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Sentenza

Sentenza n. 849/2026 - Roma, Sezione 1

per l’annullamento - del provvedimento prot. 0025839 (procedimento n. PS12603) assunto dall’Autorità nell’adunanza del 25 marzo 2025 e notificato all’odierna ricorrente in data 8 aprile 2025, con il quale l’Agcm ha accertato la commissione di pratiche commerciali asseritamente scorrette ai sensi degli artt. 23 comma 1, lett. bb-bis), 24 e 25 cod. cons., consistenti (i) nell’aver effettuato acquisti massivi dei biglietti in questione attraverso l’utilizzo di sistemi automatizzati, ed in particolare il metodo freeze, al fine di rivenderli a prezzi maggiorati in quanto abbinati a servizi accessori, cosí da non consentire l’acquisto del solo titolo di ingresso al parco archeologico del Colosseo tramite il sito ufficiale della concessionaria, nonché (ii) nella consapevolezza di aver consentito a terzi di rivendere sulla propria piattaforma, unitamente ad un ulteriore servizio, biglietti per il Colosseo acquistati dagli stessi terzi con sistemi automatizzati non consentiti, ed in particolare bot, e ha irrogato per tali pratiche una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.500.000,00 €; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso, tra cui in particolare il provvedimento di avvio del procedimento n. PS12603 adottato dall’Agcm in data 11 luglio 2023, e il parere della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in data 8 novembre 2024, prot. n. 8/24/Pres; nonché, in via subordinata, per l’accertamento dell’illegittimità e l’annullamento del provvedimento sanzionatorio in parte qua ha disposto una sanzione di € 1.500.000,00, disponendone una congrua riduzione, in ogni caso con conseguente condanna al risarcimento dei danni per equivalente, in via equitativa;

Giustizia amministrativa202507099

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento sanzionatorio dell’AGCM per pratiche commerciali scorrette nel secondary ticketing relativo ai biglietti per il parco archeologico del Colosseo, con sanzione di 1.500.000 euro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’AGCM le aveva contestato pratiche commerciali scorrette, consistenti nell’acquisto massivo e nel congelamento di biglietti mediante sistemi automatizzati, nonché nella consapevole messa a disposizione della propria piattaforma per la rivendita, insieme a servizi accessori e a prezzo complessivo maggiorato, di biglietti acquistati da terzi mediante bot. In primo luogo, ha dedotto l’insussistenza di una pratica commerciale aggressiva, sostenendo che la vendita abbinata a servizi accessori fosse lecita e che mancassero molestia, coercizione, indebito condizionamento, colpa e prova dell’acquisto mediante strumenti automatizzati. Ha inoltre attribuito la scarsità dei biglietti alla maggiore domanda e alla negligente gestione della concessionaria ufficiale. In secondo luogo, ha contestato la prova degli acquisti massivi e del freezing, affermando che le conclusioni dell’AGCM si fondassero soltanto su documenti interni della concessionaria e che i concetti di acquisto massivo e accaparramento non fossero sufficientemente definiti. Ha dedotto anche la violazione del diritto di difesa per il mancato svolgimento dell’audizione orale dinanzi al collegio dell’AGCM e per l’asserita irregolarità della comunicazione degli addebiti. Infine, ha censurato la quantificazione della sanzione, ritenendola sproporzionata, discriminatoria e non adeguatamente commisurata alle proprie condizioni economiche, chiedendone in subordine la riduzione e il risarcimento del danno.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alle censure sul merito, ha ritenuto provata la scarsità dei biglietti sul canale ufficiale e ha individuato nelle carenze organizzative della concessionaria, tra cui l’assenza di una separazione delle disponibilità tra canali B2C e B2B e la mancanza di limiti quantitativi, le condizioni che avevano reso possibile l’accaparramento. Tali carenze, tuttavia, non escludevano la responsabilità degli operatori che le avevano sfruttate. La documentazione acquisita dall’AGCM, inclusi i report interni della concessionaria e le comunicazioni tra dipendenti della ricorrente, dimostrava l’acquisto massivo di biglietti sul canale B2C, il ricorso al freezing e la consapevolezza della provenienza automatizzata di titoli rivenduti sulla piattaforma della ricorrente. Il giudice ha chiarito che la vendita abbinata a servizi accessori non è in sé vietata, ma diviene pratica aggressiva quando, a causa del previo esaurimento dei biglietti realizzato o agevolato dal professionista, il consumatore sia privato della possibilità di acquistare il solo titolo e sia costretto a comprare un servizio ulteriore. Ha inoltre ritenuto applicabile l’art. 23, comma 1, lett. bb-bis), cod. cons. anche quando il venditore primario non abbia predeterminato un limite quantitativo espresso: l’elusione può riguardare qualsiasi dispositivo tecnico o regola contrattuale destinata a garantire l’accessibilità dei biglietti. La predisposizione consapevole di una piattaforma per la rivendita di titoli ottenuti mediante bot costituisce condotta agevolatrice rilevante ai sensi dell’art. 5 l. 689/1981. L’elemento soggettivo della colpa, nelle sanzioni AGCM, è presunto, spettando all’impresa dimostrare di avere agito con la dovuta diligenza. Il TAR ha escluso la violazione del diritto di difesa: il procedimento AGCM è prevalentemente cartolare, l’audizione dinanzi al collegio non è sempre necessaria e la comunicazione del 28 giugno 2024 conteneva gli elementi sostanziali per valere quale comunicazione degli addebiti anche alla luce della disciplina sopravvenuta. Quanto alla sanzione, ne ha confermato gravità e durata, rilevando l’insidiosità e la diffusione della condotta, l’incidenza sui consumatori e sui piccoli operatori, la finalità deterrente e la considerazione già operata dall’AGCM delle condizioni economiche della ricorrente, con riduzione dell’importo di quasi il 10%. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in 3.000 euro.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 1, lett. bb-bis), d.lgs. 206/2005 (codice del consumo)

