Sentenza n. 1001/2026 - Lecce, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso opposto dall’istituto scolastico alla documentazione relativa al procedimento di accertamento sanitario e silenzio-rigetto dell’INPS sulla medesima istanza
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, docente a tempo indeterminato, aveva ricevuto comunicazione dell’avvio, da parte dell’istituto scolastico, della procedura telematica per l’accertamento sanitario previsto dall’art. 3, comma 3, d.P.R. n. 171/2011. Con istanza del 18 settembre 2024 aveva chiesto all’istituto scolastico e all’INPS l’accesso integrale al fascicolo, inclusa la domanda di avvio della procedura e i relativi allegati, anche per tutelare il proprio diritto di difesa. L’istituto scolastico aveva negato l’accesso ritenendo che si trattasse di atti meramente endoprocedimentali e preordinati a futuri provvedimenti; l’INPS aveva omesso di fornire una risposta sostanziale, limitandosi a comunicare la giacenza della convocazione alla visita medico-collegiale. La ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990, violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost., difetto di motivazione ed eccesso di potere, chiedendo l’accertamento del diritto di accesso e l’ordine di esibizione ex art. 116 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili, ai fini della decisione, le difese dell’INPS perché depositate oltre i termini previsti dall’art. 73 c.p.a. Nel merito ha ritenuto che il giudizio sull’accesso sia volto ad accertare la spettanza del diritto, non soltanto la legittimità formale del diniego. L’istanza era sufficientemente specifica e motivata e la ricorrente vantava un interesse diretto, concreto, attuale, personale e serio, poiché la documentazione riguardava una procedura di verifica dell’idoneità al servizio potenzialmente incidente sul rapporto di lavoro e, in astratto, suscettibile di condurre alla cessazione del rapporto. Il Collegio ha quindi riconosciuto il diritto di accesso alla documentazione richiesta. Tuttavia, ha individuato quale unica amministrazione obbligata l’istituto scolastico, che aveva formato la documentazione e ne era anche stabile detentore. L’INPS, invece, non aveva partecipato alla formazione degli atti e li deteneva soltanto in modo limitato e funzionale allo svolgimento della visita sanitaria, senza una detenzione stabile ai sensi dell’art. 25 l. n. 241/1990. Il ricorso è stato pertanto accolto parzialmente: è stato annullato il diniego dell’istituto scolastico, che è stato condannato a consentire visione ed estrazione di copia entro trenta giorni. Le spese, quantificate in € 1.500 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, sono state poste a carico dell’istituto scolastico; quelle tra le altre parti sono state compensate.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il giudizio in materia di accesso e consente al giudice di ordinare l’esibizione dei documenti quando sussistono i presupposti del diritto di accesso.
art. 73 c.p.a.
Il deposito tardivo delle difese dell’amministrazione ne comporta l’inammissibilità ai fini della decisione.
art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990
un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso
L’accesso documentale richiede un interesse diretto, concreto, attuale e collegato ai documenti richiesti; nel caso concreto tale requisito sussisteva in capo alla dipendente interessata da una verifica di idoneità al servizio.
art. 22, comma 3, l. 241/1990
Sono accessibili, in linea generale, i documenti amministrativi detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse.
art. 24, comma 3, l. 241/1990
un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni
L’accesso non può essere utilizzato per esercitare un controllo generalizzato sull’attività amministrativa; il limite non opera quando la richiesta è specificamente riferita al procedimento riguardante il richiedente.
art. 25, comma 2, l. 241/1990
che ha formato il documento
La richiesta di accesso può essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o a quella che lo detiene stabilmente; il criterio della formazione è generale, mentre quello della detenzione rileva in via secondaria e sussidiaria, salvo stabile possesso del documento.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
Il silenzio formatosi sull’istanza di accesso è impugnabile nel giudizio previsto per la tutela del diritto di accesso.
art. 3, comma 3, d.P.R. 171/2011
assenza del dipendente per malattia; disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l’esistenza dell’inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio; condizioni fisiche che facciano presumere l’inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio
La procedura di accertamento sanitario può essere avviata in presenza delle ipotesi previste dalla disposizione; la possibile incidenza della procedura sul rapporto di lavoro rafforza l’interesse della dipendente ad accedere agli atti.
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità e buon andamento sono richiamati a sostegno della trasparenza dell’azione amministrativa.
Massime di principio
- Il giudizio in materia di accesso documentale è diretto ad accertare la spettanza del diritto di accesso nel rapporto tra richiedente e amministrazione, sicché il giudice può ordinare l’esibizione dei documenti quando ne ricorrono i presupposti, indipendentemente dalla fondatezza formale delle motivazioni poste dall’amministrazione a base del diniego.
- Sussiste l’interesse diretto, concreto e attuale all’accesso quando i documenti riguardano una procedura amministrativa avviata nei confronti del richiedente e potenzialmente idonea a incidere sul suo rapporto di lavoro o sulla sua posizione giuridica, anche se il procedimento non è ancora concluso.
- L’istanza di accesso è sufficientemente specifica e motivata quando delimita il fascicolo e gli atti richiesti e consente di collegare la documentazione alla situazione giuridica tutelata del richiedente; non integra un controllo generalizzato sull’amministrazione la richiesta riferita a un procedimento individuale che coinvolge direttamente l’istante.
- Ai fini dell’individuazione dell’amministrazione obbligata a consentire l’accesso, il criterio della formazione del documento è quello principale e generale, mentre la detenzione rileva quando l’amministrazione diversa dall’autore dell’atto ne abbia il possesso stabile; la mera disponibilità materiale e funzionale allo svolgimento di un’attività non rende, di per sé, l’amministrazione legittimata passiva.
- L’amministrazione che ha formato la documentazione e ne conserva la stabile detenzione è tenuta a consentire visione ed estrazione di copia, anche quando abbia trasmesso parte degli atti ad altra amministrazione per finalità istruttorie o funzionali, se quest’ultima non ne abbia una detenzione stabile.
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