L.R. Basilicata 43/2000
PROVVIDENZE STRAORDINARIE PER L'ESODO VOLONTARIO DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Basilicata introduce un incentivo una tantum per l’esodo volontario di dirigenti e dipendenti regionali e degli enti strumentali che maturino il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2001 e presentino domanda entro la stessa data. Prevede importo calcolato su retribuzione lorda e anni mancanti, tetto massimo e liquidazione entro il 31 dicembre 2002.
Provvidenze straordinarie per l’esodo volontario di dirigenti e dipendenti regionali
Provvidenze straordinarie per l’esodo volontario di dirigenti e dipendenti della Regione Basilicata
La legge disciplina un incentivo economico straordinario per favorire lo snellimento e la riorganizzazione della struttura amministrativa regionale, con effetti limitati alla Regione Basilicata e ai suoi enti strumentali. La misura riguarda esclusivamente una finestra temporale definita, collegata alla maturazione del diritto al pensionamento entro il 31 dicembre 2001.
Finalità dell’intervento
Il provvedimento è finalizzato a perseguire obiettivi di:
- snellimento della struttura amministrativa regionale;
- riorganizzazione dell’assetto organizzativo;
- riqualificazione delle dotazioni organiche;
- miglioramento dell’efficienza gestionale.
Destinatari e ambito soggettivo
La disciplina si applica:
- ai dirigenti e ai dipendenti della Regione Basilicata;
- ai dirigenti e ai dipendenti degli enti strumentali della Regione, alle medesime condizioni e con le medesime modalità.
Restano esclusi:
- i soggetti che abbiano già ottenuto il trattamento in servizio ai sensi della L.R. n. 32/1999;
- i soggetti che, alla data di maturazione del diritto al collocamento a riposo, abbiano meno di due anni mancanti al raggiungimento dei limiti di età o di contribuzione fissati dalla medesima legge per la cessazione dal servizio.
Requisiti temporali e domanda di cessazione
Il beneficio spetta ai soggetti che:
- abbiano maturato o maturino il diritto al collocamento a riposo e al trattamento di quiescenza entro il 31 dicembre 2001;
- presentino domanda di cessazione dal servizio entro il 31 dicembre 2001.
La cessazione anticipata dal servizio deve avvenire entro 60 giorni dalla maturazione del diritto al collocamento a riposo. È tuttavia riconosciuta all’amministrazione la facoltà di scaglionare l’esodo nei 180 giorni successivi, per inderogabili esigenze d’ufficio.
Indennità straordinaria una tantum
Ai beneficiari è riconosciuta un’indennità aggiuntiva “una tantum” pari al 40% della retribuzione annuale lorda in godimento alla data di entrata in vigore della legge, comprensiva dell’eventuale retribuzione di posizione ed esclusa quella di risultato.
L’importo è moltiplicato per ogni anno o frazione di anno mancanti al raggiungimento dei limiti di contribuzione fissati dalla L.R. n. 32/1999 per la cessazione dal servizio.
Il computo degli anni e dei mesi utili ai fini del beneficio è effettuato dalla data del collocamento a riposo.
Limiti economici e modalità di pagamento
L’indennità è soggetta a un limite massimo complessivo: in ogni caso non può superare l’importo corrispondente a 24 mensilità della retribuzione lorda di qualifica in godimento alla data di entrata in vigore della legge.
Il pagamento può avvenire anche in ratei, ma deve essere comunque integralmente corrisposto entro il 31 dicembre 2002.
Effetti sulle dotazioni organiche
I posti resisi vacanti per effetto dell’applicazione della legge devono essere portati in diminuzione nella dotazione organica complessiva in misura non inferiore al 30%.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dalla legge sono coperti:
- per l’anno di riferimento, mediante gli stanziamenti iscritti al capitolo 350 del bilancio regionale;
- per gli anni successivi, mediante gli stanziamenti che saranno iscritti al medesimo o a corrispondente capitolo di bilancio.
Valutazione di attualità
La disciplina è legata a termini già scaduti, poiché i benefici richiedevano la maturazione del diritto e la presentazione della domanda entro il 31 dicembre 2001, con pagamento massimo entro il 31 dicembre 2002. Per questo l’atto è oggi privo di utilità applicativa concreta ed è da considerarsi obsoleto.
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