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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19859/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 05/12/2022 del Tribunale di Napoli che aveva confermato l'ordinanza del G.I.P. del 02/11/2022 applicando ad Amendola la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G. per i reati indicati agli artt. 318 e 321 c.p., a seguito della consegna, in concorso con altro soggetto, di quattro buste contenenti limoni e, in una di esse, una busta con denaro a funzionari della Regione Campania. Il ricorrente ha dedotto: (i) inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione dell'art. 270 c.p.p. richiamando la giurisprudenza di legittimità (sent. Cavallo, Sez. U.); (ii) vizio di motivazione e mancanza di motivazione dei decreti e delle proroghe (art. 267 c.p.p. e art. 13 d.l. 152/1991), con riferimento a precedenti dinieghi e successivi decreti autorizzativi; (iii) travisamento degli indizi e insufficienza della ricostruzione in ordine all'episodio corruttivo; (iv) inesistenza delle esigenze cautelari di concretezza e attualità, contestando la decisione di confermare l'obbligo di presentazione alla P.G.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibili e/o infondati i primi quattro motivi (insussistenza di inutilizzabilità delle intercettazioni sulla base della connessione sostanziale tra fatti, carenza di allegazione dei decreti impugnati e deduzioni meramente difensive sul travisamento probatorio). Tuttavia ha accolto il quinto motivo, ritenendo che la motivazione del Tribunale circa la sussistenza delle esigenze cautelari fosse radicalmente inidonea a dimostrare concretezza e attualità del pericolo di reiterazione; ha inoltre rilevato l'inidoneità dell'obbligo di presentazione alla P.G. a garantire la funzione cautelare prospettata. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza originaria del 02/11/2022, con cessazione della misura cautelare.

Norme richiamate

  • artt. 318 e 321 cod. pen.

    Norme relative ai reati contestati: individuano le fattispecie penali al centro della contestazione (uso come riferimento per la qualificazione della condotta contestata).

  • art. 270 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in tema di inutilizzabilità delle intercettazioni; la Corte ha valutato la sussistenza del nesso sostanziale fra i reati autorizzati e il fatto contestato, ritenendo non configurabile inutilizzabilità nel caso concreto.

  • Sez. U. n. 51 del 28/11/2019 (Cavallo)

    Principi sulle condizioni in base alle quali le intercettazioni autorizzate per alcuni reati possono essere utilizzate anche per reati diversi: necessita un nesso sostanziale fra i fatti autorizzati e quelli contestati; la Corte ha ritenuto sussistente tale nesso nel caso concreto.

  • art. 12 cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento alla nozione di connessione sostanziale fra fatti, quale criterio per valutare la utilizzabilità delle intercettazioni.

  • art. 267 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai decreti autorizzativi e alla loro motivazione; la Corte ha censurato la genericità dell'impugnazione laddove non sono stati allegati i decreti o non è stata fornita puntuale riferibilità degli elementi contestati.

  • art. 13 d.l. 152/1991

    Citato nella doglianza relativa alla motivazione delle autorizzazioni di intercettazione; la Corte ha rilevato l'onere di allegazione e specificazione della parte che deduce nullità o inutilizzabilità.

  • Sez. U. n. 39061 del 16/07/2009 (De Iorio)

    Principio di diritto secondo cui chi deduce cause di nullità o inutilizzabilità è onerato di indicare con precisione l'atto e di allegare il documento a fondamento della doglianza; la Corte lo applica per dichiarare inammissibili censure generiche.

  • art. 7 legge 203/1991

    Riferito nell'ambito delle aggravanti contestate nel filone d'indagine; citato come parametro su cui si fondavano talune autorizzazioni, ma non determinante per la decisione sulla misura cautelare.

  • d.l. 161/2019

    Richiamato dal Tribunale nelle argomentazioni non decisive; la Corte osserva che eventuali riferimenti a modifiche normative non applicabili non costituivano la ratio del provvedimento impugnato.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020; art. 94, comma 2, d.lgs. 150/2022; art. 5-duodecies, d.l. 162/2022 convertito con legge 199/2022

    Norme processuali richiamate in relazione alla trattazione del ricorso senza intervento delle parti e alla proroga delle disposizioni emergenziali; utilizzate per spiegare la gestione procedurale del ricorso.

Massime di principio

  • Contestazioni generiche non suffragate da documenti o riferimenti puntuali sono spesso dichiarate inammissibili: chi impugna deve indicare e allegare gli atti (es. decreti autorizzativi delle intercettazioni) su cui fonda la doglianza.
  • Le intercettazioni autorizzate per reati diversi possono essere utilizzate se sussiste un nesso sostanziale fra gli illeciti investigati e quelli contestati (criterio espresso dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite); l'esistenza di tale nesso va dimostrata o contestata con argomentazioni specifiche.
  • Il semplice passaggio formale da un decreto autorizzativo ad un altro (anche se emesso da diverso giudice) non determina automaticamente inutilizzabilità delle captazioni; occorre provare un intento elusivo o la mancanza dei presupposti autorizzativi.
  • Nel valutare la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento delle prove, ecc.) la motivazione deve mostrare concretezza e attualità del rischio; considerazioni generiche o basate su prospettazioni astratte sono insufficienti e possono determinare l'annullamento della misura.
  • Le misure 'di lieve gravità' come l'obbligo di presentazione alla P.G. devono comunque essere giustificate rispetto alla funzione cautelare che dovrebbero assolvere: bisogna spiegare come limitazioni alla libertà di movimento o rapporti concretamente riducono il rischio prospettato.
  • Se si contesta il travisamento degli indizi, è necessario confrontarsi puntualmente con la ricostruzione motivata del giudice di merito, offrendo elementi probatori o argomentazioni specifiche che giustifichino diversa valutazione.
  • Per difendere efficacemente la posizione in appello/ricorso, occorre predisporre e produrre tutti gli atti rilevanti in fase cautelare (decreti, provvedimenti, documentazione tecnica) e motivare in modo circostanziato ogni censura.

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