    elusione di «qualsiasi altro dispositivo tecnico adottato dal venditore primario per garantire l’accessibilità dei biglietti a tutte le persone fisiche»

    La fattispecie vieta l’acquisto di biglietti mediante strumenti automatizzati anche quando il venditore primario non abbia fissato un limite quantitativo espresso; l’elusione può riguardare qualsiasi dispositivo tecnico o regola funzionale a garantire l’accessibilità dei titoli.

  • art. 24 d.lgs. 206/2005 (codice del consumo)

    La vendita congiunta di un biglietto e di servizi accessori integra una pratica aggressiva quando, nel contesto complessivo della condotta, il consumatore è privato della possibilità di acquistare il solo titolo ed è costretto ad accettare il servizio ulteriore.

  • art. 25 d.lgs. 206/2005 (codice del consumo)

    La condotta è stata ricondotta ai criteri di valutazione delle pratiche commerciali aggressive, in ragione dell’imposizione sostanziale dell’acquisto abbinato e dell’indebito condizionamento derivante dall’esaurimento artificiale dei biglietti.

  • art. 5 l. 689/1981

    «quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge»

    È sanzionabile anche il soggetto che, con una condotta consapevolmente agevolatrice, contribuisce alla commissione dell’illecito amministrativo altrui; la responsabilità non si estende però a condotte prive di effettivo contributo causale o agevolativo.

  • art. 27, comma 13, d.lgs. 206/2005 (codice del consumo)

    Richiama l’applicazione dei principi generali della l. 689/1981 alla responsabilità amministrativa per le violazioni del codice del consumo.

  • d.lgs. 7 marzo 2023, n. 26

    Ha introdotto nel codice del consumo la specifica fattispecie relativa all’acquisto automatizzato di biglietti a fini di rivendita, in attuazione della direttiva UE 2019/2161.

  • art. 6 CEDU

    La garanzia del contraddittorio e dell’oralità può essere assicurata anche nel successivo giudizio giurisdizionale, caratterizzato da piena cognizione del giudice amministrativo sulla sanzione.

Massime di principio

  • La vendita abbinata di un biglietto d’ingresso a un servizio accessorio non è illecita in sé; integra tuttavia una pratica commerciale aggressiva quando il professionista, anche contribuendo all’esaurimento artificiale dei titoli disponibili, priva il consumatore della possibilità effettiva di acquistare il solo biglietto e gli impone quindi l’acquisto congiunto.
  • La fattispecie che vieta l’acquisto automatizzato di biglietti a fini di rivendita può trovare applicazione anche in assenza di un limite quantitativo espresso fissato dal venditore primario. L’elusione può riguardare qualsiasi dispositivo tecnico o regola contrattuale predisposta per assicurare l’accessibilità dei biglietti alle persone fisiche.
  • Ai sensi dell’art. 5 l. 689/1981, concorre nell’illecito amministrativo anche il soggetto che predisponga consapevolmente una piattaforma o altro strumento che agevoli la rivendita di titoli acquistati da terzi mediante sistemi automatizzati, purché sia provato sia il contributo oggettivo sia la consapevolezza dell’origine illecita dei titoli.
  • Nelle sanzioni amministrative irrogate dall’AGCM, la colpa dell’impresa è presunta; spetta al professionista dimostrare di avere adottato tutte le cautele esigibili per impedire la violazione.
  • Nel procedimento sanzionatorio dell’AGCM il contraddittorio non richiede necessariamente un’audizione orale dinanzi al collegio decidente, quando l’interessato abbia potuto esercitare adeguatamente le proprie difese per iscritto e disponga della successiva piena tutela davanti al giudice amministrativo.

Come è indicizzato

MateriePratiche commerciali scorrette e tutela del consumatore (AGCM)Sanzioni amministrative pecuniariePartecipazione al procedimento
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiBuona fede e correttezza della PAPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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