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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25940/2021 del 24/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (soccombente)

La controversia

Nel giudizio di legittimità definito con precedente ordinanza della Corte di cassazione, il difensore della parte controricorrente aveva chiesto nel controricorso la distrazione delle spese in proprio favore. La Corte, pur condannando la controparte al pagamento delle spese di lite, aveva omesso di inserire nel provvedimento la statuizione di distrazione. È stata quindi proposta istanza di correzione dell'ordinanza per integrare il provvedimento con la relativa clausola. La questione affrontata riguarda il rimedio esperibile in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese e la sua applicabilità anche alle pronunce della Cassazione.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale. Ha affermato che, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio è il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 c.p.c., e non l'impugnazione ordinaria, poiché la richiesta di distrazione non integra una domanda autonoma. Ha quindi disposto l'integrazione dell'ordinanza precedente sia nella motivazione sia nel dispositivo, con ordine di distrazione delle spese in favore del difensore indicato.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    È il rimedio da utilizzare per correggere l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, qualificata come errore materiale.

  • art. 288 c.p.c.

    Concorre a disciplinare il procedimento di correzione degli errori materiali anche nei provvedimenti della Cassazione.

  • art. 93, secondo comma, c.p.c.

    La disciplina della distrazione delle spese è richiamata come coerente con il procedimento di correzione, specie nel caso di soddisfacimento del credito del difensore.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato solo per la possibile definizione camerale del procedimento di correzione.

  • art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c.

    Richiamato solo quale base per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Consente l'applicazione del procedimento di correzione degli errori materiali anche alle pronunce della Corte di cassazione.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese costituisce un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c., e non una omissione da far valere con impugnazione ordinaria.
  • La richiesta di distrazione delle spese del difensore non ha natura di domanda autonoma, ma di mera istanza accessoria alla liquidazione delle spese.
  • Il procedimento di correzione è applicabile anche ai provvedimenti della Corte di cassazione, in coerenza con l'art. 391-bis c.p.c.
  • La correzione dell'omessa distrazione risponde anche a esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo, consentendo al difensore di ottenere rapidamente un titolo esecutivo per il proprio credito professionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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