Cassazione Penale, Sentenza n. 24740/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Trani, in sede di riesame di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240-bis c.p., aveva confermato il decreto del G.I.P. che aveva sottoposto a vincolo diversi beni mobili e immobili riconducibili ai ricorrenti, indagati, tra gli altri, per associazione per delinquere e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Secondo il provvedimento cautelare, gli indagati avrebbero operato tramite alcune società, in particolare una s.r.l.s., per realizzare un sodalizio criminale finalizzato alla percezione di erogazioni statali non dovute, all’emissione di fatture per operazioni inesistenti e alla concessione di prestiti e mutui mediante buste paga false di dipendenti mai realmente assunti. Il Tribunale aveva inoltre ravvisato il periculum in mora sulla base delle modalità dei fatti, della natura dei beni sequestrati e della sproporzione tra redditi leciti e patrimonio disponibile. I ricorsi per cassazione erano distinti. Un ricorrente deduceva che la confisca allargata non fosse applicabile perché il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche era stato inserito tra i reati-spia solo dal 29 marzo 2022, mentre i fatti contestati sarebbero anteriori a tale data; sosteneva quindi la violazione del divieto di retroattività di una misura che, per la sua natura sostanzialmente punitiva, avrebbe dovuto rispettare i canoni di prevedibilità e accessibilità propri della materia penale. L’altro ricorrente riproponeva la medesima censura e, inoltre, sosteneva che un immobile sito in Barletta gli fosse pervenuto per successione, sicché avrebbe dovuto essere escluso dal compendio sequestrato e ricalcolata la sproporzione; infine contestava il sequestro di un immobile intestato al figlio, lamentando che il Tribunale avesse ignorato la documentazione sui redditi del terzo, idonea a sostenere il mutuo e a escludere una disponibilità indiretta in capo al ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondato il primo motivo comune, affermando che la confisca allargata ex art. 240-bis c.p. ha natura di misura di sicurezza patrimoniale e può quindi applicarsi, per effetto dell’art. 200 c.p., secondo la legge vigente al momento della sua applicazione anche a beni acquisiti prima dell’entrata in vigore della specifica estensione normativa. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità, le Sezioni Unite e la Corte costituzionale, ribadendo che non opera il divieto di retroattività della legge penale sfavorevole, poiché la misura ha finalità ripristinatoria e non punitiva. Quanto al secondo motivo del secondo ricorrente, la Corte ha rilevato che la documentazione prodotta riguardava un immobile sito in Milano, non quello sequestrato a Barletta, sicché la censura era fuorviante. Quanto al terzo motivo, ha affermato che il ricorrente difettava di legittimazione a contestare il sequestro di beni intestati a un terzo, non essendo titolare del diritto alla restituzione e non avendo allegato un diverso e diretto interesse giuridico.
Norme richiamate
art. 240-bis cod. pen.
disciplina la confisca allargata; la Corte la qualifica come misura di sicurezza patrimoniale, applicabile secondo la legge vigente al momento della sua applicazione.
art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306
previgente disciplina della confisca allargata richiamata in continuità con l’attuale art. 240-bis c.p.
art. 31 l. 17 ottobre 2017, n. 161
l’estensione ai reati-spia e il divieto di giustificare la provenienza lecita dei beni sul presupposto che il denaro sia provento di evasione fiscale si applicano anche a beni acquistati prima della sua entrata in vigore.
art. 200, comma 1, c.p.
le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione.
art. 236, comma 2, c.p.
richiama l’applicazione dell’art. 200 c.p. alle misure di sicurezza patrimoniali.
art. 11 disp. prel. cod. civ.
non è la regola decisiva per la confisca allargata, perché prevale il regime delle misure di sicurezza.
art. 25, secondo comma, Cost.
il divieto di retroattività della legge penale sfavorevole non si applica alla confisca allargata, qualificata come misura di sicurezza non punitiva.
art. 7 CEDU
analogamente non osta all’applicazione retroattiva della disciplina della confisca allargata, non avendo natura punitiva.
art. 49, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
il principio di irretroattività della pena non è ritenuto pertinente alla confisca allargata per la sua natura ripristinatoria.
art. 1 Prot. addiz. CEDU
la Corte richiama la giurisprudenza EDU per affermare la compatibilità convenzionale della misura rispetto al diritto di proprietà.
art. 240 c.p.
già al tempo della commissione dei fatti i beni acquisiti con reato erano comunque confiscabili almeno ai sensi della confisca ordinaria.
Massime di principio
- La confisca allargata ha natura di misura di sicurezza patrimoniale e non di pena; di conseguenza, ai fini della sua applicazione rileva la legge vigente al momento in cui la misura viene disposta, non quella vigente al momento della commissione del fatto-spia.
- Il divieto di retroattività della legge penale sfavorevole non si estende automaticamente alle misure ablative patrimoniali non punitive, quando esse abbiano funzione ripristinatoria e siano finalizzate a neutralizzare beni di sospetta origine illecita.
- L’estensione della confisca allargata a determinati reati può operare anche con riferimento a beni acquistati prima dell’entrata in vigore della norma, purché il reato presupposto fosse già previsto dalla legge al momento della commissione e il consociato non possa vantare un affidamento meritevole di tutela sulla liceità dell’arricchimento.
- In sede di legittimità, il soggetto sottoposto a confisca allargata non ha interesse a contestare il sequestro di beni intestati a terzi se non allega un proprio diritto alla restituzione o un interesse diretto e attuale alla decisione.
- La censura che contesti la provenienza ereditaria di un bene sequestrato deve confrontarsi con l’effettiva corrispondenza tra il bene documentato e quello oggetto del vincolo; se la documentazione riguarda un bene diverso, la doglianza è infondata o fuorviante.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24836/2026 del 02/07/2026
- Sentenza penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24846/2026 del 02/07/2026
- Sentenza penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24879/2026 del 02/07/2026
- Sentenza penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24897/2026 del 02/07/2026
- Sentenza penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24389/2026 del 02/07/2026
- Sentenza penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24400/2026 del 02/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →