Ordinanza n. 1021/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, che aveva respinto la domanda cautelare contro la valutazione prefettizia di pericolo di condizionamento mafioso dell’impresa
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa individuale e il suo titolare hanno appellato l’ordinanza cautelare del TAR che aveva negato la sospensione degli effetti della valutazione prefettizia relativa al pericolo di condizionamento mafioso. Dalla motivazione emerge che l’appello cautelare contestava, in sostanza, la sussistenza e l’idoneità degli elementi sintomatici valorizzati dalla Prefettura, nonché la valutazione prognostica dell’Amministrazione, sotto il profilo dell’illogicità, dell’irrazionalità e del travisamento dei fatti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. In sede di cognizione sommaria ha ritenuto che i plurimi elementi sintomatici del pericolo di condizionamento mafioso fossero idonei a fondare la valutazione prognostica della Prefettura. Il provvedimento prefettizio non è apparso affetto da manifesti vizi di illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti, individuati quali limiti del sindacato giurisdizionale in materia. Nel bilanciamento degli interessi è stato ritenuto prevalente l’interesse pubblico a evitare indebiti condizionamenti della criminalità organizzata nell’economia legale. L’appellante è stato condannato al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori di legge, per le spese della fase cautelare in favore delle Amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellante.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In materia di documentazione antimafia, la valutazione prefettizia sul pericolo di condizionamento mafioso può fondarsi su una pluralità di elementi sintomatici e ha natura prognostica; nella fase cautelare essa non può essere sospesa quando tali elementi risultino astrattamente idonei a sostenerla e non emergano manifesti vizi di illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni prefettizie relative al pericolo di infiltrazione mafiosa incontra il limite della manifesta illogicità, irrazionalità o del travisamento dei fatti, senza potersi sostituire alla valutazione prognostica dell’autorità amministrativa.
- Nel bilanciamento cautelare, l’interesse pubblico a prevenire l’inserimento della criminalità organizzata nel tessuto dell’economia legale prevale sull’interesse dell’impresa alla sospensione degli effetti della valutazione prefettizia, quando quest’ultima non presenti manifesti vizi di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 180/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 181/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 634/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 641/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 43/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 643/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →