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Sentenza

Sentenza n. 161/2026 - Bolzano, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Bolzano, Sez. autonomaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione disciplinare di sospensione dall’impiego per tre mesi, irrogata per condotte speculative non dichiarate, scommesse su un sito non autorizzato e dichiarazioni ritenute non veritiere durante una verifica fiscale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione disciplinare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determina con cui gli è stata inflitta la sospensione dall’impiego per tre mesi. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione del termine perentorio di 60 giorni previsto dall’art. 1392, comma 2, del Codice dell’ordinamento militare, sostenendo che tale termine dovesse decorrere dalla conclusione della verifica fiscale o, al più tardi, dal nulla osta dell’autorità giudiziaria all’utilizzazione della comunicazione di notizia di reato. In secondo luogo, ha lamentato il superamento del termine massimo di conclusione del procedimento disciplinare. In terzo luogo, ha dedotto la violazione del diritto di difesa e il difetto di istruttoria per la mancata audizione del capo pattuglia che aveva partecipato alla verifica fiscale, ritenendo decisivo il suo apporto testimoniale per chiarire la portata di un messaggio WhatsApp e le modalità della collaborazione prestata durante l’ispezione. In quarto luogo, ha contestato nel merito la sanzione, deducendo difetto di imparzialità dell’autorità decidente, motivazione apparente, mancata considerazione delle memorie difensive, erronea valorizzazione del processo verbale di constatazione, inutilizzabilità delle dichiarazioni rese senza assistenza difensiva, assenza dell’elemento soggettivo, disparità di trattamento rispetto a un altro militare destinatario di un semplice rimprovero e sproporzione della sospensione. L’amministrazione ha sostenuto che il termine di 60 giorni decorresse dalla conclusione degli accertamenti preliminari, comprensivi dei pareri gerarchici, e che il procedimento fosse comunque tempestivo in base al termine dinamico di 90 giorni previsto dall’art. 1392, comma 4, del Codice dell’ordinamento militare. Ha inoltre sostenuto la sufficienza del quadro documentale, la legittimità della mancata audizione, l’adeguatezza della motivazione e la proporzionalità della sanzione.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: il termine perentorio di 60 giorni per la contestazione degli addebiti decorre dalla conclusione degli accertamenti preliminari, non dalla fine della verifica fiscale né dal nulla osta penale. Poiché tali accertamenti comprendevano anche i pareri gerarchici, il dies a quo coincideva con la nota con cui il Comando Interregionale aveva avallato la proposta di instaurazione del procedimento disciplinare; la contestazione era stata notificata dopo 36 giorni e quindi tempestivamente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e comunque infondato nel merito. Il termine applicabile era quello dinamico di 90 giorni tra un atto e il successivo, previsto dall’art. 1392, comma 4, del Codice dell’ordinamento militare, e nessuno degli intervalli procedimentali aveva superato tale soglia. Il terzo motivo è stato respinto: la richiesta di audizione riguardava soltanto le modalità della collaborazione durante la verifica, già adeguatamente documentate nel processo verbale di constatazione. Il messaggio WhatsApp non era incompatibile con il verbale, poiché la collaborazione del militare era distinta dalla valutazione di non veridicità di alcune dichiarazioni e dalla ricostruzione dell’intento speculativo delle compravendite. L’audizione non sarebbe stata decisiva. Anche il quarto motivo è stato respinto. Il parere del Comando Interregionale costituiva un atto di impulso procedimentale limitato alla decisione di avviare il procedimento e non conteneva una predecisione sulla responsabilità o sulla sanzione; non era quindi lesivo dell’imparzialità. La motivazione della determina era adeguata, poiché ricostruiva i fatti, esaminava le difese e spiegava le ragioni del loro mancato accoglimento. Il processo verbale di constatazione era stato utilizzato come elemento del quadro istruttorio e non come accertamento tributario definitivo né come automatica prova vincolante della responsabilità disciplinare. Il giudice ha ritenuto legittima la valorizzazione della posizione funzionale del militare, appartenente alla Guardia di Finanza e titolare di qualifiche di polizia giudiziaria e tributaria, nonché congrua la graduazione della sanzione, considerata la gravità e pluralità delle condotte, i precedenti favorevoli e la mancata compromissione definitiva del rapporto di servizio. Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni disciplinari non può sostituire il giudizio dell’amministrazione, ma resta circoscritto alla verifica di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento o difetto di motivazione, vizi non ravvisati nel caso concreto. È stata esclusa anche la disparità di trattamento, poiché il precedente invocato riguardava una condotta diversa e meno grave. La questione dell’utilizzabilità delle dichiarazioni autoindizianti nel procedimento penale è stata ritenuta irrilevante, perché l’addebito disciplinare era fondato sulla sottrazione al fisco dei proventi e non sull’esito del procedimento penale. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in complessivi euro 3.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 1392, comma 2, d.lgs. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare)

