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Sentenza

Sentenza n. 1969/2026 - Torino, Sezione 3

Giustizia amministrativa202401816

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego INPS del 26 settembre 2024 dell’accesso all’Assegno di Integrazione Salariale, nonché silenzio sul ricorso amministrativo al Comitato Amministratore del Fondo di Integrazione Salariale

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (impresa richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il diniego INPS del 26 settembre 2024 relativo alla richiesta di Assegno di Integrazione Salariale, unitamente al silenzio formatosi sul ricorso presentato il 24 ottobre 2024 al Comitato Amministratore del Fondo. Ha chiesto l’annullamento degli atti e l’accertamento della fondatezza della pretesa, con ordine all’INPS di accordare l’assegno e adottare gli atti conseguenti. Il testo non espone specifiche censure di legittimità articolate nel ricorso.

La decisione

Nelle more del giudizio l’INPS ha annullato in autotutela il diniego. Il TAR ha ritenuto che la pretesa della società fosse stata soddisfatta e ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, ultimo comma, c.p.a. Ha posto le spese a carico dell’INPS secondo la soccombenza virtuale, liquidandole in euro 1.500,00 oltre IVA, CPA, spese generali al 15% e contributo unificato; ha compensato le spese nei confronti del Ministero, in considerazione della sua posizione nella controversia.

Norme richiamate

  • art. 34, ultimo comma, c.p.a.

    reputa il Collegio che sussistono in effetti i presupposti dell’art. 34 ultimo comma del c.p.a. sulla cessazione della materia del contendere, posto che la pretesa della parte attrice è stata soddisfatta;

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata risulta soddisfatta.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Condanna l’Inps al pagamento a favore della società ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%) ed onere del contributo unificato come per legge (art. 13 comma 6bis1 del DPR n. 115 del 2002).

    Il contributo unificato è posto a carico dell’INPS insieme alle spese di lite e ai relativi accessori, secondo quanto previsto dalla norma richiamata.

Massime di principio

  • Se, nel corso del giudizio, l’amministrazione annulla in autotutela l’atto contestato e la pretesa sostanziale del ricorrente risulta soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, ultimo comma, c.p.a.
  • In caso di cessazione della materia del contendere conseguente alla soddisfazione della pretesa in corso di causa, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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