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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33215/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente consortile)

La controversia

Il proprietario di alcuni terreni inseriti nel piano di classifica impugnava un’ingiunzione di pagamento relativa ai contributi consortili per l’anno 2014 emessa dalla concessionaria della riscossione per conto del consorzio di bonifica. In primo grado la domanda era stata accolta sul presupposto che il contribuente avesse superato la presunzione di beneficio consortile, provando carenze manutentive e inefficienze delle opere. In appello, invece, il consorzio otteneva riforma della decisione: la CTR riteneva che il contributo fosse dovuto per le spese di manutenzione e gestione delle opere, che i fondi traessero comunque un vantaggio indiretto e diretto dalla presenza e manutenzione delle opere idrauliche, che il piano di classifica facesse presumere il beneficio e che le prove del contribuente non bastassero a vincere tale presunzione. Con cinque motivi il ricorrente denunciava: travisamento tra contributo di bonifica e contributo irriguo; violazione della disciplina statale e regionale sulla bonifica e sulla sequenza piano di bonifica/piano di classifica; esclusione dell’obbligo contributivo in difetto di concreto beneficio diretto; erronea applicazione della normativa che commisura i contributi ai benefici e alle spese di bilancio; omesso esame di fatto decisivo per non aver disposto una consulenza tecnica d’ufficio.

La decisione

La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile o comunque infondato il primo motivo, osservando che la CTR aveva correttamente distinto il contributo irriguo fisso, destinato alla manutenzione e gestione delle opere, dal contributo per la fruizione dell’acqua, di cui il ricorrente non beneficiava; ha inoltre condiviso l’affermazione secondo cui i fondi compresi nel distretto ricevono un vantaggio anche dalla sola presenza e manutenzione delle opere idrauliche, a tutela del rischio idraulico e idrogeologico. Ha respinto il secondo e il terzo motivo perché la CTR non si era limitata a richiamare la presunzione del piano di classifica, ma aveva svolto un autonomo apprezzamento delle prove offerte dal consorzio; inoltre, la mancata previa approvazione del piano generale di bonifica non determinava, nel caso di specie, invalidità del piano di classifica. Ha giudicato sostanzialmente ripetitivi e infondati anche il quarto motivo, perché fondato sulle medesime censure già disattese. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo, precisando che la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. non può essere usata per chiedere una nuova valutazione del merito o per contestare la mancata CTU, essendo tale valutazione rimessa al giudice di merito. Nessuna statuizione sulle spese, poiché gli intimati non si sono costituiti. È stato altresì dato atto dell’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non può fondarsi su generiche doglianze di motivazione, in assenza di reali profili di contraddittorietà o incomprensibilità della sentenza.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    Il vizio di motivazione è rilevante solo se la motivazione manca in modo radicale o è affetta da anomalie tali da integrare il minimo costituzionale.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione della sentenza è censurabile in cassazione solo ove sia assente, apparente, perplessa o incomprensibile, non quando si contesti soltanto la ricostruzione dei fatti.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    I motivi di ricorso non possono essere usati per ottenere una rivalutazione del merito; il n. 5 riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la diversa valutazione delle prove o la discrezionalità nella mancata CTU.

  • art. 3 r.d. n. 215/1933

    Richiamato dalla parte ricorrente per contestare l’assetto normativo dei consorzi di bonifica e del piano di classifica.

  • art. 10 r.d. n. 215/1933

    Richiamato dalla parte ricorrente come norma sulla disciplina del contributo consortile e del presupposto del beneficio.

  • art. 11 r.d. n. 215/1933

    Il contributo è collegato ai benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica, ma nel caso concreto il beneficio è stato ritenuto sussistente anche senza uso diretto dell’acqua irrigua.

  • artt. 17 e 18 l.r. Puglia n. 4/2012

    Richiamati per sostenere che i contributi debbano essere correlati alle spese risultanti dal bilancio preventivo e al beneficio; la Corte ha però ritenuto che la CTR avesse correttamente apprezzato le prove del consorzio.

  • art. 42, comma 7, l.r. Puglia n. 4/2012

    "In fase di prima applicazione della presente legge i Piani di classifica sono redatti tenendo conto della situazione alla data di entrata in vigore della presente legge e sono adeguati a seguito dell’approvazione del Piano generale di bonifica di cui all’articolo 3. Per i consorzi di bonifica di Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d’Apulia si tiene conto dei piani di classifica elaborati in attuazione delle norme dettate dalla l.r. 12/2011. Ai fini dell’articolo 12, in fase di applicazione della presente legge si tiene conto del catasto consortile esistente su ciascun Consorzio"

    La norma transitoria è stata letta nel senso che, nel regime di prima applicazione, i piani di classifica restano utilizzabili e tengono conto della situazione esistente, senza che la mancata approvazione del piano generale di bonifica comporti automaticamente invalidità della pretesa contributiva.

  • art. 860 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente come norma generale sui contributi consortili, ma non ritenuto idoneo a sovvertire la decisione di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma richiamata quale base dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nei giudizi aventi ad oggetto contributi consortili, il piano di classifica può fondare una presunzione di beneficio a carico dei fondi inseriti nel comprensorio; tale presunzione può essere superata solo con prova contraria specifica e convincente, non con mere contestazioni generiche.
  • La mancata fruizione dell’acqua per irrigazione non esclude, di per sé, la debenza del contributo se il prelievo è giustificato dalle opere di manutenzione e gestione che incidono sul valore e sulla sicurezza idraulico-idrogeologica dei fondi.
  • La censura di motivazione in cassazione è ammissibile solo nei casi di motivazione mancante, apparente o radicalmente incomprensibile; non consente di ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • L’omessa adozione del piano generale di bonifica non determina automaticamente l’invalidità del piano di classifica quando la normativa transitoria ne preveda comunque l’utilizzabilità nella fase di prima applicazione e il giudice di merito abbia accertato in concreto la sussistenza del beneficio.
  • La richiesta di consulenza tecnica d’ufficio è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la controversia non presenta un effettivo omesso esame di un fatto storico decisivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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