Sentenza n. 2074/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento a) del silenzio riferito formatosi sull'istanza inviata a mezzo pec in data 14.11.2022 per l'applicazione dell'art. 38 D.vo 380/01, a seguito della sentenza del TAR Campania, Sez. VIII, Napoli, n. 2400/2012, confermata in appello dalla Sentenza del Consiglio di Stato in S.g., Sez. IV, Roma, n. 3459/2020, che ha annullato il PdC n. 179/2009, ed il successivo PdC in sanatoria n. 189 del 07.01.2010, aventi ad oggetto la ristrutturazione e l'ampliamento di un fabbricato denominato “Masseria Taverna” sito in Contrada Palati del Comune di San Nicola Manfredi; b) per l'accertamento dell'obbligo del Comune di San Nicola Manfredi di provvedere sull'istanza inviata a mezzo pec in data 14.11.2022 avente il contenuto indicato alla lett. a che precede; c) per la conseguente condanna del Comune di San Nicola Manfredi ad adottare un provvedimento espresso sull'istanza indicata alla lett. a che precede, ed, in particolare, per la condanna del Comune di San Nicola Manfred ad adottare, ex art. 38 D.vo 380/01, un'Ordinanza con la quale, preso atto dell'impossibilità di disporre la loro sanatoria, ordini la demolizione delle opere abusive realizzate in esecuzione dei PdC n. 179/09 e 186/2010 annullati dal G.A., con fissazione di un termine per l'esecuzione spontanea e previsione della nomina di un Commissario ad Acta per l'ipotesi dell'ulteriore inadempimento; d) per l'annullamento di ogni atto non conosciuto, perché mai comunicato, lesivo del diritto della ricorrente all'adozione di un'Ordinanza ex art. 38 D.vo 380/01.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-inadempimento del Comune sull’istanza del 14 novembre 2022 volta all’esercizio dei poteri conseguenti all’annullamento giurisdizionale di titoli edilizi, anche mediante demolizione delle opere
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria confinante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva precedentemente impugnato i titoli edilizi rilasciati per la ristrutturazione e l’ampliamento di un fabbricato. Tali titoli erano stati annullati dal TAR con sentenza confermata dal Consiglio di Stato. Dopo la notificazione delle sentenze, il Comune non aveva concluso il procedimento conseguente all’annullamento. Con istanza del 14 novembre 2022 la ricorrente aveva chiesto al Comune di provvedere, prospettando l’impossibilità di sanare le opere e chiedendone la demolizione ai sensi dell’art. 38 d.P.R. 380/2001. Il Comune ha sostenuto che il giudicato imponesse soltanto il riesame della vicenda e non la demolizione, rappresentando di avere avviato interlocuzioni e attività istruttoria in relazione a una possibile nuova soluzione progettuale. Le controinteressate hanno dedotto l’insussistenza di un obbligo immediato di demolizione e la necessità di un riesame progettuale. La ricorrente ha contestato che l’avvio di interlocuzioni e la nomina di un tecnico potessero sostituire l’adozione di un provvedimento espresso. Ha quindi chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, l’ordine di provvedere e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti dell’obbligo di conclusione del procedimento. Ha ritenuto che la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia prevista dall’art. 27, comma 1, d.P.R. 380/2001 costituisca attività vincolata, posta a tutela dell’interesse pubblico alla corretta gestione del territorio, e che sia configurabile il silenzio-inadempimento quando il privato solleciti l’esercizio dei poteri repressivi in materia edilizia. L’istanza della ricorrente aveva avviato un procedimento soggetto all’obbligo di conclusione con provvedimento espresso ai sensi dell’art. 2, comma 1, l. 241/1990. Il solo avvio di interlocuzioni con le controinteressate e l’attività istruttoria prospettata dal Comune non sono stati ritenuti sufficienti ad adempiere tale obbligo, soprattutto dopo l’annullamento dei titoli edilizi che legittimavano il manufatto. Il Comune è stato quindi ordinato di concludere il procedimento entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. È stato nominato, per il caso di perdurante inerzia e su richiesta della parte, il Prefetto di Benevento quale commissario ad acta, con facoltà di delega, da esercitare nei successivi sessanta giorni. La sentenza non ha imposto direttamente la demolizione, ma ha ordinato all’amministrazione di adottare una determinazione espressa sull’istanza. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 27, comma 1, d.P.R. 380/2001
spetta al Comune ... la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale
La vigilanza comunale sull’attività urbanistico-edilizia è finalizzata ad assicurare il rispetto della legge, dei regolamenti, degli strumenti urbanistici e dei titoli abilitativi; il giudice la qualifica come attività vincolata e ritiene configurabile il silenzio-inadempimento sull’istanza del privato diretta a sollecitare l’esercizio dei poteri repressivi.
art. 2, comma 1, l. 241/1990
deve concludersi con un provvedimento espresso
L’istanza del privato avvia un procedimento che l’amministrazione deve definire con un provvedimento espresso; interlocuzioni e attività istruttorie non equivalgono alla conclusione del procedimento.
art. 38 d.P.R. 380/2001
La disposizione è richiamata quale base della richiesta di provvedimenti conseguenti all’annullamento giurisdizionale dei titoli edilizi, ma la sentenza limita la statuizione all’obbligo del Comune di concludere il procedimento senza imporre direttamente la demolizione.
Massime di principio
- La vigilanza comunale sull’attività urbanistico-edilizia, finalizzata alla tutela dell’interesse pubblico alla corretta gestione del territorio, ha natura vincolata nei suoi presupposti essenziali; l’inerzia dell’amministrazione sull’istanza del privato diretta a sollecitare l’esercizio dei poteri repressivi può pertanto integrare silenzio-inadempimento.
- L’annullamento giurisdizionale di titoli edilizi impone all’amministrazione di riesaminare la situazione e di concludere il relativo procedimento con un provvedimento espresso; il mero avvio di interlocuzioni o di attività istruttorie non soddisfa l’obbligo previsto dall’art. 2 l. 241/1990.
- Nel giudizio avverso il silenzio il giudice può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale successiva inerzia, senza sostituire preventivamente la propria valutazione a quella amministrativa quanto al contenuto finale del provvedimento.
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