Sentenza n. 68/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento del decreto FASC. -OMISSIS- Area- I a firma del Vice Prefetto notificato il 27 gennaio 2016 con il quale veniva rigettato il ricorso presentato dal sig. -OMISSIS- avverso il provvedimento del Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di -OMISSIS- n.-OMISSIS- Div, P.a.s. del 18 aprile 2015 notificato in data 20 aprile 2015 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di porto di fucile ad uso sportivo e decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato sia il diniego questorile del porto di fucile ad uso sportivo, sia il successivo decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico. Ha dedotto la lesione del diritto di difesa per il mancato accesso agli atti richiesto nel procedimento amministrativo, inizialmente ostacolato da un disguido relativo al numero del fascicolo penale, nonché l'insussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 11 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Il diniego era fondato su una condanna per il reato di cui all'art. 186, comma 7, codice della strada, conseguente al rifiuto di sottoporsi al test dell'etilometro dopo un incidente stradale, e sulla presenza del ricorrente in un elenco di assuntori di sostanze stupefacenti formato nell'ambito di un'indagine penale a carico di terzi.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il TAR ha ritenuto sufficiente e adeguata una delle due autonome motivazioni poste a fondamento del diniego, ossia quella relativa alla condanna per il rifiuto del test alcolemico. Pur richiamando il proprio precedente orientamento secondo cui un singolo episodio isolato di guida in stato di ebbrezza, soprattutto se di modesta entità, non è normalmente sufficiente a negare il porto o la detenzione di armi, il Collegio ha ravvisato nel caso concreto elementi ulteriori e qualificanti: l'incidente stradale, la necessità di cure mediche per il ricorrente e la mancata collaborazione all'accertamento del tasso alcolemico, la cui entità è rimasta non verificabile. Tali circostanze rendono non irragionevole la valutazione prognostica dell'amministrazione sull'affidabilità dell'istante e sulla sicurezza del buon uso delle armi. Il giudizio non è stato qualificato come accertamento di pericolosità sociale, ma come valutazione preventiva volta a evitare i pericoli connessi all'uso delle armi. La condotta rilevante può essere desunta anche da comportamenti non penalmente qualificati, comprese violazioni delle comuni regole di convivenza e circolazione stradale; il rifiuto del test, pur costituendo legittimo esercizio di un diritto, è stato ritenuto indicativo di riluttanza alla collaborazione con l'autorità in un ambito attinente alla sicurezza pubblica. Poiché il diniego era plurimotivato, la legittimità di una sola autonoma ragione giustificativa è stata ritenuta sufficiente per mantenerlo fermo, senza necessità di esaminare la restante motivazione relativa agli stupefacenti. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 11 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
Richiamato quale disposizione che individua i presupposti per il diniego delle autorizzazioni di pubblica sicurezza.
art. 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
Richiamato quale disposizione specificamente rilevante per il diniego della licenza di porto d'armi.
art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada)
La condanna per il rifiuto di sottoporsi al test alcolemico, valutata insieme alle concrete circostanze dell'incidente, può fondare il giudizio prognostico negativo sull'affidabilità nell'uso delle armi.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Nel procedimento di rilascio del porto d'armi, l'amministrazione può fondare il diniego su una valutazione prognostica preventiva dell'affidabilità del richiedente e della sicurezza del buon uso delle armi, senza dover accertare una pericolosità sociale in senso proprio.
- Ai fini del giudizio sull'affidabilità nel buon uso delle armi possono rilevare anche condotte non costituenti reato, comprese quelle attinenti alle regole della circolazione stradale e alla collaborazione con l'autorità, quando siano concretamente significative per la sicurezza pubblica.
- Il rifiuto di sottoporsi al test alcolemico, pur costituendo legittimo esercizio di un diritto, può essere valorizzato nel procedimento di diniego del porto d'armi quale indice di riluttanza alla collaborazione con l'autorità, soprattutto se avvenuto dopo un incidente stradale con lesioni e senza possibilità di accertare il tasso alcolemico.
- In presenza di un atto amministrativo plurimotivato, la legittimità di una sola delle autonome ragioni giustificative è sufficiente a sorreggere il provvedimento e a determinare il rigetto del ricorso, anche se le ulteriori motivazioni fossero contestate o risultassero eventualmente illegittime.
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