accessori, in favore del Comune di Lucca; le spese nei confronti del Ministero della Cultura sono state compensate.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
"udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato" e trattazione "con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza"
La disposizione è richiamata per la modalità di svolgimento dell’udienza.
art. 11 l.r. 52/1999
"Al termine dei lavori gli interessati dovranno certificare l'avvenuta ultimazione dei lavori dei medesimi tramite la dichiarazione di conformità e conseguente attestazione di abitabilità e/o agibilità"
La concessione edilizia in sanatoria subordinava la propria validità all’esecuzione dei lavori di restauro e consolidamento e alla relativa certificazione.
Massime di principio
- Una concessione edilizia in sanatoria relativa a determinati manufatti non può costituire titolo legittimante per la realizzazione di opere nuove, diverse per natura, tipologia e consistenza volumetrica, che richiedono un autonomo titolo edilizio.
- Quando la sanatoria edilizia è espressamente subordinata all’esecuzione di lavori di restauro o consolidamento e tali lavori non vengono eseguiti, il titolo condizionato non può essere invocato per legittimare interventi edilizi differenti e successivi.
- L’ordine di demolizione di opere realizzate senza titolo può essere adottato senza previo annullamento o accertamento dell’inefficacia di un diverso titolo edilizio pregresso, quando tale titolo non presenta alcun collegamento oggettivo con le opere contestate.
- La pendenza o mancata definizione di un’istanza di permesso di costruire non equivale al rilascio del titolo e non legittima l’esecuzione delle opere; l’amministrazione può ordinare la demolizione degli interventi realizzati in assenza di un provvedimento favorevole.
- Autorizzazione paesaggistica e permesso di costruire sono titoli autonomi, posti a tutela di interessi diversi; il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica non comporta il rilascio, neppure implicito, del permesso di costruire né impedisce l’adozione della sanzione edilizia per opere prive di titolo.
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