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Sentenza

Sentenza n. 166/2026 - Catania, Sezione 5

per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, - del provvedimento prot. n. 20250072052 del 10 ottobre 2025 reso dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, nonché di tutti gli ulteriori atti, anche non conosciuti, conseguenti, connessi e/o presupposti tra cui, in particolare, il provvedimento prot. n. 20250049827 dell'8 agosto 2025 reso dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina.

Giustizia amministrativa202502776

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della Soprintendenza sull'istanza di accertamento di conformità edilizia e paesaggistica relativa a difformità, ampliamenti, modifiche dei prospetti e cambio di destinazione d'uso di un complesso alberghiero, nonché precedente richiesta di integrazione documentale e di preventivo ripristino dello stato dei luoghi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietaria alberghiera)

Prevale il privato

La controversia

La società, dopo avere acquistato un complesso alberghiero situato in area sottoposta a vincolo paesaggistico, ha presentato al Comune e alla Soprintendenza un'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 380/2001 e della normativa regionale siciliana, accompagnata da un progetto di ripristino, dalla previsione di demolizione delle opere non sanabili e da interventi di mitigazione per quelle sanabili. La Soprintendenza ha prima richiesto integrazioni e affermato che sarebbe stato necessario il preventivo ripristino dello stato dei luoghi, quindi ha espresso parere negativo ritenendo che gli abusi, consistenti in ampliamenti, modifiche dei prospetti e cambio di destinazione d'uso, contrastassero con i valori paesaggistici tutelati. La ricorrente ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 36-bis del d.P.R. 380/2001, dell'art. 36 del medesimo decreto e dell'art. 167 del d.lgs. 42/2004, nonché sviamento, travisamento, difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che il nuovo art. 36-bis consente la sanatoria con opere anche quando siano state create o aumentate superfici e volumi utili; 2) omessa valutazione del progetto e applicazione della normativa previgente; 3) violazione degli artt. 3, 6, 10-bis e 12 della l. 241/1990, dei principi di trasparenza, proporzionalità e buona amministrazione, per motivazione stereotipata e mancata indicazione delle ragioni ostative e degli interventi eventualmente necessari; 4) tardività del parere e formazione del silenzio-assenso per decorso del termine di novanta giorni previsto dall'art. 36-bis, comma 4.

La decisione

Il ricorso è stato deciso in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. ed è stato accolto quanto ai primi tre motivi. Il TAR ha ritenuto che l'art. 36-bis, comma 4, del d.P.R. 380/2001, introdotto dal d.l. 69/2024 e recepito in Sicilia dalla l.r. 27/2024, consenta, alle condizioni previste dalla norma, l'accertamento di conformità anche per interventi che abbiano creato superfici o volumi utili o aumentato quelli legittimi, purché realizzati in parziale difformità e purché l'autorità paesaggistica ne valuti la compatibilità. È quindi illegittima la richiesta di demolizione preventiva di tutti i volumi abusivi, perché la normativa consente di subordinare il titolo in sanatoria alla rimozione delle sole opere non sanabili. La Soprintendenza avrebbe dovuto svolgere una valutazione concreta di compatibilità paesaggistica, non limitarsi a richiamare la preclusione precedentemente derivante dall'art. 167 del d.lgs. 42/2004. Il diniego è stato inoltre ritenuto carente di istruttoria e motivazione: la formula dei manufatti quali "detrattori paesaggistici" è stereotipata, non considera il progetto, le singole opere, la loro collocazione, gli interventi di mitigazione e il contesto paesaggistico, né consente di individuare quali abusi siano effettivamente ritenuti incompatibili. È stato ravvisato anche il mancato rispetto del principio del dissenso costruttivo, poiché l'amministrazione avrebbe dovuto indicare, ove possibile, modifiche, prescrizioni o accorgimenti idonei a rendere il progetto compatibile con i valori tutelati. Il quarto motivo è stato respinto: il termine per il parere decorre dalla ricezione della documentazione completa. La richiesta di integrazione relativa alle corrette modalità di pagamento dei diritti ha sospeso il termine ai sensi dell'art. 2, comma 7, l. 241/1990; considerando la sospensione tra l'11 agosto e il 10 settembre 2025, alla data del parere erano trascorsi 89 giorni e non si era formato il silenzio-assenso. Il TAR ha annullato il diniego e la precedente richiesta di ripristino, disponendo la riedizione del potere secondo l'art. 36-bis e i principi indicati, e ha condannato la Soprintendenza al pagamento di 1.000 euro oltre accessori per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. 380/2001

    anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l’aumento di quelli legittimamente realizzati

    La disposizione consente l'accertamento di conformità, alle condizioni previste, anche per interventi in parziale difformità che abbiano creato o aumentato superfici e volumi utili; non è quindi necessaria la preventiva demolizione delle opere sanabili.

  • art. 36-bis, comma 4, d.P.R. 380/2001

    Impone la valutazione dell'autorità paesaggistica sulla compatibilità delle opere e prevede il termine per l'espressione del relativo parere; il termine decorre dalla ricezione della documentazione completa.

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    La disciplina deve essere coordinata con il nuovo art. 36-bis d.P.R. 380/2001 e non può essere applicata come preclusione automatica alla valutazione paesaggistica degli interventi rientranti nella nuova fattispecie di sanatoria.

  • art. 2, comma 7, l. 241/1990

    La richiesta di integrazione documentale idonea sospende il termine procedimentale, che riprende a decorrere dal ricevimento della documentazione richiesta.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il parere paesaggistico negativo deve essere specificamente motivato, con riferimento alle opere, al contesto tutelato e alle ragioni concrete dell'incompatibilità.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Nel procedimento sfavorevole l'amministrazione deve esplicitare le ragioni ostative e confrontarsi con le osservazioni dell'interessato, secondo il principio di leale collaborazione.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente, previo avviso alle parti, la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata alla camera di consiglio cautelare.

Massime di principio

  • L'art. 36-bis, comma 4, del d.P.R. 380/2001 consente, alle condizioni previste dal comma 1 e previa valutazione favorevole dell'autorità paesaggistica, l'accertamento di conformità anche per interventi in parziale difformità che abbiano creato superfici o volumi utili o aumentato quelli legittimamente realizzati.
  • Dopo l'entrata in vigore dell'art. 36-bis d.P.R. 380/2001, l'autorità paesaggistica non può imporre come regola generale la preventiva demolizione di tutti i volumi abusivi: il titolo in sanatoria può essere subordinato alla rimozione delle sole opere non sanabili, mentre le opere potenzialmente sanabili devono essere oggetto di autonoma valutazione di compatibilità.
  • Il parere paesaggistico negativo deve contenere una valutazione concreta e individualizzata, riferita alla tipologia dei singoli interventi, alla loro localizzazione, al contesto paesaggistico, alle opere di mitigazione e agli specifici valori tutelati; la mera qualificazione delle opere come "detrattori paesaggistici" non soddisfa lo standard minimo di motivazione.
  • Nell'esercizio della funzione di tutela paesaggistica, l'amministrazione deve esprimere, ove possibile, un dissenso costruttivo, indicando prescrizioni, accorgimenti tecnici o modifiche progettuali idonei a rendere l'intervento compatibile con i valori paesaggistici.
  • Il termine per l'espressione del parere paesaggistico previsto dall'art. 36-bis, comma 4, decorre dalla ricezione della documentazione completa; una richiesta di integrazione documentale idonea sospende il termine ai sensi dell'art. 2, comma 7, l. 241/1990, e chi invoca la formazione del silenzio-assenso deve provare la completezza della documentazione originariamente trasmessa.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAutorizzazione paesaggisticaMotivazione del provvedimentoTermini del procedimento e silenzio
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaBuona fede e correttezza della PATermini del procedimento

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