Cassazione Penale, Sentenza n. 28701/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio (beni posti in vendita: capi di abbigliamento e gadget) sequestrati nell'ambito di un procedimento relativo alla vendita di prodotti recanti i segni distintivi riconducibili alla società Calcio Napoli. Il ricorrente deduceva: (1) che non ricorrevano i presupposti dell'art. 517 cod. pen. (ossia che non poteva applicarsi la fattispecie di prodotti con segni mendaci), e (2) la nullità del decreto di sequestro probatorio per assenza dei presupposti di legge.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo generico e manifestamente infondato. Ha condiviso la valutazione del Tribunale del riesame, che in sede sommaria aveva riscontrato la vendita di prodotti riproducenti i colori e i segni distintivi registrati della Società Calcio Napoli e dei suoi sponsor e aveva ravvisato la possibile tutela concorrente ai sensi dell'art. 517 cod. pen. La Corte ha inoltre ritenuto che il Tribunale avesse fornito motivazione esaustiva circa la sussistenza dei presupposti per il decreto di sequestro probatorio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e a versare in via equitativa €3.000,00 alla Cassa delle Ammende (tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n.186/2000 e dell'assenza di dolo nella determinazione dell'inammissibilità).
Norme richiamate
art. 517 cod. pen.
Rilevata come norma applicabile alla vendita di prodotti con "segni mendaci"; è sufficiente che nomi, marchi o segni distintivi sui prodotti risultino ingannevoli per integrare la fattispecie, giustificando il sequestro probatorio in sede sommaria
art. 474 cod. pen.
Norma richiamata dal PM come possibile contestazione (falsificazione/alterazione di segni distintivi); il Tribunale del riesame ha valutato la situazione anche alla luce di tale contestazione ma ha ipotizzato la tutela concorrente dell'art. 517
art. 648 cod. pen.
Richiamata nel procedimento come altra possibile fattispecie (ricettazione); citata nel quadro delle ipotesi penalmente rilevanti connesse al materiale sequestrato
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che regola l'onere delle spese a carico del ricorrente per ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha imposto le spese al ricorrente ai sensi di questa disposizione
Sentenza Corte Costituzionale n.186/2000
Richiamata in relazione all'applicazione di sanzioni pecuniarie; la Corte ha ritenuto opportuno, pur non ravvisando colpa intenzionale, disporre un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- In materia di commercio di prodotti recanti segni distintivi di terzi la verifica dei presupposti per il sequestro probatorio, anche in sede di riesame, può essere basata su una cognizione sommaria: non è necessaria la prova piena, basta fondamento indiziario che i prodotti siano ingannevoli o riproducano marchi registrati
- La fattispecie di cui all'art. 517 cod. pen. tutela contro prodotti con "segni mendaci" e può operare concorrentemente con altre fattispecie (es. art. 474); è sufficiente che i segni appaiano idonei a ingannare il consumatore
- Le eccezioni generiche o meramente fattuali in cassazione sono normalmente dichiarate inammissibili: il ricorrente deve articolare specificamente le ragioni di diritto e fatto per superare il filtro dell'inammissibilità
- Se il ricorso è inammissibile per genericità o manifesta infondatezza, il giudice può condannare il ricorrente alle spese processuali e, conformemente alla giurisprudenza costituzionale, disporre un versamento equitativo (Cassa delle Ammende) quando non sia ravvisabile dolo ma sia comunque necessario un rimedio deterrente
- Nel proporre impugnazioni avverso decreti di sequestro probatorio è strategico dimostrare concretamente l'assenza degli elementi indiziari ritenuti dal giudice di merito (es. prova che i segni non sono ingannevoli o che sono utilizzati lecitamente) poiché la fase cautelare tollera valutazioni sommarie
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