Sentenza del 28/03/2018 n. 1363 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Notifica - Soggetto trasferito - Assenza di ricerca del nuovo indirizzo - Notifica virtuale per soggetti irreperibili - Inapplicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. È stato stabilito che, quando il destinatario risulta trasferito, l’ente notificatore ha l’onere di effettuare ricerche per individuare il nuovo indirizzo o la diversa sede. La notifica virtuale prevista per i soggetti irreperibili non è applicabile automaticamente ai soggetti trasferiti; pertanto, la notificazione eseguita senza tali ricerche deve considerarsi irregolare o invalida.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la validità della notifica di un atto non consegnato perché il destinatario risultava "trasferito". Il ricorrente ha sostenuto che l’ente notificatore non avrebbe potuto procedere direttamente con la notifica virtuale prevista per i soggetti irreperibili, ma avrebbe dovuto svolgere ricerche volte ad accertare la nuova o diversa sede del destinatario e tentare la notificazione presso tale indirizzo.
Norme richiamate
Norme sulla notificazione degli atti ai soggetti irreperibili
La notifica virtuale o mediante deposito e formalità sostitutive è applicabile ai casi di effettiva irreperibilità, ma non può essere utilizzata quando dalle risultanze emerge che il destinatario si è trasferito. In quest’ultima ipotesi l’ente deve prima svolgere ricerche per individuare il nuovo recapito.
Massime di principio
- La dicitura "trasferito" non equivale automaticamente a "irreperibile": indica che il destinatario potrebbe essere rintracciabile presso un nuovo indirizzo.
- Prima di ricorrere alle modalità di notifica previste per gli irreperibili, l’ente notificatore deve svolgere ricerche ragionevoli e documentabili sul nuovo domicilio, residenza o sede.
- Una notifica eseguita con modalità virtuali senza la preventiva ricerca del nuovo indirizzo può essere contestata per violazione dell’obbligo di corretta individuazione del destinatario.
- L’onere di dimostrare l’effettività delle ricerche e la corretta sequenza delle attività notificatorie ricade sull’ente che ha eseguito o richiesto la notifica.
- Solo quando le ricerche effettuate non consentano di individuare il destinatario può diventare applicabile la disciplina prevista per l’irreperibilità, purché siano rispettati tutti gli ulteriori adempimenti formali.
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