Cassazione Penale, Ordinanza n. 14954/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per evasione. L'unico motivo dedotto riguardava l'asserita eccessività del trattamento sanzionatorio; tuttavia il ricorso è stato ritenuto generico e privo di specificità, perché non si confrontava con le argomentazioni del giudice di merito, giudicate corrette e non illogiche.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
indicato come norma incriminatrice per il reato oggetto della condanna confermata in appello
art. 591 c.p.p.
non citato espressamente nel testo, ma l'inammissibilità è stata pronunciata per genericità e difetto di specificità del motivo di ricorso
art. 616 c.p.p.
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, le doglianze sul trattamento sanzionatorio devono essere specifiche e confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito; la censura meramente assertiva o generica è inammissibile.
- La mera contestazione della severità della pena, se non accompagnata da argomenti idonei a evidenziare vizi logici o giuridici della decisione impugnata, non consente l'apertura del sindacato di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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