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Sentenza

Sentenza n. 14620/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Viterbo-OMISSIS- del 27 maggio 2026 di divieto di prosecuzione dell'attività di acconciatore.

Giustizia amministrativa202608779

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale di divieto di prosecuzione dell'attività di acconciatore

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte ricorrente ha impugnato l'ordinanza dirigenziale comunale del 27 maggio 2026, deducendo, con censure connesse, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, il difetto di istruttoria e il difetto di motivazione. In particolare, ha sostenuto che il provvedimento fosse stato adottato senza un adeguato accertamento delle circostanze di fatto poste a suo fondamento. Il Comune si è costituito in giudizio e ha sollevato eccezioni pregiudiziali, delle quali il Collegio ha ritenuto di poter prescindere, decidendo direttamente nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. Dagli atti richiamati nell'ordinanza, e in particolare dalla nota dei Carabinieri del 14 maggio 2026, risultava la non autenticità dell'attestato prodotto dalla parte ricorrente ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore. Tale circostanza non era stata specificamente contestata dopo la produzione documentale del Comune. Ne deriva la correttezza sostanziale del divieto di prosecuzione dell'attività e l'infondatezza delle doglianze relative a istruttoria e motivazione. Quanto all'omessa comunicazione di avvio del procedimento, il giudice ha applicato l'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, ritenendo comunque non annullabile il provvedimento poiché, in ragione dell'accertata non autenticità dell'attestato, il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. La parte ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    L'omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta l'annullamento del provvedimento quando, per la natura vincolata della decisione e per gli elementi acquisiti, risulta che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso; nel caso concreto, la non autenticità dell'attestato rendeva sostanzialmente corretta la decisione di vietare la prosecuzione dell'attività.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato quale presupposto per la tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante l'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • L'omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l'annullamento di un provvedimento quando l'amministrazione abbia accertato, sulla base di elementi documentali non specificamente contestati, fatti incompatibili con la prosecuzione dell'attività e risulti che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
  • La contestazione del difetto di istruttoria e di motivazione è infondata quando il provvedimento richiami atti istruttori idonei a dimostrare il presupposto decisivo della misura amministrativa e tali elementi non siano specificamente contestati dall'interessato.
  • Il divieto di prosecuzione di un'attività economica è sostanzialmente corretto quando risulti la non autenticità del titolo o dell'attestazione prodotta dall'operatore per dimostrare il possesso dei requisiti necessari all'esercizio dell'attività.

Come è indicizzato

MaterieIndustria, artigianato e attività produttivePartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidanti

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