Cassazione Penale, Sentenza n. 15919/2025 del 24/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per peculato, detenzione illegale e vendita di armi comuni da sparo, falsi materiali e ideologici in atto pubblico, e usurpazione di funzioni pubbliche. Il ricorrente proponeva sei motivi: 1) carenza di motivazione sui capi relativi all'usurpazione e ai falsi ideologici; 2) vizi cumulativi di motivazione sugli altri capi; 3) contestazione della qualificazione di peculato per armi di scarso valore e assenza di danno/profitto; 4-5) errata qualificazione come peculato anziché truffa per alcuni fatti, specie quelli commessi dopo il collocamento in quiescenza; 6) assenza di detenzione perché le armi non sarebbero mai entrate nel patrimonio pubblico e quindi mancato dolo.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato palesemente inammissibile per genericità delle doglianze: il Collegio ha ritenuto che l'impugnazione riproponesse argomenti di merito senza muovere rilievi critici puntuali alla motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha confermato le considerazioni della Corte d'appello: la motivazione non era carente, la rilevanza economica delle armi è irrilevante ai fini del peculato (reato plurioffensivo che incide anche sulla correttezza dell'attività amministrativa e sulla pubblica incolumità), la condotta era funzionalmente connessa all'ufficio anche se avvenuta dopo il collocamento in quiescenza, e l'alterazione/forma di falsi documenti e la autonoma disposizione delle armi dimostrano una effettiva disponibilità e detenzione. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p. (codice di procedura penale)
Applicato per disporre le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna del proponente al pagamento delle spese e alla somma alla cassa delle ammende.
art. 360 cod. pen.
Richiamato nella motivazione per affermare l'irrilevanza che l'appropriazione sia avvenuta dopo il collocamento in quiescenza quando la condotta è funzionalmente connessa all'ufficio o al servizio precedentemente esercitati.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione al criterio della colpa del proponente nella determinazione della causa d'inammissibilità e alla possibilità di irrogare la sanzione alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- Un ricorso per Cassazione che limiti le doglianze a espressioni generiche di dissenso senza rilievi critici e puntuali alla motivazione della sentenza impugnata è dichiarabile inammissibile.
- Il delitto di peculato è plurioffensivo: non è necessario un elevato valore economico del bene appropriato se la condotta compromette la correttezza dell'attività pubblica e la pubblica incolumità (es. armi sottoposte a rigido regime di controllo).
- La qualificazione del fatto come peculato (anziché truffa) è giustificata quando il pubblico agente dispone materialmente e giuridicamente dei beni in virtù del proprio ruolo e usa falsi documenti per giustificarne la circolazione; la truffa richiede artifici e raggiri volti a procurarsi il possesso del bene quando non esisteva.
- La cessazione formale della qualità pubblica non esclude la rilevanza penale se l'imputato ha continuato ad esercitare le funzioni o ad agire come titolare dell'ufficio, rendendo la condotta funzionalmente collegata all'attività pubblica precedente.
- Per configurare la detenzione di un bene (es. arma) è rilevante l'effettiva disponibilità autonoma e duratura, comprovata da atti di disposizione e dalla produzione di documentazione falsa che giustifichi la circolazione del bene.
- L'eventuale carenza motivazionale della sentenza di primo grado, se reale, può essere integrata dal giudice d'appello; il ricorso in Cassazione deve tuttavia indicare con precisione le presunte lacune motivazionali per non essere dichiarato inammissibile.
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