Sentenza n. 14621/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Viterbo -OMISSIS- del 27 maggio 2026 di divieto di prosecuzione dell'attività di acconciatore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nelle more del giudizio, il Comune di Viterbo ha revocato il provvedimento impugnato con atto del 30 luglio 2026, a seguito della successiva nomina di una persona in possesso del titolo di acconciatore. La revoca ha fatto venir meno l'interesse attuale del ricorrente all'annullamento dell'ordinanza. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi.
Atto impugnato: ordinanza dirigenziale recante il divieto di prosecuzione dell'attività di acconciatore
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza dirigenziale del Comune di Viterbo del 27 maggio 2026, con la quale era stato disposto il divieto di prosecuzione dell'attività di acconciatore. Dal testo non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti contro l'ordinanza.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
emessa ai sensi dell’art. 60 cpa
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
È richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei dati personali della parte ricorrente.
Massime di principio
- La revoca in corso di causa del provvedimento impugnato, quando elimina l'interesse attuale del ricorrente al suo annullamento, determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse.
- Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. quando la causa è matura per la decisione e le parti sono state sentite in camera di consiglio.
- La sopravvenuta improcedibilità per carenza d'interesse non impedisce al giudice di compensare le spese di lite qualora ricorrano giusti motivi.
Come è indicizzato
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