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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9459/2022 del 21/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato la richiesta di sospensione o revoca dell'ingiunzione di demolizione relativa ad opere edilizie abusive. Ha articolato due motivi: (1) violazione di legge (richiamando l'art. 32 L. 47/85) e vizio relativo al mancato riconoscimento del silenzio-assenso/ silenzio-rifiuto della Commissione paesaggistica, sostenendo che nessuna richiesta sarebbe stata inviata e che, comunque, l'Ufficio Tecnico Comunale si era espresso positivamente il 20.4.2021; (2) manifesta illogicità della motivazione e errata interpretazione della determinazione comunale del 20.4.2021 che sarebbe in termini di astratta condonabilità previa acquisizione dei pareri degli enti competenti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: l'opera insiste in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e il condono per opere in vincolo è subordinato al parere favorevole dell'autorità preposta; la precedente norma che prevedeva il silenzio-assenso in 120 giorni è stata abrogata dalla L. 662/1996 e l'attuale regime prevede che il mancato rilascio del parere entro 180 giorni vale come silenzio-rifiuto. Nel caso di specie non risulta alcun provvedimento sanante né dimostrato che si fosse formato silenzio-assenso anteriore all'entrata in vigore della L. 662/1996; inoltre la ricorrente stessa aveva allegato l'ordine di demolizione comunale (20.4.2021) che conferma la non condonabilità. Il Giudice dell'esecuzione non era obbligato a sospendere l'ingiunzione demolitoria pendendo istanze di condono da oltre venticinque anni: la sospensione è prevista solo se è realistico un rapido esito positivo della procedura. La Corte ha altresì condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • L. 724/1994 (art. 39, comma 7)

    "per le opere eseguite su immobili soggetti alla L. 29 giugno 1939, n. 1497, e al D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, relative ad ampliamento o tipologie d'abuso che non comportano aumento di superficie o di volume, il parere deve essere rilasciato entro centoventi giorni; trascorso tale termine il parere stesso si intende reso in senso favorevole"

    La disposizione originaria prevedeva un silenzio-assenso in 120 giorni per talune opere in aree vincolate, ma è stata abrogata; la Corte ricorda la necessità del parere paesaggistico per la sanatoria in area vincolata e che la richiamata disposizione non è più applicabile.

  • L. 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 2, commi 43-44)

    "il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alle L. 1 giugno 1939, n. 1089, L. 29 giugno 1939, n. 1497, ed al D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, nonché in relazione a vincoli imposti da leggi statali e regionali e dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi idrogeologia e delle falde idriche nonché dei parchi e delle aree protette nazionali e regionali qualora istituiti prima dell'abuso, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso" (comma 43) e "che ove non reso entro centottanta giorni dalla domanda vale quale silenzio-rifiuto, impugnabile dal richiedente" (comma 44)

    Dopo la L. 662/1996 la mancata pronuncia dell'autorità vincolistica nei termini determina silenzio-rifiuto (non silenzio-assenso): ciò rende necessario un provvedimento espresso favorevole per la sanatoria in aree vincolate, e il mancato rispetto dei termini costituisce mezzo di impugnazione dell'interessato.

  • L. 47/1985 (art. 32 richiamato dalla ricorrente)

    La ricorrente ha richiamato l'art. 32 della L. 47/1985 per questioni sul rilascio di titoli in sanatoria; tuttavia nel testo della sentenza non è riportata una spiegazione puntuale di applicazione di tale articolo e nessun rilascio di silenzio-assenso è stato dimostrato.

  • Art. 616 c.p.p.

    Norma processuale penale che consente la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di reato; applicata dalla Corte per liquidare le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 47263 del 25/9/2014

    Principio secondo cui il giudice dell'esecuzione, di fronte a istanza di condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della condanna, deve valutare probabilità di esito favorevole e tempi di definizione della procedura, sospendendo l'esecuzione solo se è prospettabile un rapido esaurimento.

Massime di principio

  • In presenza di opere realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico la concessione in sanatoria è subordinata al parere favorevole dell'autorità vincolistica: senza tale parere non è possibile ottenere il condono.
  • La normativa che prevedeva il silenzio-assenso in 120 giorni (art. 39 L. 724/1994, comma 7) è stata abrogata; dopo la L. 662/1996 il mancato rilascio del parere vale invece come silenzio-rifiuto se decorrono 180 giorni, e ciò è impugnabile dall'interessato.
  • Chi invoca un silenzio-assenso o il decorso dei termini per ottenere un parere vincolistico deve dimostrare l'effettivo invio della richiesta e la tempistica: l'onere probatorio grava sul richiedente.
  • Il giudice dell'esecuzione non è automaticamente tenuto a sospendere l'ordine di demolizione per la sola pendenza di domande di condono presentate dopo il passaggio in giudicato della condanna; deve valutare la probabilità di accoglimento e i tempi di definizione e sospendere solo se è realistico un rapido esito positivo.
  • Un provvedimento amministrativo netto (es. ordine di demolizione comunale) costituisce forte elemento probatorio della non condonabilità e può legittimare il rigetto della domanda di sospensione dell'esecuzione.

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