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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-851/19

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 luglio 2021. — DK contro Servizio europeo per l'azione esterna. — Impugnazione – Funzione pubblica – Procedimento disciplinare – Sanzione disciplinare – Determinazione di tale sanzione – Ritenuta sull’importo della pensione – Condanna penale e civile dinanzi ai giudici nazionali – Risarcimento, in tutto o in parte, del danno morale causato all’Unione europea – Irrilevanza di tale risarcimento – Articolo 10 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Principio della parità di trattamento – Principio di proporzionalità. — Causa C-851/19 P

Giurisprudenza europea62019CJ0851

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge l’impugnazione di un ex funzionario del SEAE sanzionato disciplinarmente con una ritenuta sulla pensione dopo una condanna penale e civile in Belgio per fatti di corruzione. La Corte afferma che il risarcimento del danno morale già disposto dai giudici nazionali non impedisce all’amministrazione di tener conto di quel danno ai fini della valutazione della gravità della mancanza disciplinare. Sanzione disciplinare e risarcimento civile hanno natura e finalità diverse, sicché non vi è né doppio risarcimento né violazione della parità di trattamento o della proporzionalità.

Impugnazione in materia di funzione pubblica: la Corte stabilisce che, ai fini della sanzione disciplinare, il risarcimento nazionale del danno causato all’Unione è irrilevante e può essere preso in considerazione l’entità del danno anche se già risarcito.

La questione giuridica

Se, nell’applicare l’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari, l’autorità che ha il potere di nomina debba tenere conto del fatto che il danno morale causato all’Unione è già stato risarcito in sede nazionale; se tale irrilevanza contrasti con l’articolo 25 dell’allegato IX, con il principio di proporzionalità e con il principio di parità di trattamento.

Principio di diritto

Nell’ambito del regime disciplinare statutario, la gravità della mancanza e la sanzione da infliggere devono essere determinate in modo autonomo secondo l’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto, tenendo conto in particolare dell’entità del danno arrecato all’Unione, anche se tale danno è stato già risarcito in sede nazionale; il risarcimento civile e la sanzione disciplinare perseguono finalità diverse e non vi è violazione né dell’articolo 25 dell’allegato IX, né del principio di proporzionalità, né del principio di parità di trattamento.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 256 TFUE
  • Articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 169 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 22 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 86 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 9 dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 25 dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte

Impugnazione in materia disciplinare di un ex funzionario del SEAE

La Corte di giustizia, Seconda Sezione, decide sull’impugnazione proposta da DK avverso la sentenza del Tribunale che aveva respinto il suo ricorso di annullamento della decisione disciplinare del SEAE e la sua domanda risarcitoria. La controversia riguarda l’interpretazione dell’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari, con specifico riferimento alla rilevanza di un risarcimento già ottenuto in sede penale nazionale.

Fatti e procedimento principale

DK, funzionario dell’Unione dal 1994 e poi assegnato al SEAE dal 2011, è andato in pensione anticipata nel 2016. Nei suoi confronti era stato avviato in Belgio un procedimento penale per atti di corruzione relativi alla gestione di appalti pubblici svolta dal 1999 in poi. I giudici belgi lo hanno condannato sia penalmente sia civilmente, riconoscendo un risarcimento del danno morale causato all’Unione europea come danno all’immagine.

Parallelamente, l’autorità che ha il potere di nomina aveva avviato un procedimento disciplinare, sospeso in attesa dell’esito del processo penale e poi riattivato. La commissione di disciplina aveva rilevato la sussistenza di una mancanza statutaria e raccomandato una ritenuta sulla pensione; il SEAE ha infine adottato la decisione controversa, applicando una ritenuta mensile sulla pensione di DK fino al 30 settembre 2025.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 22 dello Statuto, relativo al risarcimento del danno arrecato all’Unione per colpa personale grave;
  • l’articolo 86 dello Statuto, che prevede la responsabilità disciplinare per qualsiasi mancanza volontaria o per negligenza;
  • l’allegato IX dello Statuto, e in particolare:
    • l’articolo 9, sulle sanzioni disciplinari applicabili ai pensionati, inclusa la ritenuta sulla pensione;
    • l’articolo 10, che impone la proporzionalità della sanzione e indica, tra gli elementi rilevanti, l’entità del danno arrecato alle istituzioni;
    • l’articolo 25, che regola il rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale parallelo.

Motivo unico di impugnazione

DK sostiene che il Tribunale abbia errato nell’interpretare l’articolo 10, seconda frase, lettera b), dell’allegato IX. A suo avviso, il danno morale già risarcito dai giudici belgi non avrebbe potuto essere considerato per aggravare la sanzione disciplinare. Egli invoca, inoltre, l’articolo 25 dell’allegato IX, il principio di proporzionalità e il principio di parità di trattamento, sostenendo che un funzionario che ha già risarcito il danno non si troverebbe nella stessa situazione di uno che non lo abbia fatto.

Ricevibilità dell’impugnazione

La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dal SEAE. Precisa che l’impugnazione non si limita a riprodurre gli argomenti di primo grado, ma contesta specificamente l’interpretazione e l’applicazione del diritto dell’Unione effettuate dal Tribunale, in particolare i punti della sentenza impugnata relativi all’articolo 10 dell’allegato IX.

Ragionamento della Corte sul merito

La Corte afferma innanzitutto che l’articolo 10 dell’allegato IX impone una valutazione autonoma della gravità della mancanza disciplinare, nella quale l’entità del danno arrecato all’Unione è uno degli elementi da considerare. L’articolo 25 dell’allegato IX consente di tener conto degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice penale nazionale, ma non vincola l’amministrazione alla qualificazione giuridica dei fatti effettuata in sede nazionale.

La Corte sottolinea che la determinazione, da parte dei giudici nazionali, dell’importo del danno morale e del risarcimento dovuto non impedisce all’autorità disciplinare dell’Unione di considerare quel danno ai fini della sanzione. La ragione è che la valutazione disciplinare non riguarda il risarcimento, bensì la punizione della violazione degli obblighi statutari. Il fatto che il danno sia già stato, in tutto o in parte, risarcito è quindi irrilevante ai fini dell’applicazione dell’articolo 10.

Parità di trattamento e proporzionalità

Quanto alla parità di trattamento, la Corte osserva che la disciplina statutaria distingue le situazioni in base alla gravità della mancanza e al danno arrecato all’Unione. Il confronto proposto da DK tra funzionario che ha risarcito e funzionario che non ha risarcito non è rilevante, poiché sanzione disciplinare e risarcimento civile hanno oggetto e finalità diversi: la prima punisce il comportamento scorretto, il secondo mira a ripristinare la situazione patrimoniale o reputazionale lesa.

La Corte esclude anche la violazione del principio di proporzionalità. La ritenuta sulla pensione inflitta a DK non ha natura riparatoria ma sanzionatoria; non costituisce dunque un doppio risarcimento dello stesso danno. La giurisprudenza invocata da DK, in particolare la sentenza Lucaccioni/Commissione, non è pertinente perché riguardava il cumulo di diverse forme di risarcimento in ambito di infortunio o malattia, non il rapporto tra risarcimento civile e sanzione disciplinare.

Dispositivo

La Corte respinge integralmente l’impugnazione e condanna DK alle spese, ai sensi delle norme processuali richiamate. La decisione del Tribunale resta quindi ferma, così come la sanzione disciplinare inflitta dal SEAE.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica dell’unione europeadiritto disciplinareresponsabilità del funzionarioprincipio di proporzionalitàprincipio di parità di trattamento

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