Sentenza n. 241/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento della delibera della Giunta della Regione Abruzzo n. 15 del 25 gennaio 2022, avente a oggetto il “recepimento accordo, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sul documento concernente ‘Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione’ Prime disposizioni operative: procedure per l’accesso in medicina riabilitativa intensiva cod. 56 MDC 1 e 8”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera della Giunta regionale dell'Abruzzo n. 15 del 25 gennaio 2022, recante il recepimento dell'accordo Stato-Regioni del 4 agosto 2021 sulle linee di indirizzo per i percorsi della rete di riabilitazione e l'approvazione delle prime disposizioni operative per l'accesso alla medicina riabilitativa intensiva cod. 56 MDC 1 e 8
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha dedotto l'illegittimità della delibera regionale per contrasto con l'accordo Stato-Regioni del 4 agosto 2021 e con le relative linee guida, sostenendo che tali atti prevedessero la valutazione del paziente e l'individuazione del setting riabilitativo da parte dello specialista in riabilitazione della struttura di destinazione, entro 72 ore dall'accoglimento. Secondo la ricorrente, la delibera avrebbe invece anticipato la valutazione clinico-funzionale al reparto per acuti, attribuendola al fisiatra della struttura pubblica, e avrebbe fatto decorrere il termine di 72 ore dalle dimissioni dal reparto per acuti anziché dall'accoglimento nella struttura riabilitativa. È stata inoltre dedotta la violazione del piano sanitario regionale approvato con L.R. Abruzzo n. 5/2008, il quale prevede l'accesso diretto alla medicina riabilitativa per trasferimento dai reparti per acuti, salvo due ipotesi eccezionali di intervento della ASL. Infine, la ricorrente ha sostenuto che la Regione non avrebbe potuto definire i criteri clinici di appropriatezza dell'accesso senza un previo provvedimento generale di disciplina della materia e che la delibera avrebbe illegittimamente integrato il decreto commissariale n. 107/2013.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha esaminato congiuntamente il primo, il secondo e il quarto motivo, ritenendoli infondati perché l'accordo Stato-Regioni e le relative linee guida hanno natura di indirizzo tecnico e coordinamento, prive di valore precettivo e vincolante; pertanto, non costituiscono parametro rigido di legittimità delle modalità attuative regionali e non impediscono alla Regione di adottare una diversa disciplina organizzativa dei ricoveri riabilitativi. Il giudice ha riconosciuto l'elevata discrezionalità dell'amministrazione nella programmazione e organizzazione dei servizi sanitari, da esercitare bilanciando tutela della salute e vincoli di bilancio. Ha respinto anche il terzo motivo: la previsione del piano sanitario regionale sull'accesso diretto non esclude, in assenza di un espresso e preciso divieto legislativo, che la Regione disciplini le modalità concrete del trasferimento prevedendo l'intervento del fisiatra della struttura pubblica. Le ipotesi eccezionali di intervento della ASL previste dal piano sanitario riguardano l'impossibilità del trasferimento e non escludono una diversa regolazione dei trasferimenti ordinari. È stato respinto anche il quinto motivo, poiché la delibera impugnata, unitamente alla normativa vigente e all'art. 5 del D.M. 5 agosto 2021, concorre legittimamente a definire i criteri clinici di appropriatezza per l'accesso alla riabilitazione intensiva cod. 56. Le contestazioni rivolte all'inidoneità di altri atti amministrativi, quali il decreto n. 64/2012 e la delibera n. 611/2017, non potevano essere esaminate senza la loro specifica impugnazione. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese, liquidate in euro 4.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, d.lgs. 281/1997
La disposizione costituisce la base dell'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome, espressione del principio di leale collaborazione e strumento di coordinamento tra livelli di governo.
art. 44 DPCM 12 gennaio 2017
È richiamato quale disciplina dei percorsi e delle modalità di accesso alla riabilitazione, ma le linee guida adottate in attuazione della disposizione sono state ritenute prive di valore precettivo e vincolante.
L.R. Abruzzo n. 5/2008, paragrafo 5.4.20.4
l'accesso alla medicina riabilitativa (codice 56) avviene direttamente, per trasferimento (codice 7) dai reparti per acuti
La previsione dell'accesso diretto non esclude, in assenza di un espresso e preciso vincolo legislativo, che l'amministrazione disciplini le modalità concrete del trasferimento, compreso l'intervento del fisiatra della struttura pubblica.
art. 5 D.M. 5 agosto 2021
facendo comunque salve le disposizioni normative vigenti in materia di programmazione e di controllo delle attività sanitarie da parte delle Regioni e Province Autonome
La disposizione fa salve le competenze regionali di programmazione e controllo dell'attività sanitaria e consente alla delibera regionale di concorrere alla definizione dei criteri clinici di appropriatezza.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Ha consentito la trattazione della causa in udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Le linee guida e gli accordi Stato-Regioni aventi funzione di indirizzo tecnico e coordinamento, ove privi di contenuto normativo precettivo, non costituiscono un parametro vincolante per le successive determinazioni regionali di organizzazione dei servizi sanitari.
- Nella programmazione e organizzazione dei servizi sanitari l'amministrazione dispone di ampia discrezionalità, esercitabile mediante il bilanciamento tra tutela della salute, appropriatezza delle prestazioni e vincoli di bilancio, salvo il rispetto dei vincoli legislativi espressi.
- La previsione legislativa dell'accesso diretto a una prestazione sanitaria non impedisce all'amministrazione di disciplinare le modalità concrete di attuazione del trasferimento, qualora la legge non stabilisca espressamente e puntualmente modalità incompatibili con la regolazione amministrativa.
- Le ipotesi normative eccezionali che subordinano l'accesso a una prestazione sanitaria all'intervento della ASL in caso di impossibilità del trasferimento non escludono, di per sé, l'introduzione di controlli o valutazioni amministrative riferiti ai trasferimenti ordinari e concretamente possibili.
- La contestazione dell'inidoneità complessiva di un sistema regolatorio non può essere utilmente proposta impugnando un solo atto, quando la censura dipenda anche dall'illegittimità o inidoneità di altri atti amministrativi non impugnati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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