Cassazione Civile, Ordinanza n. 21221/2025 del 24/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva respinto il suo appello contro il diniego di annullamento di un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione a una sentenza civile di scioglimento di comunione ereditaria. Il ricorso era formalmente articolato in tre motivi, ma il primo, in sostanza, deduceva la formazione di un giudicato esterno favorevole, formatosi in un diverso giudizio tra l'Amministrazione finanziaria e altri coobbligati solidali relativi al medesimo atto impositivo e alla medesima sentenza civile. La ricorrente sosteneva che tale giudicato dovesse estendersi anche alla propria posizione, facendo valere l'illegittimità dell'imposizione oltre i conguagli effettivamente dovuti. La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di giudicato esterno, rilevabile d'ufficio anche se formatosi dopo la sentenza impugnata, e ha ritenuto assorbiti i restanti motivi.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente contro l'avviso di liquidazione. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito e condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario della ricorrente.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
richiamato per individuare il momento di passaggio in giudicato della sentenza favorevole prodotta in giudizio.
art. 372 c.p.c.
il divieto di produzione di nuovi documenti non osta alla produzione del documento attestante un giudicato formatosi successivamente alla sentenza impugnata.
art. 57 d.P.R. n. 131/1986
individua i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di registro e configura una coobbligazione solidale tra le parti contraenti.
art. 1306, comma 2, c.c.
consente al condebitore solidale di opporre al creditore la sentenza favorevole ottenuta da altro condebitore, salvo ragioni personali, nei limiti in cui non sia già formato un giudicato diretto nei suoi confronti.
art. 1253 c.c.
richiamato solo per descrivere, nella vicenda sostanziale, una situazione di confusione tra le qualità di creditore e debitore di un conguaglio.
art. 384 c.p.c.
consente alla Corte di decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio anche quando sia formatosi dopo la sentenza impugnata, purché il relativo documento sia ritualmente prodotto con attestazione del passaggio in giudicato.
- Il divieto di produzione di nuovi documenti nel giudizio di legittimità non impedisce la produzione del documento che attesta un giudicato sopravvenuto, poiché esso attiene a un fatto processuale rilevante ai fini della decisione.
- In materia tributaria, quando un unico atto impositivo riguarda più coobbligati solidali, l'annullamento ottenuto da uno di essi può giovare anche agli altri, ove non sia precluso da un giudicato specificamente formatosi nei loro confronti.
- L'art. 1306, comma 2, c.c. consente al condebitore di opporre al creditore la sentenza favorevole resa nei confronti di altro coobbligato, purché la sentenza non si fondi su ragioni personali e purché il soggetto che la invoca non sia già vincolato da un proprio giudicato.
- Nel processo tributario, avente natura costitutiva e volto all'annullamento di atti autoritativi, l'eliminazione dell'unico atto impositivo produce effetti erga omnes nei confronti dei destinatari dell'atto stesso.
- Quando il giudicato favorevole rende inutile ogni ulteriore accertamento di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito ex art. 384 c.p.c.
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