Ordinanza n. 581/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento di rigetto della richiesta di rilascio del visto di ingresso per motivi di studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto di ingresso per motivi di studio, funzionale all'iscrizione e alla frequenza di un corso universitario
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto della richiesta di visto di ingresso per motivi di studio, chiedendone l'annullamento previa concessione di misure cautelari. Il diniego era fondato sulla valutazione effettuata dalla sede diplomatica anche all'esito di un colloquio, con particolare riguardo alla disponibilità economica dichiarata. In sede cautelare, il giudice ha rilevato che le somme presenti sul conto corrente della ricorrente erano state interamente alimentate a ridosso della domanda di visto ed erano appena superiori al limite minimo previsto dalla normativa di settore; inoltre, le risorse economiche dei genitori garanti non risultavano sufficienti a sostenere il percorso di studi.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris. Ha ritenuto che la discrezionalità amministrativa in materia di visti di ingresso per motivi di studio sia particolarmente ampia e sindacabile soltanto ab externo, in presenza di macroscopiche abnormità logiche. La valutazione della sede diplomatica, compiuta anche sulla base del colloquio, non è apparsa irragionevole, considerata la provenienza ravvicinata dell'intera provvista sul conto corrente, l'esiguità del margine rispetto alla soglia minima richiesta e l'insufficienza delle risorse dei genitori garanti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare; il TAR ha valutato il fumus boni iuris e ha respinto l'istanza.
circolare del MIUR del 15 aprile 2025
Individua il limite minimo di disponibilità economica rilevante per la richiesta del visto per motivi di studio; la disponibilità della ricorrente era appena superiore a tale soglia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In materia di visti di ingresso per motivi di studio, la discrezionalità dell'amministrazione è particolarmente ampia e il sindacato giurisdizionale è limitato a verificare ab externo la presenza di macroscopiche abnormità logiche o di una manifesta irragionevolezza.
- Nella valutazione dei mezzi economici necessari per il rilascio di un visto per motivi di studio, la circostanza che la disponibilità sul conto corrente sia stata costituita integralmente a ridosso della domanda e risulti appena superiore alla soglia minima può giustificare, in assenza di ulteriori garanzie finanziarie sufficienti, il rigetto della domanda cautelare contro il diniego.
- La garanzia economica dei genitori del richiedente può essere considerata dall'amministrazione, ai fini della valutazione della sostenibilità del percorso di studi, e la sua insufficienza può concorrere a rendere non irragionevole il diniego del visto.
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