Cassazione Penale, Sentenza n. 19859/2023 del 10/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 05/12/2022 del Tribunale di Napoli che aveva confermato l'ordinanza del G.I.P. del 02/11/2022 applicando ad Amendola la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G. per i reati indicati agli artt. 318 e 321 c.p., a seguito della consegna, in concorso con altro soggetto, di quattro buste contenenti limoni e, in una di esse, una busta con denaro a funzionari della Regione Campania. Il ricorrente ha dedotto: (i) inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione dell'art. 270 c.p.p. richiamando la giurisprudenza di legittimità (sent. Cavallo, Sez. U.); (ii) vizio di motivazione e mancanza di motivazione dei decreti e delle proroghe (art. 267 c.p.p. e art. 13 d.l. 152/1991), con riferimento a precedenti dinieghi e successivi decreti autorizzativi; (iii) travisamento degli indizi e insufficienza della ricostruzione in ordine all'episodio corruttivo; (iv) inesistenza delle esigenze cautelari di concretezza e attualità, contestando la decisione di confermare l'obbligo di presentazione alla P.G.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili e/o infondati i primi quattro motivi (insussistenza di inutilizzabilità delle intercettazioni sulla base della connessione sostanziale tra fatti, carenza di allegazione dei decreti impugnati e deduzioni meramente difensive sul travisamento probatorio). Tuttavia ha accolto il quinto motivo, ritenendo che la motivazione del Tribunale circa la sussistenza delle esigenze cautelari fosse radicalmente inidonea a dimostrare concretezza e attualità del pericolo di reiterazione; ha inoltre rilevato l'inidoneità dell'obbligo di presentazione alla P.G. a garantire la funzione cautelare prospettata. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza originaria del 02/11/2022, con cessazione della misura cautelare.
Norme richiamate
artt. 318 e 321 cod. pen.
Norme relative ai reati contestati: individuano le fattispecie penali al centro della contestazione (uso come riferimento per la qualificazione della condotta contestata).
art. 270 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in tema di inutilizzabilità delle intercettazioni; la Corte ha valutato la sussistenza del nesso sostanziale fra i reati autorizzati e il fatto contestato, ritenendo non configurabile inutilizzabilità nel caso concreto.
Sez. U. n. 51 del 28/11/2019 (Cavallo)
Principi sulle condizioni in base alle quali le intercettazioni autorizzate per alcuni reati possono essere utilizzate anche per reati diversi: necessita un nesso sostanziale fra i fatti autorizzati e quelli contestati; la Corte ha ritenuto sussistente tale nesso nel caso concreto.
art. 12 cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento alla nozione di connessione sostanziale fra fatti, quale criterio per valutare la utilizzabilità delle intercettazioni.
art. 267 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai decreti autorizzativi e alla loro motivazione; la Corte ha censurato la genericità dell'impugnazione laddove non sono stati allegati i decreti o non è stata fornita puntuale riferibilità degli elementi contestati.
art. 13 d.l. 152/1991
Citato nella doglianza relativa alla motivazione delle autorizzazioni di intercettazione; la Corte ha rilevato l'onere di allegazione e specificazione della parte che deduce nullità o inutilizzabilità.
Sez. U. n. 39061 del 16/07/2009 (De Iorio)
Principio di diritto secondo cui chi deduce cause di nullità o inutilizzabilità è onerato di indicare con precisione l'atto e di allegare il documento a fondamento della doglianza; la Corte lo applica per dichiarare inammissibili censure generiche.
art. 7 legge 203/1991
Riferito nell'ambito delle aggravanti contestate nel filone d'indagine; citato come parametro su cui si fondavano talune autorizzazioni, ma non determinante per la decisione sulla misura cautelare.
d.l. 161/2019
Richiamato dal Tribunale nelle argomentazioni non decisive; la Corte osserva che eventuali riferimenti a modifiche normative non applicabili non costituivano la ratio del provvedimento impugnato.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020; art. 94, comma 2, d.lgs. 150/2022; art. 5-duodecies, d.l. 162/2022 convertito con legge 199/2022
Norme processuali richiamate in relazione alla trattazione del ricorso senza intervento delle parti e alla proroga delle disposizioni emergenziali; utilizzate per spiegare la gestione procedurale del ricorso.
Massime di principio
- Contestazioni generiche non suffragate da documenti o riferimenti puntuali sono spesso dichiarate inammissibili: chi impugna deve indicare e allegare gli atti (es. decreti autorizzativi delle intercettazioni) su cui fonda la doglianza.
- Le intercettazioni autorizzate per reati diversi possono essere utilizzate se sussiste un nesso sostanziale fra gli illeciti investigati e quelli contestati (criterio espresso dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite); l'esistenza di tale nesso va dimostrata o contestata con argomentazioni specifiche.
- Il semplice passaggio formale da un decreto autorizzativo ad un altro (anche se emesso da diverso giudice) non determina automaticamente inutilizzabilità delle captazioni; occorre provare un intento elusivo o la mancanza dei presupposti autorizzativi.
- Nel valutare la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento delle prove, ecc.) la motivazione deve mostrare concretezza e attualità del rischio; considerazioni generiche o basate su prospettazioni astratte sono insufficienti e possono determinare l'annullamento della misura.
- Le misure 'di lieve gravità' come l'obbligo di presentazione alla P.G. devono comunque essere giustificate rispetto alla funzione cautelare che dovrebbero assolvere: bisogna spiegare come limitazioni alla libertà di movimento o rapporti concretamente riducono il rischio prospettato.
- Se si contesta il travisamento degli indizi, è necessario confrontarsi puntualmente con la ricostruzione motivata del giudice di merito, offrendo elementi probatori o argomentazioni specifiche che giustifichino diversa valutazione.
- Per difendere efficacemente la posizione in appello/ricorso, occorre predisporre e produrre tutti gli atti rilevanti in fase cautelare (decreti, provvedimenti, documentazione tecnica) e motivare in modo circostanziato ogni censura.
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