Cassazione Penale, Sentenza n. 5132/2024 del 05/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 18/04/2023 con cui il Tribunale del riesame di Catanzaro aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari nell'ambito di indagini per associazione per delinquere finalizzata a delitti tributari e bancarotta. Il ricorso articolava quattro motivi: (1) insufficiente motivazione poiché la sentenza di fallimento non sarebbe definitiva e la declaratoria sarebbe elemento costitutivo del reato di bancarotta; contestata anche la rilevanza della fusione per incorporazione delle società fallite; (2) mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'associazione ex art. 416-bis: criticata la valutazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni rese al curatore (possibile inutilizzabilità o necessità di valutazione ex art. 192, comma 3 c.p.p.), e la mancata considerazione di elementi societari e documentali (bonifici, bolle) e della disciplina della fusione (art. 2501-bis c.c.); (3) violazione dell'art. 216 legge fallimentare: l'ordinanza non avrebbe adeguatamente considerato garanzie personali e ipoteche che escluderebbero il dolo distrattivo e implicherebbero al più responsabilità da bancarotta semplice; (4) manifesta illogicità ai sensi dell'art. 274 c.p.p. sulle esigenze cautelari: la non definitività della sentenza di fallimento e il fatto che le condotte siano anteriori alla declaratoria ridurrebbero attualità del pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta rinuncia formale e documentata del ricorrente, effettuata dopo il deposito di una successiva ordinanza (del 18/10/2023) che aveva ulteriormente modificato la misura cautelare (sostituzione degli arresti domiciliari con l'obbligo di presentazione alla polizia). Alla luce della rinuncia, la Corte ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 500 a favore della Cassa delle ammende. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la rinuncia al ricorso determina estinzione del rapporto processuale e immediato passaggio in giudicato della sentenza.
Norme richiamate
art. 2, d.lgs. n. 74/2000
Norma richiamata in relazione al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti; la motivazione dell'ordinanza di merito muoveva anche da tali contestazioni fiscali
art. 8, d.lgs. n. 74/2000
Richiamata per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, parte del quadro indiziario cui si è riferito il Tribunale del riesame
art. 416-bis cod. pen.
Articolo invocato per contestare l'esistenza di un'associazione per delinquere di tipo mafioso/associativo; la contestazione riguardava la qualificazione associativa e il ruolo direttivo del ricorrente, che il ricorso chiedeva di rivedere
art. 2 e art. 479 cod. proc. pen.
Richiamati dai ricorrenti per sostenere la rilevanza della pronuncia di fallimento come elemento costitutivo del reato e per impugnare la misura cautelare in assenza di sentenza definitiva
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiesto per limitare la esposizione dei motivi ai fini della motivazione della sentenza, come fatto in motivazione
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Invocato con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese al curatore e alla possibile inutilizzabilità di dichiarazioni autoindizianti; i ricorrenti sostenevano che andavano valutate ai sensi di questa norma
art. 2501-bis cod. civ.
Richiamato in relazione agli effetti della fusione per incorporazione e alla disciplina delle acquisizioni via indebitamento, con possibile impatto sulla valutazione della dichiaratoria di fallimento e della presunta fittizietà delle operazioni
art. 216 legge fallimentare
Citato per contestare la ricostruzione dell'elemento soggettivo della bancarotta: i ricorrenti sostenevano che garanzie personali e ipoteche escluderebbero il dolo distrattivo
art. 274 cod. proc. pen.
Invocato in relazione alla logica sulla verifica delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e inquinamento probatorio); il ricorrente contestava la valutazione del Tribunale del riesame
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 (e successive proroghe e norme correlate)
Richiamato per la disciplina della trattazione del ricorso con intervento delle parti; la decisione riporta la normativa di riferimento per la trattazione
Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci, Rv. 266821)
La rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione
La Corte ha applicato il principio che una rinuncia formale e valida al ricorso comporta l'estinzione del rapporto processuale e il passaggio in giudicato della decisione impugnata
Massime di principio
- La rinuncia formale e documentata al ricorso in Cassazione determina l'immediata inammissibilità/estinzione del ricorso e il passaggio in giudicato della decisione impugnata: chi intende proseguire deve evitare di depositare una rinuncia o valutare attentamente conseguenze di nuove ordinanze che rendano la rinuncia praticabile
- Il deposito di una successiva ordinanza cautelare (che modifica la misura) può indurre il ricorrente a rinunciare al ricorso; la Corte di Cassazione accerta la validità formale di tale rinuncia e, se sussistente, dichiara il ricorso inammissibile
- Questioni complesse come la non definitività della sentenza di fallimento e la rilevanza di tale incertezza ai fini della configurazione della bancarotta richiedono valutazioni di merito: tali profili sono tipicamente esaminati in sede di merito (riesame o merito penale) più che in sede di legittimità, salvo profili di violazione di legge o vizio motivazionale palese
- Dichiarazioni rese da indagati a soggetti terzi (es. curatore) e conversazioni intercettate richiedono valutazioni critiche e il rispetto delle disposizioni sul loro utilizzzo (art. 192 c.p.p. e giurisprudenza sulla affidabilità delle fonti); tuttavia, la valutazione complessiva della gravità indiziaria è rimessa al giudice del merito
- La presenza di garanzie personali e ipoteche può incidere sulla valutazione dell'elemento soggettivo della bancarotta (dolo distrattivo vs. bancarotta semplice), ma la valutazione concreta compete al giudice in base alla documentazione e alla ricostruzione fattuale
- In materia cautelare occorre distinguere l'epoca delle condotte dall'epoca della declaratoria di fallimento: l'attualità del pericolo di reiterazione o inquinamento probatorio va valutata sulla base di elementi concreti e non solo formali
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