Sentenza n. 1337/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento M_INF-SVCA-24415 del 5.10.2020 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato il progetto esecutivo relativo agli “Interventi di adeguamento del viadotto di Bessolo” nell’ambito del sistema autostradale tangenziale di Torino, nella parte in cui ha approvato solo parzialmente il progetto presentato dalla Concessionaria decurtando le voci meglio specificate in ricorso; - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: approvazione parziale del progetto esecutivo per gli interventi di adeguamento del viadotto di Bessolo, con decurtazione di alcune voci progettuali
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società concessionaria autostradale ha chiesto l'annullamento del provvedimento ministeriale del 5 ottobre 2020, nella parte in cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva approvato solo parzialmente il progetto esecutivo relativo agli interventi di adeguamento del viadotto di Bessolo, decurtando alcune voci indicate nel ricorso. Nel corso del giudizio la ricorrente ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione dinanzi alla Corte di cassazione. Il TAR ha sospeso il processo in attesa della decisione delle Sezioni Unite civili.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, conformandosi all'ordinanza delle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione del 5 marzo 2026, che ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione e il giudizio è stato rimesso alle parti affinché provvedano alla riassunzione dinanzi al giudice ordinario competente per territorio nei termini di legge. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 10 e 79 c.p.a.
Disposizioni richiamate per la sospensione del processo in presenza del regolamento preventivo di giurisdizione.
art. 367 c.p.c.
Disposizione richiamata quale fondamento della sospensione del processo in attesa della decisione sul regolamento preventivo di giurisdizione.
Massime di principio
- Quando le Sezioni Unite della Corte di cassazione dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario su una controversia pendente dinanzi al giudice amministrativo, quest'ultimo deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione e consentire la riassunzione del giudizio davanti al giudice ordinario competente nei termini di legge.
- La proposizione di un regolamento preventivo di giurisdizione giustifica la sospensione del processo amministrativo in attesa della decisione della Corte di cassazione, secondo le disposizioni processuali applicabili.
- La dichiarazione di difetto di giurisdizione non esaurisce necessariamente la tutela processuale, poiché il giudizio può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione nei termini previsti dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1264/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1265/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1266/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1267/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1268/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1269/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →