Sentenza n. 5314/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento del provvedimento del Presidente della Repubblica, sottoscritto per il Ministro dal Sottosegretario di Stato, -OMISSIS-, emesso in data -OMISSIS-, notificato all'interessata in data -OMISSIS-, con il quale è stata respinta la richiesta presentata da -OMISSIS- volta alla concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione competente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego della cittadinanza italiana, deducendo violazione di legge, eccesso di potere, ingiustizia manifesta, manifesta irragionevolezza e palese illogicità della motivazione. Il diniego era fondato su una sentenza penale per il reato di cui all'art. 624 c.p. e su due notizie di reato, relative alla violazione degli artt. 341 e 624 c.p. La ricorrente ha sostenuto, quanto a uno degli episodi, di essere stata assolta e, quanto alla sentenza relativa all'altro episodio, di avere presentato istanza di riabilitazione, producendo la relativa documentazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato la concessione della cittadinanza per naturalizzazione come provvedimento ampiamente discrezionale, fondato sulla valutazione dell'effettivo e stabile inserimento dell'istante nella comunità nazionale. L'Amministrazione può considerare, nell'ambito di tale valutazione, l'assenza di precedenti penali e la condotta di vita dell'interessata. Il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica dell'adeguatezza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza poter sostituire la valutazione giudiziale a quella amministrativa. Nel caso concreto, il Collegio ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione dei pregiudizi penali indicati nel provvedimento. La mera presentazione di un'istanza di riabilitazione, non ancora accolta, non impedisce all'Amministrazione di valorizzare il fatto storico di rilevanza penale. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a costituire indici di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale. Il Ministero è stato ritenuto adeguatamente motivato anche quanto al bilanciamento degli interessi e rispettoso dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Spese processuali compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
la cittadinanza “può” essere concessa
La disposizione attribuisce all'Amministrazione un potere ampiamente discrezionale nella concessione della cittadinanza per naturalizzazione, subordinato alla valutazione dell'inserimento dell'istante nella comunità nazionale.
art. 624 c.p.
Il reato indicato nel provvedimento di diniego costituisce un fatto storico di rilevanza penale valutabile dall'Amministrazione nell'esercizio della discrezionalità in materia di cittadinanza.
art. 341 c.p.
La notizia di reato richiamata nel provvedimento è stata considerata tra gli elementi valutabili ai fini del giudizio amministrativo sull'affidabilità e sull'integrazione dell'istante.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione costituisce esercizio di un potere ampiamente discrezionale, poiché l'art. 9, comma 1, l. 91/1992 prevede che la cittadinanza possa essere concessa e non debba esserlo al ricorrere di presupposti meramente automatici.
- Nella valutazione della concessione della cittadinanza, l'Amministrazione deve verificare l'effettivo e stabile inserimento dell'istante nella comunità nazionale, considerando anche l'affidabilità personale, la condotta di vita, il rispetto delle leggi e dei valori di convivenza civile.
- Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego di cittadinanza è limitato alla verifica dell'adeguatezza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione; non può estendersi alla sostituzione della valutazione giudiziale a quella discrezionale dell'Amministrazione.
- L'Amministrazione può valutare il fatto storico di rilevanza penale ai fini della concessione della cittadinanza anche quando sia stata presentata un'istanza di riabilitazione non ancora accolta; la sola presentazione dell'istanza non neutralizza il rilievo del precedente.
- Un diniego di cittadinanza è legittimo quando l'Amministrazione motivi, senza manifesta illogicità, che i pregiudizi penali costituiscono indici di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale, nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità.
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