Cassazione Penale, Sentenza n. 28702/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di riesame del sequestro preventivo disposto con decreto del 13/12/2021 in relazione a reati fiscali (artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74/2000). Il motivo unico dedotto lamenta violazione degli artt. 325 e 321 c.p.p. e l'apparenza della motivazione, contestando in particolare il sequestro di un veicolo: si sostiene che l'auto fosse intestata al ricorrente in qualità di legale rappresentante della Corium s.r.l. e che fosse stata ceduta a Sun Hongkun (marito dell'indagata) come "fringe benefit" aziendale, dunque non riconducibile sostanzialmente all'indagata. Si contesta altresì l'interpretazione della supposta fittizietà della separazione dei coniugi e si osserva che l'indagata sarebbe stata trovata a bordo del veicolo solo in un unico e occasionale controllo.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Rigetta la censura ritenendo che il sindacato di legittimità contro ordinanze di riesame in materia di misure cautelari reali sia limitato a violazioni di legge e, quanto alla motivazione, ai soli casi di motivazione assolutamente mancante o apparente. La Corte ritiene la motivazione del Tribunale analitica e pregnante: rileva elementi oggettivi convergenti a fondamento del sequestro (documentazione ritenuta posteriore e priva di requisiti formali, accertamenti della Guardia di Finanza che hanno verificato l'uso e la disponibilità del veicolo da parte dell'indagata, parcheggio abituale davanti alla sua abitazione, sospetta strumentalità delle separazioni o trasferimenti intervenuti dopo il sequestro). Per questi motivi il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di C 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000 - art. 2
Norma sostanziale relativa a taluni reati fiscali che ha motivato il sequestro preventivo a carico dell'indagata; la Corte richiama la rilevanza dei reati come contesto del provvedimento cautelare
d.lgs. n. 74 del 2000 - art. 8
Ulteriore disposizione del d.lgs. 74/2000 richiamata come fondamento dei reati contestati all'indagata, parte della motivazione sul pericolo di dissipazione dei beni
cod. proc. pen. - art. 325
Stabilisce i limiti del ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari reali: ammesso solo per violazione di legge; la Corte lo applica per escludere un sindacato di merito sui fatti
cod. proc. pen. - art. 321
Articolo richiamato dal ricorrente nella denuncia di violazione procedurale; la Corte considera che la doglianza non verta su un'erronea interpretazione di legge ma su apprezzamenti di fatto
cod. proc. pen. - art. 125
Richiamato nel contesto del principio che la motivazione non può essere del tutto mancante; la Corte puntualizza che solo la totale assenza di motivazione o la sua apparente natura possono giustificare il controllo in cassazione
cod. proc. pen. - art. 616
Norma che disciplina l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità; applicata per condannare il ricorrente al pagamento e al versamento di C 3.000,00
Corte costituzionale - sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Citata dalla Corte di Cassazione per valutare l'eventuale colpa nella proposizione del ricorso; la Corte osserva che non sussistono elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ma comunque applica art. 616 c.p.p. per le conseguenze economiche
Giurisprudenza della Cassazione (principi richiamati)
Sez. 2, n. 18951/2017; Sez. U., n. 25932/2008; Sez. 6, n. 6589/2013 (richiamate)
Precisa i criteri di sindacato in Cassazione sulle ordinanze di sequestro: il controllo è limitato a violazioni di legge e ai casi di motivazione mancante o apparente; il riferimento a precedenti rafforza il principio di non rinnovazione degli accertamenti di fatto in sede di legittimità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze di riesame in materia di misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge; non è consentito un sindacato di merito sui fatti a meno che non emergano vizi normativi
- I vizi della motivazione sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione è completamente mancante o appare manifestamente fittizia/di facciata; una motivazione analitica e coerente esclude il riesame
- Documenti prodotti in epoca immediatamente successiva all'esecuzione di un provvedimento cautelare possono essere valutati come strumentali o sospetti se privi di requisiti formali (es. mancanza di sottoscrizione) e possono indebolire la tesi difensiva
- Accertamenti di polizia giudiziaria basati su appostamenti, constatata disponibilità effettiva e uso abituale di un bene (es. parcheggio davanti all'abitazione) sono elementi fattuali rilevanti e difficilmente rivedibili in cassazione
- Accordi privatistici (trasferimenti di proprietà, separazioni, accordi aziendali) possono essere ritenuti inefficaci se appaiono predisposti in funzione della contesa o emersi dopo il sequestro; la tempestività e la forma formale sono determinanti
- La proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile può comportare il pagamento delle spese e l'applicazione di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., anche se non si ravvisa una colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità
- Per evitare l'inammissibilità, il ricorrente deve in modo chiaro dedurre la violazione di norme e non limitarsi a contestazioni di fatto o a ricostruzioni alternative della prova
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