Sentenza del 11/06/2019 n. 1872 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
PROCESSO - Impugnazioni- Appello- Erronea indicazione del numero della sentenza impugnata - Possibilità di identificazione esatta di tutte le parti e della sentenza - Mero errore materiale- Riconoscibilità- Sussiste- Conseguenze invalidanti dell'appello- Esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I contribuenti hanno impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2010, sostenendo principalmente che l'atto fosse illegittimo perché notificato a una società già cessata e cancellata dal registro delle imprese il 9 marzo 2012. Hanno inoltre contestato, tra l'altro, la motivazione dell'atto, la notifica, la delega di firma, la mancata allegazione del processo verbale di constatazione, le sanzioni e altri profili procedurali. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la riduzione delle sanzioni disposta in primo grado. È stata respinta l'eccezione dei contribuenti sull'inesatta indicazione, nell'appello dell'Ufficio, del numero della sentenza impugnata: l'errore è stato qualificato come mero errore materiale, poiché l'atto consentiva di identificare con chiarezza le parti e la decisione effettivamente impugnata.
La decisione
La Commissione ha riunito i procedimenti, ha rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'appello dell'Agenzia e, nel merito, ha accolto l'appello dei contribuenti. Ha ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento perché emesso nei confronti di una società già estinta prima dell'entrata in vigore dell'art. 28 del D.Lgs. n. 175/2014. L'Amministrazione avrebbe dovuto agire nei confronti degli ex soci mediante un autonomo atto impositivo e dimostrare sia l'effettiva percezione di somme derivanti dalla liquidazione sia l'entità di tali somme, entro i limiti previsti dalla legge. Tale prova non è stata fornita. L'avviso di accertamento è stato quindi annullato integralmente. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992
L'inesatta indicazione del numero della sentenza impugnata non determina l'inammissibilità dell'appello quando, dal contenuto complessivo dell'atto, risultano identificabili con sufficiente chiarezza le parti e la decisione oggetto di impugnazione.
Art. 28 del D.Lgs. n. 175/2014
La disciplina che posticipa gli effetti estintivi della cancellazione della società non si applica retroattivamente alle società cancellate prima del 13 dicembre 2014.
Art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973
Costituisce la base normativa dell'accertamento induttivo emesso dall'Amministrazione finanziaria nei confronti della società.
Art. 36 del D.P.R. n. 602/1973
La responsabilità degli ex soci per i debiti tributari della società estinta richiede la dimostrazione dei presupposti previsti dalla norma e resta collegata alle somme effettivamente riscosse in sede di liquidazione, nei limiti applicabili.
Art. 2495 del Codice civile
La cancellazione dal registro delle imprese estingue la società, ma i creditori possono agire contro i soci nei limiti di quanto da questi riscosso in base al bilancio finale di liquidazione.
Art. 2697 del Codice civile
L'onere di provare l'effettiva distribuzione dell'attivo e la concreta percezione di somme da parte dei soci grava sull'Amministrazione finanziaria che pretende il pagamento.
D.Lgs. n. 471/1997 e D.Lgs. n. 472/1997
Le disposizioni in materia di sanzioni tributarie erano state invocate dall'Agenzia per ottenere il ripristino dell'importo sanzionatorio originario, ma l'appello dell'Ufficio è stato rigettato per l'annullamento dell'avviso.
Massime di principio
- Un errore materiale nell'indicazione del numero della sentenza appellata non rende automaticamente inammissibile l'impugnazione se l'atto consente di individuare senza ambiguità la decisione, le parti e l'oggetto del gravame.
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione e impedisce, di regola, di notificare validamente alla società estinta un nuovo atto impositivo come soggetto direttamente obbligato.
- L'Amministrazione finanziaria può perseguire gli ex soci per i debiti della società estinta, ma deve utilizzare un atto idoneo nei loro confronti e provare i presupposti della loro responsabilità.
- La responsabilità degli ex soci non deriva automaticamente dalla mera notifica a loro dell'avviso intestato alla società estinta: occorre dimostrare che abbiano ricevuto somme dalla liquidazione e in quale misura.
- Quando la società è una società di capitali, la responsabilità dei soci è normalmente limitata a quanto effettivamente riscosso in sede di liquidazione, salvo specifiche diverse basi normative.
- La disciplina sopravvenuta che posticipa l'estinzione della società non può essere applicata retroattivamente a cancellazioni avvenute prima della sua entrata in vigore.
- In presenza di un avviso notificato a una società già estinta, il contribuente può contestare la legittimazione passiva della società e l'assenza di una autonoma dimostrazione della responsabilità degli ex soci.
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