Cassazione Civile, Ordinanza n. 14730/2022 del 10/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una comproprietaria di un immobile sito in Aci Sant'Antonio, la quale lamentava che le vicine avessero edificato un corpo di fabbrica in posizione antistante rispetto alla parete del proprio edificio munita di una apertura qualificata come "porta-finestra", in violazione della distanza prevista dall'art. 9 del d.m. n. 1444/1968, richiamato dallo strumento urbanistico comunale. In primo grado la domanda di arretramento era stata accolta, ma la corte d'appello aveva riformato la decisione ritenendo che l'apertura dovesse essere considerata una porta in senso tecnico e che la parete non fosse quindi una parete finestrata, con conseguente inapplicabilità della distanza minima. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto: violazione dello strumento urbanistico comunale e dell'art. 9 d.m. n. 1444/1968, sostenendo che una porta-finestra chiusa può comunque consentire affaccio e che, comunque, per pareti finestrate devono intendersi tutte le pareti con aperture verso l'esterno; violazione degli artt. 900, 901 e 905 c.c., contestando la qualificazione dell'apertura e la rilevanza del concetto di veduta; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e nullità del procedimento, assumendo che la corte territoriale avrebbe acriticamente disatteso la c.t.u.; violazione dell'art. 91 c.p.c. in punto spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché, per i regolamenti edilizi che recepiscono l'art. 9 del d.m. n. 1444/1968, la nozione di "pareti finestrate" riguarda soltanto le pareti munite di vedute e non quelle con sole luci; inoltre ha confermato che l'accertamento se un'apertura integri o meno una veduta è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo, qui insussistente. Ha escluso anche la denunciata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ricordando che tali norme sono violate solo se il giudice disapplica espressamente la regola legale o utilizza prove non introdotte dalle parti, non quando valuti criticamente le risultanze probatorie e persino disattenda la c.t.u., che non ha efficacia vincolante. Ha respinto infine il quarto motivo, ritenendo corretta la condanna alle spese in applicazione del principio di soccombenza e di causalità. La ricorrente è stata condannata a rifondere alle controricorrenti le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
I motivi dedotti sotto i nn. 3 e 4 non possono essere usati per censurare il mero apprezzamento di fatto del giudice di merito; le doglianze sulla qualificazione dell'apertura e sulla valutazione delle prove attengono, al più, al vizio di motivazione ex n. 5 nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo.
art. 115 c.p.c.
La violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice dichiari espressamente di non voler osservare la regola di giudizio o decida sulla base di prove non introdotte dalle parti; non è configurabile quando il giudice attribuisca diversa forza persuasiva alle prove acquisite.
art. 116 c.p.c.
La violazione sussiste solo se il giudice applichi un regime di valutazione delle prove diverso da quello previsto dalla legge; non quando effettui un apprezzamento critico delle risultanze probatorie.
art. 900 c.c.
La veduta richiede non solo inspectio ma anche prospectio, cioè la possibilità di affacciarsi e vedere obliquamente e lateralmente sul fondo vicino.
art. 901 c.c.
Richiamato insieme agli artt. 900 e 905 c.c. nella censura della ricorrente, senza autonoma elaborazione specifica nella decisione.
art. 905 c.c.
Richiamato per sostenere la disciplina delle distanze tra costruzioni in rapporto alle vedute; la Corte ribadisce che il tema decisivo è la qualificazione della apertura come veduta o meno.
art. 9 d.m. n. 1444/1968
La nozione di pareti finestrate, nei regolamenti edilizi che vi si ispirano, si riferisce solo alle pareti con finestre qualificabili come vedute e non comprende quelle con sole luci.
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis
Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
art. 91 c.p.c.
La condanna alle spese segue il principio di soccombenza, unitamente a quello di causalità.
Massime di principio
- Nei regolamenti edilizi che recepiscono l'art. 9 del d.m. n. 1444/1968, l'espressione "pareti finestrate" va riferita solo alle pareti munite di finestre che integrano vedute, e non alle aperture destinate alla sola aerazione o illuminazione.
- L'accertamento se una determinata apertura consenta una veduta, e quindi se la parete sia finestrata ai fini delle distanze, è un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente e non omissiva.
- La veduta presuppone la combinazione di inspectio e prospectio, cioè la possibilità di affacciarsi e di guardare in modo mobile e globale sul fondo vicino, anche obliquamente e lateralmente.
- Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio non vincolano il giudice, che può disattenderle con motivazione logica e coerente sulla base del complessivo materiale probatorio.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo in ipotesi tipiche: non basta contestare la diversa ponderazione delle prove o l'adesione del giudice a una ricostruzione fattuale diversa da quella auspicata dalla parte.
- La condanna alle spese segue il criterio della soccombenza, integrato dal principio di causalità, anche quando la soccombenza derivi dalla riforma in appello o dal rigetto in cassazione.
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