Sentenza n. 485/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) n. 2172/2025, resa tra le parti, pubblicata il 9 luglio 2025, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 779/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 2172/2025, che aveva respinto il ricorso contro l’aggiudicazione del lotto relativo al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante aveva impugnato l’aggiudicazione del lotto n. 3 della gara ponte per l’affidamento biennale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti sanitari, pericolosi e non, contestando la sentenza di primo grado e riproponendo i motivi originari. Con il primo motivo deduceva la violazione del paragrafo 12.3 del disciplinare, difetto di istruttoria, travisamento ed erroneo apprezzamento dell’offerta economica dell’aggiudicataria, sostenendo che il prezzo unitario offerto non comprendesse il costo della fornitura dei contenitori per i rifiuti sanitari, quantificato dalla ricorrente in euro 166.140,00 per il biennio, né il costo della sede operativa logistica con magazzino in Catania. Da ciò sarebbe derivata un’offerta indeterminata, parziale e inidonea a garantire la corretta esecuzione del servizio, che avrebbe dovuto essere esclusa. Con il secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 54 e 110 d.lgs. 36/2023, nonché illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà e sviamento, lamentando la mancata attivazione della verifica di anomalia dell’offerta prima classificata, ritenuta economicamente insostenibile perché i costi dei contenitori avrebbero eroso l’utile aziendale dichiarato dall’aggiudicataria. Era stata inoltre proposta domanda di risarcimento in forma specifica e di subentro nel contratto.
La decisione
Il CGARS ha respinto l’appello e confermato il rigetto del ricorso di primo grado. In via preliminare ha ritenuto riemerso l’intero thema decidendum del giudizio di primo grado, poiché l’appellante aveva riproposto tutti i motivi originari, esaminandoli direttamente per economia processuale. Quanto al primo motivo, ha osservato che il paragrafo 12.3, punto 3, del disciplinare richiedeva l’indicazione del prezzo unitario al chilogrammo e che l’aggiudicataria aveva rispettato tale prescrizione. Il prezzo offerto deve ritenersi comprensivo anche della fornitura dei contenitori, poiché il capitolato stabiliva che l’importo a base d’asta comprendesse raccolta, trasporto, smaltimento e fornitura dei contenitori e poneva tale fornitura a carico dell’aggiudicataria. Non era inoltre dimostrato che l’impresa fosse vincolata a utilizzare proprio la tipologia di contenitori prospettata dall’appellante. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha escluso la sussistenza di elementi concreti e specifici idonei a evidenziare un palese errore della stazione appaltante nella mancata attivazione della verifica di anomalia. Lo scarto tra le offerte era di soli euro 0,005 al chilogrammo, pari a circa euro 5.100,00 sull’intero biennio; tale esiguo differenziale escludeva inoltre la legittimazione dell’appellante a contestare l’asserita insostenibilità economica dell’offerta prima classificata. Il rigetto dei motivi ha comportato il rigetto della domanda di risarcimento in forma specifica e di subentro nel contratto. L’appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 5.000,00 oltre accessori in favore della stazione appaltante e in euro 5.000,00 oltre accessori in favore dell’aggiudicataria.
Norme richiamate
art. 12.3 del disciplinare di gara
Il concorrente dovrà produrre il dettaglio dell’offerta economica, indicando il prezzo unitario a KG offerto
La prescrizione imponeva l’indicazione del prezzo unitario al chilogrammo; l’offerta dell’aggiudicataria era conforme e il prezzo doveva intendersi comprensivo dei costi posti a carico dell’aggiudicataria dal capitolato.
art. 4, comma 1, del capitolato tecnico
L’importo a base d’asta è comprensivo delle spese di raccolta, trasporto, smaltimento e della fornitura dei contenitori per i rifiuti sanitari
La base d’asta e, conseguentemente, il prezzo offerto comprendevano anche la fornitura dei contenitori.
art. 11 del capitolato tecnico
L’impresa aggiudicataria dovrà fornire, con oneri a proprio carico, i contenitori sopra descritti, in cartone e/o polipropilene vergine, questi ultimi possono essere sia monouso che riutilizzabili, in relazione ai rifiuti che dovranno contenere
La fornitura dei contenitori era obbligazione dell’aggiudicataria, con oneri a suo carico, senza imposizione della specifica tipologia prospettata dalla ricorrente.
art. 54 d.lgs. 36/2023
È stato invocato dall’appellante in relazione alla verifica dell’anomalia dell’offerta, ma il giudice ha escluso la presenza di elementi concreti e specifici tali da evidenziare un errore palese nella mancata attivazione del relativo subprocedimento.
art. 110 d.lgs. 36/2023
È stato invocato dall’appellante a sostegno della necessità della verifica di anomalia; la censura è stata respinta per l’assenza di elementi concreti e specifici di insostenibilità dell’offerta.
art. 104 c.p.a.
La proposizione dell’appello e la reiterazione dei motivi di primo grado hanno riproposto l’intero thema decidendum, che delimita il giudizio di appello.
art. 120 c.p.a.
La controversia è stata trattata nell’ambito del rito relativo alle procedure di affidamento di contratti pubblici.
Massime di principio
- Quando la lex specialis richiede l’indicazione del prezzo unitario e il capitolato stabilisce che la base d’asta comprenda determinati costi accessori, il prezzo unitario offerto si presume comprensivo anche di tali costi, senza necessità di una loro separata esposizione, salvo una diversa e chiara prescrizione della lex specialis.
- Se il capitolato pone a carico dell’aggiudicatario la fornitura di contenitori e ammette più tipologie di contenitori, non può essere contestata la validità dell’offerta sulla base del costo di una specifica tipologia scelta unilateralmente dal concorrente, quando non sia dimostrato che quella tipologia fosse obbligatoria.
- La mancata attivazione della verifica di anomalia non è illegittima in assenza di elementi concreti e specifici che evidenzino un palese errore della stazione appaltante nella valutazione dell’offerta; la mera allegazione di costi ulteriori, calcolati sulla base di una soluzione tecnica non imposta dalla lex specialis, non è sufficiente.
- Il concorrente secondo classificato non è legittimato a contestare l’asserita insostenibilità economica dell’offerta dell’aggiudicatario quando lo scarto tra le offerte sia esiguo e non siano allegati elementi idonei a dimostrare un’utilità concreta derivante dalla verifica di anomalia.
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