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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32007/2025 del 25/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente contro l'ordinanza del giudice di sorveglianza, senza esame del merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La persona interessata ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice di sorveglianza. La Corte non entra nel merito delle censure, perché rileva un vizio originario dell'impugnazione: la notifica del provvedimento impugnato e la proposizione del ricorso sono entrambe successive al 4 agosto 2017, sicché trova applicazione la disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017 che esclude la facoltà dell'imputato, e quindi anche del condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione. L'atto, infatti, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità. Non essendo stato rispettato tale requisito formale, il ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    È richiamato per affermare che, dopo la riforma del 2017, l'imputato/condannato non può proporre personalmente ricorso per cassazione, essendo necessario il ministero di un difensore abilitato.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Stabilisce che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso nei casi previsti dalla disciplina richiamata.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto la preclusione alla proposizione personale del ricorso per cassazione e la correlata sanzione di inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    Non è espressamente citato nel testo, ma il dispositivo applica la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguenza tipica dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato o dal condannato, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista comporta l'inammissibilità del ricorso, rilevabile de plano senza esame dei motivi.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per violazione dei requisiti soggettivi/formali di proposizione, il giudice condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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