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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15919/2025 del 24/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per peculato, detenzione illegale e vendita di armi comuni da sparo, falsi materiali e ideologici in atto pubblico, e usurpazione di funzioni pubbliche. Il ricorrente proponeva sei motivi: 1) carenza di motivazione sui capi relativi all'usurpazione e ai falsi ideologici; 2) vizi cumulativi di motivazione sugli altri capi; 3) contestazione della qualificazione di peculato per armi di scarso valore e assenza di danno/profitto; 4-5) errata qualificazione come peculato anziché truffa per alcuni fatti, specie quelli commessi dopo il collocamento in quiescenza; 6) assenza di detenzione perché le armi non sarebbero mai entrate nel patrimonio pubblico e quindi mancato dolo.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato palesemente inammissibile per genericità delle doglianze: il Collegio ha ritenuto che l'impugnazione riproponesse argomenti di merito senza muovere rilievi critici puntuali alla motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha confermato le considerazioni della Corte d'appello: la motivazione non era carente, la rilevanza economica delle armi è irrilevante ai fini del peculato (reato plurioffensivo che incide anche sulla correttezza dell'attività amministrativa e sulla pubblica incolumità), la condotta era funzionalmente connessa all'ufficio anche se avvenuta dopo il collocamento in quiescenza, e l'alterazione/forma di falsi documenti e la autonoma disposizione delle armi dimostrano una effettiva disponibilità e detenzione. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p. (codice di procedura penale)

    Applicato per disporre le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna del proponente al pagamento delle spese e alla somma alla cassa delle ammende.

  • art. 360 cod. pen.

    Richiamato nella motivazione per affermare l'irrilevanza che l'appropriazione sia avvenuta dopo il collocamento in quiescenza quando la condotta è funzionalmente connessa all'ufficio o al servizio precedentemente esercitati.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in relazione al criterio della colpa del proponente nella determinazione della causa d'inammissibilità e alla possibilità di irrogare la sanzione alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Un ricorso per Cassazione che limiti le doglianze a espressioni generiche di dissenso senza rilievi critici e puntuali alla motivazione della sentenza impugnata è dichiarabile inammissibile.
  • Il delitto di peculato è plurioffensivo: non è necessario un elevato valore economico del bene appropriato se la condotta compromette la correttezza dell'attività pubblica e la pubblica incolumità (es. armi sottoposte a rigido regime di controllo).
  • La qualificazione del fatto come peculato (anziché truffa) è giustificata quando il pubblico agente dispone materialmente e giuridicamente dei beni in virtù del proprio ruolo e usa falsi documenti per giustificarne la circolazione; la truffa richiede artifici e raggiri volti a procurarsi il possesso del bene quando non esisteva.
  • La cessazione formale della qualità pubblica non esclude la rilevanza penale se l'imputato ha continuato ad esercitare le funzioni o ad agire come titolare dell'ufficio, rendendo la condotta funzionalmente collegata all'attività pubblica precedente.
  • Per configurare la detenzione di un bene (es. arma) è rilevante l'effettiva disponibilità autonoma e duratura, comprovata da atti di disposizione e dalla produzione di documentazione falsa che giustifichi la circolazione del bene.
  • L'eventuale carenza motivazionale della sentenza di primo grado, se reale, può essere integrata dal giudice d'appello; il ricorso in Cassazione deve tuttavia indicare con precisione le presunte lacune motivazionali per non essere dichiarato inammissibile.

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