    termine perentorio di 60 giorni per la contestazione degli addebiti disciplinari

    Il termine decorre dalla conclusione degli accertamenti preliminari, comprensivi dei pareri gerarchici, e non necessariamente dalla conclusione dell’accertamento fiscale o dal rilascio del nulla osta penale.

  • art. 1392, comma 4, d.lgs. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare)

    estinzione del procedimento se decorrono più di 90 giorni tra un atto e l’altro senza alcuna attività

    Per il procedimento disciplinare non collegato a un giudizio penale irrevocabile opera un termine dinamico di 90 giorni tra gli atti procedimentali; il procedimento non si estingue quando ciascun intervallo resta entro tale limite.

  • art. 2149 d.lgs. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare)

    anche i pareri gerarchici rientrano negli accertamenti preliminari

    La conclusione degli accertamenti preliminari può coincidere con l’ultimo parere gerarchico sulla necessità di promuovere l’azione disciplinare.

  • art. 40 c.p.a.

    La censura relativa alla durata del procedimento è stata ritenuta inammissibile per genericità, poiché non indicava puntualmente il termine asseritamente violato e la relativa norma.

  • art. 24 Cost.

    Il richiamo al diritto di difesa non impone all’amministrazione di accogliere ogni richiesta istruttoria quando il materiale già acquisito sia ritenuto sufficiente e la prova richiesta non sia decisiva.

  • art. 1370 d.lgs. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare)

    La mancata audizione del testimone non determina, di per sé, la violazione del diritto di difesa quando l’audizione richiesta riguardi profili già documentati e non decisivi per l’accertamento disciplinare.

  • art. 191 c.p.p.

    Le regole di inutilizzabilità della prova proprie del processo penale non si applicano automaticamente al procedimento amministrativo-disciplinare; nel caso concreto, la questione è stata comunque ritenuta irrilevante rispetto alla motivazione effettiva della sanzione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, par. 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali del ricorrente mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare militare, il termine perentorio per la contestazione degli addebiti decorre dalla conclusione degli accertamenti preliminari, la cui nozione può comprendere anche i pareri gerarchici sulla necessità di promuovere l’azione disciplinare; non decorre necessariamente dalla conclusione dell’accertamento fiscale o dal rilascio del nulla osta dell’autorità giudiziaria.
  • Quando trova applicazione il termine dinamico previsto per il procedimento disciplinare militare, l’estinzione si verifica soltanto se tra un atto procedimentale e il successivo decorrono più di 90 giorni senza attività; la verifica deve essere compiuta considerando gli intervalli tra i singoli atti rilevanti.
  • La mancata audizione di un testimone richiesto dall’incolpato non viola automaticamente il diritto di difesa né determina difetto di istruttoria, quando l’oggetto della testimonianza riguardi circostanze già adeguatamente documentate e la prova richiesta non sia idonea a incidere sui fatti decisivi posti a fondamento della sanzione.
  • Il coinvolgimento dell’autorità disciplinare nella fase preliminare non determina una violazione dell’imparzialità se l’atto adottato si limita a condividere l’opportunità di avviare il procedimento, senza anticipare valutazioni sulla responsabilità, sulla gravità dei fatti o sulla sanzione da irrogare.
  • In materia disciplinare, l’obbligo di motivazione impone all’amministrazione di esaminare e spiegare le ragioni del mancato accoglimento delle difese, ma non di aderire alle prospettazioni dell’incolpato né di confutare analiticamente ogni singolo argomento.
  • Il sindacato del giudice sulle sanzioni disciplinari resta limitato alla verifica di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o difetto di motivazione e non consente la sostituzione della valutazione giudiziale a quella dell’amministrazione nella graduazione della sanzione, purché la scelta sia coerente con la gravità dei fatti, la posizione funzionale dell’incolpato e gli elementi favorevoli considerati.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaTermini del procedimento e silenzioMotivazione del provvedimentoIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaTermini del procedimento

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